La rieducazione del condannato come linea di confine tra l’ordine pubblico e la dignità umana

La rieducazione del condannato come linea di confine tra l’ordine pubblico e la dignità umana

La ricerca di un fondamento alla funzione della sanzione penale è da tempo oggetto di fervida e copiosa discussione. Le ragioni vanno ricercate nell’influenza continua che il periodo storico esercita sulla concezione della giustizia e sulla rilevanza non esclusivamente tecnica ma anche, e fortemente, politico-sociale della questione.

La pena consegue ad un comportamento deviante dell’individuo e non vi è alcuna forma di devianza che non coinvolga intensamente la società e i suoi equilibri. Così, ciascuno matura la sua visione a riguardo, plasmata sui propri principi e sulle proprie esperienze e tenta di fornire il suo contributo sul tema, aspirando alla realizzazione di un personale ideale di giustizia. Nonostante la diversità delle visioni e la molteplicità degli argomenti e delle fondamenta poste alla base di queste, ogni ragionamento sul tema dovrebbe prendere le mosse da un principio fondamentale sancito nella nostra Carta costituzionale: la rieducazione del condannato[1]. Tale previsione dovrebbe far avvertire lo stesso come autorevole e di doveroso rispetto ma è accaduto sovente che studiosi, esperti, tecnici o cittadini ispirassero le loro discussioni a ideali poco conformi rispetto a quelli costituzionalmente tutelati, i quali, talvolta, riportano alla mente periodi storici che certo non spiccano per garantismo e tutela dell’individuo. L’argomento, in effetti, è appetibile per tutti coloro che vorrebbero vedere realizzato il proprio modello di giustizia, ispirato alternativamente a uno fra i due elementi del binomio “retribuzionismo-rieducazione”.

La teoria retribuzionistica fu tipica di un periodo storico caratterizzato da una concezione dello Stato autoritaria e totalitaria. Se l’obiettivo da perseguire era quello di affermare la sua forza e superiorità rispetto agli individui, ciò non poteva non realizzarsi mediante la mera punizione, talvolta anche disumana, di coloro che avevano osato violarne le leggi. Emblematica è la concezione che Kant propose: anche se la comunità si sciogliesse il giorno dopo la commissione del reato, avrebbe il dovere etico di punire il soggetto[2]. L’idea che al male si risponda col male, seppur coerente con il suddetto regime, risulta contrastante con l’attuale impronta data alla questione dalla Carta costituzionale, nonché poco funzionale allo scopo che si intende perseguire con la sanzione penale.

Di pari passo all’affermazione di uno Stato democratico e garantista, si afferma l’idea che la persona umana, in quanto tale, vada tutelata e che tale tutela debba costituire sempre il fine primario di qualsiasi Stato che voglia definirsi “di diritto”. Riconoscere la necessità di una seconda possibilità, ammettere che l’uomo, seppur reo, possa riabilitarsi e reinserirsi nella società giustifica l’applicazione di una pena che potrà considerarsi efficiente solo se la severità di questa lasci spazio alla sua certezza ed effettività, nonché all’applicazione di una eventuale misura alternativa alla detenzione se, nel caso concreto, possa considerarsi più utile alla percezione del disvalore della propria condotta da parte dell’individuo.

Il detenuto diviene così il protagonista attivo della fase di esecuzione della pena; la sua personalità il cardine della disciplina del sistema penitenziario.

Il fine rieducativo si presenta non solo come l’unico meritevole di attuazione per la realizzazione piena dell’obiettivo di riabilitazione, ma anche come l’unico compatibile con esso. Numerosi studi hanno dimostrato come il carcere, a seconda dei casi, possa essere deleterio per la persona che subisce la pena, ritenendo più opportuno ricorrere a rimedi extramurari; e in quei casi in cui, al contrario, la detenzione si presenti come l’unica sanzione appropriata, sarebbero le condizioni carcerarie a produrre sull’individuo effetti negativi e opposti a quelli auspicati. D’altronde, la sola privazione dalle affettività familiari è condizione di per sé già sufficiente a generare un effetto di insicurezza e instabilità personale, tale da produrre conseguenze potenzialmente criminogene.

Resta quindi da chiedersi quali siano le ragioni per cui, nonostante la validità pacificamente condivisibile di queste considerazioni, la società sia talvolta così combattuta e restia all’idea di accettare che nel detenuto, ancorché condannato, debba prevalere la dimensione dell’”uomo”[3].

Il sovraffollamento carcerario, l’interminabile “ragionevole durata” dei processi, l’impossibilità di perseguire i reati per l’intasamento del sistema giudiziario certamente non contribuiscono alla causa della rieducazione, rendendo la stessa un’irrinunciabile utopia[4] in un sistema che appare incapace di punire in modo efficiente i colpevoli e di tutelare la società dalla pericolosità di questi. In questo panorama, i retaggi del retribuzionismo non trovano ostacoli alla loro proliferazione, offrendo terreno fertile a una concezione diversa e opposta a quella costituzionale, in cui la volontà di rieducazione del condannato è la fonte del problema; la repressione dei suoi diritti e la sua severa punizione, al contrario, ne costituiscono la soluzione.

Il sentimento di malessere e di insicurezza provato nei confronti della mancata riuscita di una giustizia che sia di fatto tale, l’espediente della pericolosità di vivere in uno stato che corre a passo più lento della criminalità non possono costituire la fonte di giustificazione di teorie incompatibili e anacronistiche rispetto al nostro tempo, onde evitare la reviviscenza di quel biblico e oramai antiquato principio dell“occhio per occhio”.

La compressione dei diritti dell’uomo non è mai, seppur propagata come tale, una soluzione; semmai è in essa che si ravvisa il fallimento di uno Stato, e con esso quello dei valori della sua società. L’ordine pubblico va tutelato ma ha un confine preciso e invalicabile. Quel confine è la dignità umana.


[1] Art. 25 Cost.: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
[2] I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, 1979.
[3] V. Grevi, nel suo commento all’art. 1 ord. penit.
[4] E. Dolcini, La rieducazione del condannato: un’irrinunciabile utopia? Riflessioni sul carcere ricordando V. Grevi, in Diritto penale contemporaneo, 2011.

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