La richiesta di cittadinanza italiana del figlio nato all’estero

La richiesta di cittadinanza italiana del figlio nato all’estero

Secondo una prassi consolidata dei Comuni italiani la filiazione legittima o naturale del cittadino all’estero – da quello Stato accertata con il riconoscimento della cittadinanza estera al minore in virtù dello ius soli – comporterebbe che la concorrente cittadinanza italiana ius sanguininis debba essere riconosciuta attraverso l’autorità Consolare italiana in quel Paese se il figlio (legittimo o naturale) non risieda in un Comune del territorio italiano; in tale ultimo caso invece la cittadinanza viene riconosciuta dall’Ufficiale dello stato civile di quel Comune.

A sostegno di tale prassi gli Uffici Comunali richiamano la Circolare n. K. 28.1 dell’8 aprile 1991 la quale disciplinerebbe la distinzione tra le due istanze.

Va detto per inciso che entrambe le richieste, sia quella all’estero all’autorità consolare che quella all’Ufficiale dello stato civile, determinano attività vincolata della p.a. perché, come meglio si dirà appresso, la cittadinanza iure sanguininis del figlio di cittadino italiano nato all’estero è prevista dagli artt. 1 e 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 come diretta conseguenza (ipso iure) della filiazione, legittima o naturale, da cittadino. Le norme non ammettono alcuna valutazione discrezionale dell’autorità, nemmeno tecnica.

Pertanto la disagiata posizione del figlio minore del cittadino nato all’estero che non risieda in Italia risulta aggravata dalle difficoltà (oggi enormemente ampliate dall’emergenza Covid) di accedere, ove ancora infante, agli uffici consolari se non accompagnato dal genitore italiano non sempre residente in quel paese, mentre al figlio del cittadino residente all’estero e già divenuto maggiorenne (circostanza non ostativa all’elezione della concorrente cittadinanza italiana salva adesione espressa di quest’ultimo) è generalmente e paradossalmente richiesta l’iscrizione all’Aire che invece è conseguenza della riconosciuta cittadinanza italiana.

Va preliminarmente precisato che, in via di principio, le circolari amministrative non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sulla autodeterminazione provvedimentale dell’ente destinatario (v. Cassazione S.U. civili 2 novembre 2007, n. 23031);

Occorre ancora rilevare che, con riferimento allo specifico caso in oggetto, la disciplina di riferimento (artt. 1 e 2 della citata Legge 5 febbraio 1992, n. 91) vigente in materia di attuazione di un diritto costituzionale quale la cittadinanza, non solo non potrebbe subire “compressione” alcuna ad opera di atti amministrativi di grado inferiore e sforniti di efficacia cogente come le circolari ministeriali, ma soprattutto va letta nella sua essenzialità testuale, in applicazione dei chiari principi del diritto amministrativo di proporzionalità e semplificazione.

In ogni caso la Circolare n. K. 28.1 dell’8 aprile 1991, si preoccupa(va) delle non facili ipotesi dei complessi riconoscimenti dello status civitatis (ai sensi della previgente disciplina di cui alla legge 13 giugno 1912 n. 555) ai discendenti di seconda terza e quarta generazione ed oltre di “nostri emigrati” in Paesi esteri di antica migrazione italiana.

La lettura della circolare da parte degli odierni organi amministrativi degli Uffici anagrafe risente infatti della tendenza ad applicare il “rammendo con la stoffa nuova su tunica vecchia” trascurando alcuni importanti dettagli riportati dalla circolare, ricavandone, con metodo acritico, la regola della distinzione dei diversi luoghi di presentazione (Comune o Consolato) della domanda di cittadinanza iure sanguininis a seconda della residenza del figlio.

La circolare distingue i luoghi di presentazione della domanda, nelle “Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana”.

Tuttavia la lettera della legge (artt. 1 e 2 della citata L. 5 febbraio 1992, n. 91 oggi vigente) non prevede una procedura discrezionale dell’autorità amministrativa di specifico riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio del cittadino italiano, legittimo o naturale, nato all’estero, ma dispone solo che “E’ cittadino per nascita… il figlio di padre o di madre cittadini” e che “Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione… ne determina la cittadinanza”.

Ciò è conforme a quanto disposto dagli artt. 2 e 5 della Legge 27 ottobre 1988 n. 470 secondo cui l’iscrizione nell’anagrafe (AIRE) degli italiani residenti all’estero avviene (tra le varie ipotesi) anche a seguito della registrazione dell’atto di nascita validamente formatosi all’estero (art. 2 legge cit.) e, soprattutto, prevede che “Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell’interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari”.

Pertanto si ricava agevolmente dalle norme che è la filiazione del genitore italiano che determina la cittadinanza: una lettura sistematica permette di ricavare un sistema organico in cui il figlio legittimo o naturale del cittadino italiano residente in Italia ma avuto e validamente riconosciuto all’estero determina, con la sola trascrizione dell’atto di nascita estero validato, la filiazione anche in Italia e la conseguente cittadinanza italiana del figlio.

Tale ricostruzione interpretativa, poi, nemmeno contrasta con una lettura dettagliata della Circolare n. K. 28.1 dell’8 aprile 1991 ove si dice testualmente che lo status civitatis viene richiesto “su istanza degli interessati”, dovendosi necessariamente ricomprendere tra costoro anche (e soprattutto) il genitore italiano dichiarante la filiazione, il quale, solo ove non residente in Italia, avvierà la procedura per il tramite dell’ufficio Consolare italiano del Paese di nascita del figlio. Una lettura diversa determinerebbe, infatti, che sarebbe l’infante di pochi giorni, in quanto non residente in un Comune italiano, a doversi rivolgere a quella autorità Consolare piuttosto che al Sindaco(!). La procedura non muta nel caso di figlio divenuto maggiorenne, se non per l’adesione alla richiesta di cittadinanza avanzata dal genitore residente in Italia (art. 2 legge 91/1992 cit.) al quale non potrebbe certo essere richiesto (fuori dall’ipotesi di residenza anche di quest’ultimo nel Paese di nascita del figlio) di fare un “giro a vuoto” recandosi presso il relativo Ufficio Consolare all’estero solo per far trascrivere nei registri del Comune di sua residenza la filiazione.

Infine va detto che la circolare n. K. 28.1 dell’8 aprile 1991 deve ritenersi essere stata abrogata contestualmente all’abrogazione dell’articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 ad opera dell’art. 26, L. 5 febbraio 1992, n. 91.

Il riconoscimento della filiazione legittima, costitutiva dunque della cittadinanza italiana al nato all’estero da padre o madre cittadini residenti in Italia (art. co.1 lett. a L. 5 febbraio 1992, n. 91) va trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di residenza del genitore (anche eventualmente dopo che il nato abbia raggiunto la maggiore età, poiché in tal caso quest’ultimo deve dichiarare, entro un anno dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione (art. 2 co. 2 legge cit.).

Molte amministrazioni, invece, ritenendo obbligatoria la presentazione della richiesta di cittadinanza ius sanguininis presso il Consolato del luogo di nascita del figlio non residente in Italia, “suggeriscono” di aggirare l’ostacolo (assumendo una posizione tanto informale quanto abnorme) attraverso l’occupazione di un “tetto”, la richiesta di “permesso di soggiorno” (sic!), la richiesta di iscrizione nella popolazione residente e la successiva domanda di accertamento dello status civitatis presso quel Comune.

Oltre ad essere del tutto anomalo tale iter non è certo la risultante delle chiare e sintetiche disposizioni di legge sopra richiamate.

Invero occorre per logica ribadire che sarebbe assurdo prevedere che sia l’infante a dover richiedere la cittadinanza presso il Consolato italiano all’estero ovvero costringere il genitore cittadino italiano residente in Italia a recarsi presso l’autorità consolare estera per dichiarare la filiazione legittima.

Ciò sia che si tratti di infante, sia chi si tratti di richiesta di trascrizione di filiazione legittima di figlio divenuto maggiorenne da effettuarsi da genitore italiano residente in Italia.

Infatti a ben vedere – e ferma restando ogni legittima richiesta dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del genitore di raccogliere l’elezione della cittadinanza italiana dal figlio divenuto maggiorenne – nessuna norma e men che meno, come visto sopra, la circolare K 28.1 – impone che il riconoscimento della filiazione legittima venga effettuata dal genitore residente in Italia presso l’autorità Consolare italiana dello Stato di dimora del figlio

Poiché la cittadinanza italiana iure sanguininis deriva ipso iure dalla filiazione del genitore italiano, la procedura corretta e rispondente alle disposizioni di legge citate e, non ultimo, ai noti principi di proporzionalità e semplificazione, può essere riepilogata nella seguente:

– l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del padre riceve per la trascrizione nei registri (artt. 238 e 451 co. 2 c.c. e 28 co.2 lett. b) DPR 3/11/2000 che ha sostituito gli artt. 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , e dell’articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) la dichiarazione di filiazione ed i documenti a sostegno, cioè l’atto di nascita validato all’estero (per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 mediante “apostille”);

– l’Ufficiale dello stato civile, dovendo riconoscere la filiazione legittima a cui consegue ex lege la cittadinanza italiana (art. 1 L. 5 febbraio 1992, n. 91), raccoglie anche eventualmente l’elezione della cittadinanza italiana del figlio maggiorenne (di cui all’art. 2 co.2 legge cit.);

– l’Ufficiale dello stato civile trasmette la trascrizione della filiazione e la conseguente cittadinanza italiana al Ministero degli Interni ex art. 5 della Legge 27/10/1998 n. 470 che a sua volta trasmette alle competenti uffici consolari per la normativamente prevista iscrizione del nuovo cittadino all’AIRE presso lo Stato estero (art. 2 co. 1 lett. c) e d) legge cit.).

Tale procedura, tra l’altro, semplifica il lavoro dell’Ufficiale dello stato civile e quello delle Rappresentanze Consolari le quali spesso (e soprattutto in periodo di restrizioni da Covid 19) richiedono inopinatamente l’obbligo della prodromica iscrizione dell’interessato stesso all’AIRE per l’accesso negli uffici e per l’inoltro della pratica di cittadinanza, imponendo un percorso burocratico impossibile e contraddittorio, in quanto evidentemente l’iscrizione anagrafica dei cittadini all’estera è consentita solo a chi è stato già dichiarato “cittadino”.


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