La responsabilità medica per la caduta del paziente

La responsabilità medica per la caduta del paziente

Molte delle cadute dei pazienti sono prevedibili ed evitabili da parte del personale medico e/o sanitario e costituiscono purtroppo, nonostante tale argomento non venga trattato spesso, un fenomeno molto frequente nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

L’articolo de quo, si prefigge di individuare e di esplicare nel modo più semplice e chiaro possibile rispettivamente: i soggetti che possono essere ritenuti responsabili al verificarsi dell’evento oggetto di esame, ovvero le cadute del paziente evitabili e prevedibili, le  possibili tutele previste dal nostro ordinamento giuridico azionabili dai pazienti e/o dai  loro congiunti o persone che sono chiamate alla loro cura  ed infine le misure preventive che le strutture sanitarie e le figure professionali che vi operano all’interno devono predisporre.

Infatti le cadute dei pazienti rientrano fra gli eventi più frequenti nelle strutture sanitarie, non intenzionali, prevedibili ed evitabili, che comportano come conseguenza ai pazienti lesioni anche gravi e nei peggiori casi anche alla morte di questi ultimi.

In tema di cadute dei pazienti,  significativa risulta la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 del 2011, per la prevenzione e la gestione delle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie affermando, come qui di seguito fedelmente si riporta,  che: “Circa il 14% delle cadute in ospedale sia classificabile come accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (esempio pavimento bagnato), l’8% come imprevedibili, considerate le condizioni fisiche del paziente ( disturbi dell’equilibrio) ed il 78% delle cadute, invece, rientra tra quelle prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona ( paziente disorientato,  difficoltà motorie e della deambulazione)”.

Fatte tali necessari premesse, pare pacifica la difficoltà di individuare la responsabilità medica per la caduta del paziente, tanto che l’argomento de quo,  risulta molto discusso e controverso sia in letteratura medica che in quella giuridica.

Infatti l’individuazione del responsabile  per la caduta del paziente, astrattamente risulta essere posta in capo  a tutti i sanitari, in base alle proprie competenze,  presenti al momento dell’evento, che si trovano ad assistere  il paziente.

Tale individuazione risulta difficoltosa nei casi in cui il paziente si procura lesioni da caduta o ricordiamo,  nei casi più gravi,  la morte a seguito della caduta, in  assenza del personale medico e/o sanitario nelle immediate vicinanze.

Invece  risulta pacifica ed univoca la responsabilità quando il paziente,  in condizioni di non deambulazione autonoma, trasportato su barelle, carrozzina, altri ausili deambulatori o comunque  mentre è assistito dal personale medico e/o sanitario,  cade, la responsabilità è addebitale ai soggetti medici e/o sanitari che lo mobilitano.

Nel caso pertanto della caduta in assenza del personale,  può sussistere una responsabilità colposa dell’operatore di tipo omissivo determinata dalla mancata vigilanza del paziente.

In particolare, corre l’obbligo di  ricordare che ogni caso di specie, dovrà essere valutato ed analizzato singolarmente in sede di giudizio.

Inoltre le cadute, oggetto di disamina, come  tutti gli eventi avversi, potrebbero essere evitate,  mettendo in atto manovre volte alla loro prevenzione, anzi risulta obbligatorio predisporre tali prevenzioni.

Per quanto concerne la caduta del paziente, la struttura ed i professionisti sanitari devono adottare misure di prevenzione e di sicurezza.

Tali misure di prevenzione e di sicurezza devono riguardare in primo luogo la valutazione degli ambienti, contestualmente devono essere valutare le condizioni del paziente,  identificando,  mediante una scala di valutazione e di rischi, ve ne sono molte, la più utilizzata è la scala di Conley,  i soggetti potenzialmente più a rischio cadute e conseguentemente predisporre una pianificazione di intervento di tipo  clinico e assistenziale atta a ridurre il rischio.

Pare pacifico che il non mettere in atto queste misure porterebbe con altissima probabilità ad una responsabilità omissiva che verrebbe scriminata soltanto nel caso in cui si agisca per la presenza dello stato di necessità ex art. 54  del nostro Codice Penale.

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte, il personale medico e/o sanitario, giova sempre sottolinearlo,  e la struttura sanitaria risponderanno della caduta del paziente  in sede penale ed in sede civile, sulla base delle azioni esperite e della singolarità di ogni caso di specie,  quando non abbiamo messo in atto tutti i comportamenti che erano a loro disposizione e le misure preventive,  in  rarissimi casi saranno anche riconosciuti responsabili delle lesioni o della morte del paziente causata dalla caduta,  qualora queste rientrino  tra gli eventi accidentali e non prevedibili.


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