La responsabilità per infortunio dello studente prima dell’orario di lezione

La responsabilità per infortunio dello studente prima dell’orario di lezione

Commento a Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-07-2016, n. 14701

di Pierfrancesco De Marco

Con una recentissima sentenza la Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità civile per l’infortunio dell’alunno avvenuto all’interno della scuola.

La pronuncia è interessante soprattutto per la particolarità della vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte.

Un alunno subìva un infortunio (rottura di due denti) cadendo a terra perchè spinto da altri alunni nel corridoio dell’edificio scolastico, prima però dell’inizio dell’orario di lezione.

I genitori del minore, dunque, convenivano in giudizio per il risarcimento del danno il Direttore Didattico della scuola elementare ed il Ministero della Pubblica Istruzione.

L’Avvocatura dello Stato, costituendosi in giudizio per il Ministero, chiedeva che fosse esclusa la responsabilità del personale scolastico sia perchè il fatto lesivo era dovuto esclusivamente all’indisciplina ed ineducazione degli allievi sia perchè si era svolto repentinamente, così da escludere dolo e colpa grave del personale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda risarcitoria, dichiarando anche il difetto di legittimazione passiva del direttore didattico, prevedendo la legge la surroga del Ministero.

Secondo i giudici di merito il fatto lesivo si era verificato prima dell’inizio dell’orario di lezione, quindi in assenza degli insegnanti ed in costanza di tutela affidata al Comune, che aveva anche effettuato il trasporto dell’alunno da casa a scuola.

Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione che accoglie il ricorso dei genitori con la sentenza in commento.

I giudici di legittimità rilevano, innanzitutto, che la Corte d’Appello aveva correttamente stabilito che quando l’alunno subisce un danno nell’arco temporale in cui è affidato alla scuola possono concorrere sia la responsabilità contrattuale che la responsabilità extracontrattuale della scuola, gravando sull’attore l’onere di dimostrare l’avvenuto inserimento dello studente nella struttura scolastica.

Erroneamente, però, secondo la Cassazione i giudici di merito avevano escluso la responsabilità della scuola sul presupposto che lo stesso attore aveva collocato temporalmente il fatto lesivo prima dell’inizio dell’orario scolastico, orario rientrante – per i giudici di merito – nelle attività gestite dal Comune con i servizi pre-scuola.

Per la Corte di Cassazione il ragionamento della Corte territoriale contrasta con il principio secondo cui l’iscrizione dell’alunno alla scuola fa derivare su quest’ultima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni.

Uniformandosi al suo precedente orientamento, quindi, la Corte stabilisce che è onere dell’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso.

Afferma la Suprema Corte che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno all’interno dell’istituto in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli allievi per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola.

In definitiva, secondo la Cassazione la responsabilità della scuola scatta da quando il minore si trova all’interno del plesso scolastico dove c’è del personale (bidelli) addetto al controllo degli studenti la cui giovanissima età (nel caso all’esame della Corte) doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, incombendo sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso.

Nel caso in parola  il minore si trovava all’interno della scuola, sia pure alcuni minuti prima dell’inizio dell’orario di lezioni, e si stava recando in classe sotto l’osservanza del personale scolastico.

Così statuendo, dunque, la Corte di Cassazione amplia l’ambito di responsabilità dell’amministrazione scolastica, chiamata sostanzialmente a rispondere di tutto ciò che accade all’alunno dal momento in cui questi entra nell’edificio scolastisco ed onerandola di fornire la prova liberatoria di aver adottato le opportune cautele per assicurare l’incolumità degli alunni. Resta, però, il dubbio su come possa in concreto la scuola apprestare cautele atte a prevenire o evitare spintoni tra gli alunni mentre stanno entrando in classe prima dell’inizio delle lezioni.


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avv. Pierfrancesco De Marco

Avvocato con patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori con studio a Trebisacce e Castrovillari. Si occupa di civile, penale ed amministrativo. Collabora con studi di Roma, Napoli, Cosenza e Catanzaro.

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