La riforma del contenzioso tributario

La riforma del contenzioso tributario

a cura di Eugenia Manescalchi

Le novità del d.lgs. 156/2015

Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 156/2015 recante disposizioni in materia di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della legge-delega n. 23/2014, artt. 6, comma 6, nonché 10, I° co, lett. a) e b).

Al fine di favorire la snellezza e razionalità del contenzioso, la mediazione tributaria viene estesa a tutti i procedimenti di valore inferiore o pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di Equitalia o di altri enti.

Sono altresì oggetto di specifiche previsioni la possibilità di conciliare anche in secondo grado, un maggior ruolo della tutela cautelare e del giudizio di ottemperanza, l’ampliamento delle liti nelle quali il contribuente può difendersi personalmente in giudizio, nonché dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica.

Vengono, invece, ridotte le possibilità di compensazione delle spese di giudizio.

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Parte della dottrina (VILLANI) rileva come si tratti in verità di riforma parziale, poiché restano limiti all’esercizio del proprio mandato da parte del difensore in fase istruttoria, in particolare stante la inutilizzabilità di mezzi di prova quali la testimonianza ed il giuramento.

La circolare 38/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal predetto d.lgs 156/2015, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti a far data dal 1° gennaio 2016 u.s. In particolare, diventano immediatamente esecutive le sentenze tributarie non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti (al riguardo, si evidenzia che, ove superiore ai 10.000,00 euro, potrà essere subordinato dal Giudice alla prestazione di idonea garanzia).

Tramite la medesima circolare, la Agenzia delle Entrate precisa che l’istituto della mediazione diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e degli Enti Locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs n. 446/1997, oltre che per liti in materia catastale di valore indeterminabile.

La disciplina della tutela cautelare si allarga fino a comprendere tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale (in tal senso Corte Cost., sent. n. 217/2010, suggerendo una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.49 d.lgs 546/1992) e di legittimità. In particolare, con sentenza n. 2845/2012, la Suprema Corte ha affermato la applicabilità della tutela inibitoria al contenzioso in esame nel senso di consentire la sospensione dell’esecuzione di una sentenza, qualora dalla stessa possa derivare grave ed irreparabile danno.

Dal 1° giugno 2016 p.v. il giudizio di ottemperanza diventa l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o non, senza che possa esperirsi l’ordinaria procedura esecutiva.

Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, viene innalzato a 3.000,00 (tremila/00) euro.

La categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata, comprendendo i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Centri di Assistenza Fiscale nei confronti dei propri assistiti.

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