La riforma costituzionale e le funzioni amministrative: verso una maggiore partecipazione democratica?

La riforma costituzionale e le funzioni amministrative: verso una maggiore partecipazione democratica?

«Semplificazione» e «collaborazione» sono le parole chiave del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi («Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della II parte della Costituzione», vedi Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016). Oltre alla onnipresente formula del “rafforzamento dei processi decisionali”, la relazione illustrativa del disegno di legge richiama anche «l’attuazione delle politiche pubbliche nelle quali si sostanzia l’indirizzo politico, al fine di favorire la stabilità dell’azione di governo», nonché la rapidità delle decisioni.

Lo strumento di realizzazione di questi intenti trarrebbe la sua legittimazione dal combinato disposto degli artt. 1 e 5 della Costituzione, ossia dalla composizione unitaria del principio democratico e del principio autonomistico, che sarebbe attuata sia con «l’eliminazione dalla Costituzione del riferimento al livello di governo provinciale, sia riformando in modo radicale i criteri di riparto delle competenze». Sarebbero, infatti, richiesti «sedi, strumenti, procedure e metodi nuovi, che assicurino il dispiegamento del principio autonomistico in un quadro di cooperazione inter-istituzionale e di composizione delle istanze dei territori nell’interesse generale del Paese» e la cui mancanza avrebbe impedito la piena attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione. Si mira, in sostanza, ad abbassare la conflittualità istituzionale in un sistema salvaguardato dal nuovo Senato delle Autonomie, sede rappresentativa e di raccordo delle istituzioni territoriali, con il risultato atteso di aumentare la partecipazione democratica.

Da un lato si assiste all’ampliamento della portata delle materie rientranti nella competenza esclusiva statale, dall’altro viene rafforzata la funzione programmatica delle Regioni. È interessante notare l’attrazione nella competenza statale di materie e funzioni normalmente escluse, in virtù della «tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o [qualora] lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale», su proposta del Governo che se ne assume la responsabilità, in riga con il recente potenziamento dell’attività di produzione normativa governativa.

È ovvio ritenere che le funzioni amministrative affidate precedentemente alle Province saranno trasferite ad altre istituzioni territoriali. Il dubbio allora risiede nella nuova allocazione che dovrà essere opportunamente specificata. Sembra appropriato ritenere che le suddette funzioni spetteranno alle Regioni, le quali meglio possono assicurarne un esercizio unitario. Laddove, invece, l’eliminazione del riferimento al livello di governo provinciale venga interpretato come una semplice declassazione dell’ente Provincia, sarebbe plausibile che questo continui ad operare come «ente ad area vasta» (art. 40, comma 4, del disegno di legge). Resta, infine, formalmente inalterato il meccanismo di distribuzione e allocazione delle funzioni che dovrebbe rispettare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi aspira ad obiettivi piuttosto lodevoli, né sono discutibili i suoi presupposti attuativi. Gli aspetti che destano maggiori perplessità sono il maggiore accentramento delle funzioni amministrative, la indefinita ripartizione delle funzioni amministrative provinciali e il dubbio che, in fin dei conti, non si giunga al tasso di partecipazione democratica desiderato.


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