La responsabilità precontrattuale da contratto valido

La responsabilità precontrattuale da contratto valido

La categoria della responsabilità precontrattuale è il portato della regola giuridica della correttezza e della buona fede che informa di sé il diritto delle obbligazioni nella fase temporalmente antecedente la conclusione di un contratto e precisamente nella fase delle trattative, degli accordi, delle informazioni reciprocamente rese tra le parti, finalizzate ad addivenire alla conclusione del contratto.

La dilatazione della casistica in cui è stata individuata la responsabilità precontrattuale non si è limitata esclusivamente a considerare le trattative sfociate in un contratto non concluso, ma è giunta a considerare la sussistenza di tale forma di responsabilità in caso di contratto validamente concluso ma caratterizzato da iniquità a norma dell’art. 1440 c.c., come si vedrà nel prosieguo. Preliminarmente occorre dare contezza della collocazione sistematica e della ratio che la responsabilità precontrattuale assume nel nostro ordinamento. La normativa di riferimento, in via generale, si colloca nel Codice Civile agli artt. 1337 e 1338 c.c. all’interno del Libro IV, Titolo II, Capo II, Sez. I denominata “Dell’accordo delle parti”. Dalla collocazione sistematica deduciamo la ratio dell’istituto rappresentata dal fine di evitare, in un’ottica di valorizzazione del contenuto dell’art. 1175 c.c. alla fase prodromica alla conclusione del contratto, il coinvolgimento di un soggetto in trattative inutili, infruttuose o viziate da contegni comportamentali scorretti. Non viene tutelato pertanto l’interesse a concludere un contratto, ma l’interesse a che la fase precontrattuale sia svolta secondo criteri di correttezza e adeguatezza informativa tale da non ingenerare vizi o scorrettezze idonee ad inficiare l’accordo in divenire tra le parti. La disciplina normativa storicamente è stata introdotta con l’entrata in vigore del Codice Civile del 1942. In epoca antecedente, segnatamente in seno al Codice del 1865, la responsabilità in parola non era oggetto di specifica normazione, posto che vigeva in materia un principio di assoluta libertà dei contraenti nella fase antecedente la stipula del contratto.

Al fine di individuare gli esatti confini che l’istituto odiernamente riveste, occorre analizzare brevemente le differenti posizioni giurisprudenziali succedutesi nel tempo in materia, al fine di comprendere la natura della categoria della responsabilità precontrattuale.

Invero, in una prima fase la giurisprudenza riteneva che la responsabilità precontrattuale fosse da considerarsi afferente alla categoria della responsabilità aquiliana, a norma dell’art. 2043 c.c. Sulla scorta del suddetto orientamento, pertanto, la violazione dell’interesse al corretto svolgimento delle trattative precontrattuali si estrinsecava in un fatto illecito posto che non sussistendo alcun contratto, non essendo lo stesso stato concluso stante la scorrettezza delle trattative poste in essere, non avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 1337 e 1338 c.c.

Sulla base di detta interpretazione dell’istituto, deriva a quest’ultimo l’applicazione degli elementi caratterizzanti la disciplina della responsabilità aquiliana. A titolo semplificativo, pertanto, alla responsabilità precontrattuale così intesa si applica il regime prescrizionale quinquennale. Inoltre, sul piano probatorio il relativo onere incombe in capo al danneggiato. Infine, così considerato l’istituto, si applica allo stesso il regime moratorio ex re a norma dell’art. 1219 c.c.

Altra tesi militava per far rientrare la categoria della responsabilità precontrattuale in quella contrattuale sulla scorta del principio di affidamento ingenerato in seguito all’instaurazione di trattative. Conformemente a detto orientamento, verrebbe invero a realizzarsi un rapporto obbligatorio vero e proprio il quale non sarebbe da individuarsi nella conclusione del contratto di cui le trattative risultano prodromiche, ma a norma dell’art. 1173 c.c si tratterebbe di “un altro fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico”. Le conseguenze della collocazione della responsabilità precontrattuale nell’alveo del regime contrattuale reca importa, sul piano prescrizionale, l’applicazione del più lungo termine decennale, nonché l’inversione dell’onere della prova. Infine, sul piano processuale, il creditore che intenda agire in giudizio dovrà limitarsi a provare il titolo costitutivo del diritto vantato ovvero la fonte negoziale, ponendosi a carico del debitore il corrispettivo onere di dimostrare di aver adempiuto esattamente alla prestazione relativamente al rapporto obbligatorio sorto nell’ambito del contratto in fieri, a nulla rilevando la conclusione o meno di quest’ultimo.

Quest’ultima tesi ha trovato nel 2011 conferma in una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione seppur con l’introduzione di un correttivo rappresentato dalla teoria del “contatto sociale qualificato” idoneo ad assurgere a tertium genus per i tratti di peculiarità che vengono in considerazione.

Infatti, atteso che la responsabilità aquiliana fonda la sua natura giuridica su un fatto illecito cagionato da “chiunque” ponendosi idealmente oltre un qualsivoglia rapporto giuridico preesistente tra le parti, detta forma di responsabilità non dovrebbe venire in rilievo allorquando la fonte della stessa discenda dall’aver le parti instaurato un rapporto qualificato per essere le stesse venute in contatto e non potendosi qualificare come terzi rispetto agli interessi in gioco che vengono in considerazione nella fase prodromica a quella conclusiva del contratto.

Pertanto, in virtù della valorizzazione del rapporto obbligatorio e della diligentia in contrahendo che afferisce la fase precontrattuale, essendoci in tale fase un rapporto qualificato tra le parti per la formazione progressiva di un contratto in divenire, secondo il Supremo consesso la responsabilità precontrattuale è fondata sulla violazione del suddetto obbligo che non rilevando ancora come contratto, assurge a contatto qualificato collocabile comunque nell’ambito dell’art. 1218 c.c.

La casistica giurisprudenziale in cui si è individuata la responsabilità precontrattuale include la violazione degli obblighi informativi, a fortiori nei casi in cui le parti versino in condizioni asimmetriche. Esempio classico sono le fattispecie normate nell’ambito del Codice del Consumo, volte a evitare che il consumatore in quanto contraente debole possa essere leso nelle trattative negoziali omettendo di conoscere parti essenziali di pattuizioni poste in essere a mezzo formulari standardizzati, per fornire un esempio. Altro caso noto è il recesso ingiustificato dalle trattative allorquando vi sia ragionevole affidamento e sempre che non ricorra una giusta causa ossia una ragione alla stregua della quale è intervenuta una rivalutazione delle condizioni del contratto in fieri. Nell’ambito poi dell’art. 1338 c.c. viene enucleato un altro specifico caso di responsabilità precontrattuale relativamente al dovere di informazione circa le cause di invalidità e di efficacia. Queste ultime ineriscono sia i vizi che importano la nullità che l’annullabilità, nonché gli elementi idonei a ritenere il contratto rescindibile e inefficace. Sotto il profilo soggettivo, affinché sussiste detta forma di responsabilità non deve sussistere colpa in capo al danneggiato in ossequio al principio della conoscibilità in concreto del vizio sulla scorta del principio dell’adeguata diligenza ai quali i contraenti sono tenuti.

Da ultimo sul piano della casistica la giurisprudenza è giunta a ricomprendere nell’alveo della responsabilità precontrattuale anche l’art. 1440 c.c. in riferimento al dolo incidente. Invero, l’istituto in parola è volto a considerare il caso di contratto affetto da vizi provocati da artifici o raggiri di uno dei contraenti tali tuttavia da non incidere sull’an bensì sul contenuto del contratto concluso. Il contratto così realizzatosi è pertanto valido ma è caratterizzato da profili di iniquità e sconvenienza.

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che il contratto così concluso rientri compiutamente nell’alveo della responsabilità precontrattuale seppur con qualche mitigazione. Posto infatti che il contratto sarebbe stato comunque concluso, il risarcimento interesserà il solo danno da lesione dell’interesse positivo differenziale. Quest’ultimo interesse attiene agli aspetti di vantaggio che sarebbero derivati al danneggiato ove dal punto di vista contenutistico il contratto non fosse stato viziato dalla condotta abusiva. Sul punto attenta dottrina ha affermato che rilevano nel caso di specie sia il lucro cessante che il danno emergente. In particolare, quest’ultimo attiene alla sfera delle spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative. Per quanto concerne, invece, il lucro cessante esso investe le occasioni ulteriori con altri soggetti volti alla conclusione di contratti maggiormente vantaggiosi.

Secondo il Supremo Consesso, invero, la responsabilità precontrattuale tutela non solo e non sempre un interesse negativo bensì anche la lesione dell’interesse positivo differenziale, stante la sussistenza della responsabilità precontrattuale anche in relazione a vizi della volontà incompleti ossia rappresentanti un quid minus rispetto ai casi espressamente normati in materia di annullabilità, invalidità ed errore.

Pertanto, allorquando il vizio della volontà si estrinsechi in un vizio non rientrante compiutamente nell’ambito delle categorie previste dal Codice Civile, ad esempio in materia di errore conosciuto o provocato, troverà applicazione l’art. 1440 c.c., purché venga provato rigorosamente il nesso eziologico tra le conseguenze dannose e l’evento doloso, sulla scorta del quale andrà risarcito al danneggiato il danno differenziale da interesse positivo che il contraente leso avrebbe conseguito in assenza di quelle condotte lesive non rientrati in maniera compiuta e piena in un vizio tipico ma arrestandosi ad uno stadio antecedente.

In tal modo, valorizzando il disposto di cui all’art. 1337 c.c. il quale non richiede al fine di ravvisare gli estremi della responsabilità precontrattuale la mancata conclusione di un valido contratto ma esclusivamente la violazione della regola di buona fede, sarà da individuarsi responsabilità precontrattuale anche in caso di contratto concluso validamente ma caratterizzato da profili di iniquità o sconvenienza nei confronti del contraente danneggiato.

Detta soluzione mostra di aderire al principio convenzionale mirante a conferire stabilità ai rapporti giuridici e a conservare il più possibile gli effetti del contratto validamente concluso in presenza di vizi della volontà non tipici. Il rimedio sarebbe altresì astrattamente esperibile ove il danneggiato pur in presenza di un vizio completo della volontà decida, in via di compromesso, di riequilibrare la situazione economica salvaguardando gli effetti del contratto concluso ma viziato relativamente all’impiego della buona fede nella fase prodromica alla conclusione del contratto.

Sempre sulla scorta della lettura fornita dalla Suprema Corte agli art. 1440 e 1337 c.c., infine, in caso di contratto concluso ma dannoso viene valorizzato il vantaggio che il soggetto avrebbe conseguito dal contratto in assenza del fattore deviante alla luce non del contratto dannoso effettivamente concluso, ma del vantaggio che sarebbe scaturito ove in assenza del fattore deviante sarebbe stato concluso un contratto valido e informato ai principi di buona fede e correttezza.

Non possono tacersi in merito alla lettura fornita alla responsabilità precontrattuale sulla base del combinato disposto di cui agli art. 1337 e 1440 c.c. le criticità evidenziate dalla dottrina.

Invero, la dilatazione delle tutele apprestate al contraente debole in caso di contratto valido ma affetto da iniquità o finanche dannoso, appare meno limpido nella realtà di quanto teoricamente appaia essere.

Al di là dell’apprezzamento del singolo caso concreto, è ben possibile il verificarsi di sovrapposizione di rimedi di tutela stante la non semplice individuazione dei confini tra “vizi incompleti” idonei a innescare la tutela risarcitoria precontrattuale e “vizi completi” caratterizzati da rimedi e tutele tipici.

Vi è poi una sorta di incoerenza logica nella scelta operata dal legislatore volta per un verso a far salvi gli effetti di un contratto ritenuto valido, pur ammettendone il rimedio del riequilibrio economico in via risarcitoria, al contempo considerando il medesimo contratto affetto da vizi inficianti il consenso. Ciò allorquando la fattispecie concreta si collochi al di fuori dai casi previsti dalla legge in quanto non rientranti nelle categorie previste e normate.

Infine desta perplessità la soluzione compromissoria posto che il rimedio risarcitorio in parola andrebbe ad alterare a sua volta l’equilibrio contrattuale raggiunto dalle parti e consacratosi nel contratto validamente concluso, generando un’alterazione della libertà contrattuale delle parti, anche a causa dell’intervento correttivo giudiziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, a fronte di un’espansione di tutele registratasi in materia di responsabilità precontrattuale volta a presidiare e riequilibrare i contratti conclusi in condizioni inique, si assiste ad incertezze interpretative e sistematiche profonde, allo stato attuale irrisolte.

Al contempo, tuttavia, è fuor di dubbio che l’espansione massima del principio di buona fede in materia contrattualistica risponde alla logica solidaristica costituzionalmente e convenzionalmente prevista e normata, assurgendo il principio in parola a canone generale del sistema civilistico nazionale ed europeo.


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Avv. Fortunata Ilacqua

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