La riforma sul processo penale: il DDL n. 2067

La riforma sul processo penale: il DDL n. 2067

Il 15 Marzo 2017 il Senato ha approvato il DDL n. 2067. Il Titolo I reca modifiche al codice penale; il Titolo II al codice di procedura penale; il Titolo III alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.; il Titolo IV conferisce una delega per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario e fissa (in materia di intercettazioni) principi e criteri per garantire la riservatezza delle comunicazioni e per ridefinire le spese per intercettazioni; il Titolo V reca disposizioni finali. Il suddetto provvedimento è composto di 40 articoli e contiene importanti novità in materia di diritto penale (in particolare: estinzione del reato per condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto, rapina); al codice di procedura penale (sulla semplificazione delle impugnazioni, sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, sulla disciplina dei riti speciali, sull’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al processo); all’ordinamento penitenziario (con particolare riguardo alle misure alternative e ai benefici penitenziari, incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno sia esterno nonché attività di volontariato) e all’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.

La novella mira a diminuire il numero e la durata dei procedimenti penali, al potenziamento della risposta punitiva per alcuni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale, al potenziamento delle garanzie e delle prerogative delle persone offese, al potenziamento della tutela delle persone coinvolte nel procedimento, ad un ammodernamento dell’interdizione mentale, al potenziamento degli effetti rieducativi dell’esecuzione penale. Questi in chiave sintetica gli obiettivi della suesposta riforma.

Vediamo ora nel dettaglio le norme contenute nella riforma.

2. LE NOVITA’ IN TEMA DI PRESCRIZIONE ‘ALLUNGATA’

Ci saranno tempi più lunghi per la prescrizione. Viene introdotta la sospensione della prescrizione ossia tre anni in totale. In caso di condanna di I grado, il termine resterà sospeso fino al deposito della sentenza di appello e, comunque, non oltre i 18 mesi. Diciotto mesi tra primo grado e appello ed altrettanti diciotto tra secondo grado e Cassazione. Questo per dar modo ai Giudici dell’impugnazione di disporre di un periodo congruo per lo svolgimento dei gradi di giudizio. I suddetti termini ricominciano a decorrere nel caso di sentenze riformate o annullate. La sospensione concerne anche le rogatorie all’estero (per le quali la durata è di sei mesi) e le complesse perizie richieste dall’imputato (per le quali è di mesi tre). La prescrizione si stoppa anche nel caso di istanze di ricusazione. Il fine è quello di contrastare l’abuso di tattiche difensive dilatorie.

Ulteriori novità in materia di prescrizione sono la decorrenza posticipata al diciottesimo anno di età della vittima in caso di reati gravi contro i minori (quali ad es. violenza sessuale o prostituzione) e l’aumento dei termini per i reati di corruzione.

3. LA DURATA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Si prevede la modifica delle indagini preliminari. In particolare: scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il PM ha tre mesi di tempo e dodici per i reati più gravi per decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione. Tale termine può esse prorogato solo una volta, pena l’avocazione obbligatoria dell’indagine dal procuratore generale presso la Corte di Appello. In base alla nuova normativa, pertanto, i Pm dovranno decidere – entro tre mesi dal deposito degli atti (prorogabili per altri tre) – se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione, altrimenti scatta l’avocazione obbligatoria dell’inchiesta da parte del Procuratore generale presso la Corte di Appello.

Per i reati di stampo mafioso le indagini potranno durare fino a 15 mesi. L’avocazione obbligatoria consiste in una funzione del procuratore generale che ‘avoca’ a sé ossia egli stesso assume un procedimento già gestito da un procuratore della repubblica, solitamente nei casi di omissione di un’azione doverosa, quando il procedimento penale rischia una paralisi per inerzia. Per scadenza dei termini di cui all’art. 412 cpp e per la sostituzione del pm di cui agli artt. 53 e 372 cpp. La stessa può essere facoltativa, invece, qualora il Gip non accolga la richiesta di archiviazione del pm ex art. 409 cpp.

La ratio legis della suddetta avocazione risiede nella combinazione dei principi costituzionali di cui all’art. 111 Cost. (“ragionevole durata del procedimento” e “buona amministrazione dell’ufficio”) con quello di indipendenza del pubblico ministero (art. 107, co. IV, Cost.). Viene aumentato a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini.

Il Giudice ha, quindi, il dovere di nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione di fissare entro tre mesi la data dell’udienza in camera di consiglio e di esprimersi sulle richieste entro tre mesi (sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini).

3.1. LA C.D. “INDAGINE BREVE”

“La prescrizione è un istituto da tutelare… Così si va verso l’irragionevole durata dei processi”.  Ministro Enrico Costa.

Connesso al punto della prescrizione allungata v’è quello dell’indagine breve. La ratio legis è quella di evitare le lungaggini processuali che potrebbero influire sulla prescrizione medesima.

4. LE INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI

In materia di intercettazioni, sul fronte della segnalazione di materiale da inviare al Giudice a sostegno della tesi della misura cautelare, dovrà essere assicurata la riservatezza degli atti irrilevanti. Atti che contengono registrazioni inutilizzabili o dati sensibili che non riguardano l’accertamento delle responsabilità. In sostanza è vietata la diffusione fraudolenta delle riprese audiovisive e delle registrazioni di conversazioni captate. A riguardo, viene prevista una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione fino ad anni quattro, nei confronti di chi diffonde tali riproduzioni.

Vi sarà l’inserimento di una disciplina specifica per le intercettazioni attraverso i cc.dd. trojan (tipi di malware utili nell’ambito della sicurezza informatica): potrà procedersi ad intercettazione ambientale senza limiti solo per illeciti mafiosi e terrorismo.

5. MISURE DI SICUREZZA

La novella prevede la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) per i condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato d’infermità al momento della commissione del fatto dal quale scaturisca il giudizio di pericolosità sociale.

Per chi si trova in uno stato d’infermità psichica sopravvenuta, di vizio parziale di mente e per coloro che sono sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria, si prevede la collocazione prioritaria presso sezioni specializzate degli istituti penitenziari per garantire trattamenti terapeutiche riabilitativi che tengano conto delle peculiari esigenze di cura di ognuno. Il fine ultimo è quello di bilanciare l’esigenza di tutela della salute della persona con quella della sicurezza sociale.

6. LE ALTRE NOVITA’

1) L’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere si articolerà su un doppio grado di giudizio.
2) Il ricorso in cassazione è limitato ai casi di doppia sentenza di proscioglimento.
3) La rescissione del giudicato viene privata della regolamentazione specifica con l’abrogazione dell’art. 625 ter e la relativa disciplina è rientra nell’art. 629 bis, con competenza in materia della Corte di Appello.
4) Vengono rivisitati anche il regime dell’inammissibilità e la reintroduzione del concordato sui motivi in appello. Si stabilisce che l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato eccetto che per i ricorsi in Cassazione. L’atto di appello deve contenere (a pena d’inammissibilità) l’indicazione delle prove di cui si deduce l’inesistenza o l’omessa e erronea valutazione ed è previsto l’onere della specificità dei motivi. Viene reintrodotto il concordato sui motivi in appello (abrogato nel 2008): accordo sulla rideterminazione della pena con rinuncia agli altri motivi di impugnazione.
5) Vengono aumentate le sanzioni da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile;
6) Le sezioni semplici della Suprema Corte avranno il dovere di interpellare le Sezioni Unite quando non concordino con un principio di diritto già enunciato;
7) Il procuratore della repubblica avrà il potere – dovere di assicurare l’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione delle notizie di reato.
8) Con la riforma viene rivista anche la disciplina dei colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale nonché sul potere della persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale (nel quale ha presentato la denuncia- querela) e sulle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere in lingua comprensibile.

Per quanto concerne, invece, le modifiche in cantiere sull’ordinamento penitenziario, queste riguardano per lo più la volontà di ricorrere alle misure alternative al carcere: misure alternative e benefici penitenziari. Saranno previste norme per il rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica e la revisione delle attuali previsioni i materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

7. BREVE NOTA SUGLI ASPETTI DI DIRITTO SOSTANZIALE

Per quanto concerne il diritto penale sostanziale, in particolare, sono previste: l’estinzione del reato per condotte riparatorie che non abbiano portato alla remissione della querela; aumenti delle pene edittali in materia di reati di scambio elettorale politico – mafioso, furti e rapina.

Nei reati procedibili a querela il Giudice dichiara estinto il reato (sentite le parti e la persona offesa) quando l’imputato ripara interamente il danno mediante risarcimento o restituzione ed elimina le conseguenze del reato. Il danno, però, dev’essere riparato prima che abbia inizio il dibattimento. Con delega s’affida, poi, al Governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati che arrecano offese di modesta entità (salvo che la persona offesa sia incapace). Ciò solo per i reati perseguibili a querela remissibile. Ed inoltre, per i furti in appartamento, rapine e voti di scambio politico – mafioso vi saranno pene più severe: per il furto in abitazione e lo scippo la pena detentiva da un anno passerà a tre anni, con aumento della pena pecuniaria; per il reato di rapina da 3 a 4 anni (con aumento pena pecuniaria); per il reato di scambio elettorale politico – mafioso, infine, il disegno di legge prevede la reclusione da sei a dodici anni.

Alcune riforme di diritto penale sostanziale sono previste sotto forma di legge delega. Prima fra tutte: l’ampliamento delle fattispecie di reati perseguibili a querela di parte per i reati contro la persona per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o detentiva non superiore a 4 anni (con esclusione del reato di cui all’art. 610 c.p. ossia “violenza privata”).

8. CONCLUSIONI

La delega prevede che il Governo predisponga una disciplina tecnica adeguata atta a garantire il diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni. L’effetto di tali modifiche sarà proprio quello auspicato di un processo penale più rapido, che si svolga nel rispetto dei principi costituzionali e nel quale si recepiscano anche le indicazioni dell’Unione europea sulla giustizia riparativa e l’ampliamento delle facoltà di controllo d’informazione della parte offesa.


http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/GI0303B.pdf


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Maria Giovanna Bloise

Consulente Legale
Dott.ssa Maria Giovanna Bloise

Articoli inerenti