La richiesta della documentazione alla banca da parte del cliente

La richiesta della documentazione alla banca da parte del cliente

Quando si intraprende un’azione nei confronti della Banca  è importante aver prima richiesto la documentazione necessaria (ove mancante) inerente alle singole operazioni poste in essere da quest’ultima negli ultimi 10 anni. In realtà non si tratta di un onere nei confronti del correntista il quale, come stabilito da ultimo dalla Corte Cass. Civ. n. 11554/2017, potrà richiedere la documentazione anche in corso di causa.

Sicuramente la richiesta ante causam di tale documentazione costituisce una maggiore prova rispetto a quanto chiesto al Giudice, che fino alla sopra citata sentenza considerata come rivoluzionaria configurava la previa richiesta di documentazione come una sorta di condicio sine qua non.

A tal proposito l’art. 119, comma 4, T.U.B. (dlgs. n. 385/2003) recita: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Da tale norma ne deriva che sia il cliente della Banca  sia gli eredi del cliente defunto, come anche il cointestatario di un conto corrente con firma disgiunta e il curatore fallimentare, che ai sensi dell’art. 31 l.fall. succede al fallito, hanno il diritto di ottenere dall’Istituto di credito copia della documentazione contrattuale inerente agli ultimi dieci anni, entro e non oltre il termine di 90 giorni.

La Banca infatti ha l’obbligo di tenuta della documentazione inerente al rapporto per 10 anni decorsi i quali non potrà essere chiamata a rispondere della mancata conservazione delle scritture per un periodo più ampio ma questo di certo non la solleva dall’onere di dare piena dimostrazione del credito vantato (Cass. Civ. n. 1842/2011).

Per quanto riguarda le modalità della richiesta di documentazione, non è necessario che il cliente indichi specificamente gli estremi del rapporto cui si riferisce ma è sufficiente indicare gli elementi minimi tali da permettere all’Istituto di credito di individuare a quale rapporto il cliente o chi gli succede si riferisce. Tali elementi minimi a titolo esemplificativo sono: i dati relativi al soggetto titolare del rapporto; il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta; il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.

Appare evidente che nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dal titolare del conto corrente in questo caso è necessario dare una prova della legittimità ad agire per conto del titolare (ad esempio: l’erede deve dimostrare il certificato di morte del de cuius; il curatore fallimentare deve produrre copia della sentenza di fallimento con cui è stato nominato dal Giudice Delegato ecc.)

L’art. 119, comma 4, T.U.B specifica che il cliente ha diritto di ottenere i documenti richiesti a proprie spese. I databes informatici  hanno sicuramente ridotto i costi per ottenere copia dei documenti (con un evidente risparmio cartaceo!) e di conseguenza si tratta di un costo forfettario e questo deve essere applicato al singolo documento richiesto e non al numero di fogli che lo compongono.

Nel caso in cui la Banca, come spesso accade, non consegni la documentazione richiesta, questo non impedisce a quest’ultima di produrla successivamente nel corso di un eventuale giudizio. In questo caso però il cliente potrà chiedere il risarcimento del danno e la condanna alle spese della lite.

La mancata produzione della documentazione richiesta ha non poche conseguenze pratiche e ne deriva l’applicazione automatica dell’art. 117 T.U.B. Innanzitutto nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo e ne deriva poi che in mancanza di determinazione del tasso di interesse da applicare, si applicheranno gli interessi al tasso legale come stabilito dall’art. 1284 c.c.

Nel caso di mancata produzione documentale, ribadendo che nulla toglie alla Banca di produrre i documenti richiesti durante il corso del giudizio, il cliente potrà chiedere al Giudice l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ma è proficuamente utilizzabile anche il procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. per richiedere la consegna di una cosa mobile determinata (nel caso che ci riguarda la documentazione richiesta) e il ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento di urgenza, necessario nel caso in cui per esempio il Curatore fallimentare ritiene esservi i presupposti per un’azione revocatoria e quindi deve sottacere agli stretti termini di scadenza previsti dall’art 67 l.fall.


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Carla Garofalo

Praticante avvocato presso il Foro di Catania. Sin da tempi dell’Università e specialmente adesso lo studio e l’approfondimento delle materie giuridiche è per me una necessità per poter migliorare in questa professione in continua trasformazione. Mi occupo principalmente di diritto civile, diritto sanitario e diritto societario e bancario.

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