La rilevanza del metodo mafioso nel delitto dell’art 416-ter c.p.

La rilevanza del metodo mafioso nel delitto dell’art 416-ter c.p.

GENESI E CONNOTATI ESSENZIALI DELLA FATTISPECIE DI REATO

Il delitto di cui all’art 416-ter  introdotto con il D.L. 8 giugno 1992 n.306  convertito successivamente con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992, n.356, è stato recentemente oggetto di una strutturale modifica operata dalla Legge 62\2014.

Si atteggia come reato di pericolo, concretizzandosi con il mero accordo tra il soggetto politico (o un suo intermediario) e l’appartenente al sodalizio mafioso, o un suo intermediario.

Occorre in prima analisi evidenziare che, diversamente dal precedente testo normativo, il nuovo articolo 416-ter c.p.,  contempla due differenti fattispecie incriminatrici.

L’attuale formulazione , infatti, stabilisce che : “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.la stessa pena si applica a chi promette  di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.” 

Il novum normativo  risiede nelle c.d. ” modalità mafiose”, poichè in precedenza la condotta del soggetto che prometteva i voti non era passibile di sanzione penale autonoma se non ai sensi dell’art 416-bis. Nella vecchia formulazione inoltre, non era contenuta alcuna espressa indicazione dell'”altra utilità” quale possibile oggetto della promessa o dazione del politico e dunque il delitto in questione risultava configurabile solo  in presenza della dazione del denaro quale controprestazione per l’attività di procacciamento dei voti. Si escludevano in tal modo dalla  sua sfera applicativa, tutte quelle ipotesi in cui il soggetto politico promettesse utilità  riconducibili a favori   considerabili lato sensu come politici,quali ad esempio appalti pubblici e concessioni  o posti di lavoro all’interno della pubblica amministrazione.

La novella normativa del 2014 ha pertanto operato un’estensione dell’area delle condotte penalmente rilevanti  ai sensi dell’art 416-ter c.p.

In relazione al contenuto dell’accordo, configurabile come un vero e proprio patto a prestazioni corrispettive, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25302\2015 è intervenuta per chiarire che ai fini della configurabilità di detto reato nell’ottica innovatrice della L.62\14, solo nel caso in cui il soggetto che si impegna nel reclutamento dei voti sia persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso ed agisca per conto e nell’interesse di questa, non si ritiene necessario che l’accordo riguardo lo scambio tra voto e denaro\altra utilità contempli l’attuazione o la programmazione esplicita di una campagna elettorale tramite intimidazioni, poichè solo in tale caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso  tramite la modalità contemplata all’art 416-bis c.p. terzo comma, può dirsi immanente alla pattuizione illecita.

L’anticipazione del momento consumativo del reato al mero accordo tra le parti, esclude la necessità dell’accertamento circa l’ effettivo ricorrere, da parte del promittente dei voti, al metodo mafioso, ai fini della sua configurabilità effettiva. La concretizzazione di tale condotta, costituirebbe un post factum non punibile ai sensi dell’art 416-ter c.p. posto a presidio dell’ordine pubblico, ben potendo invece rilevare ai sensi degli artt.96 e ss del d.P.R. 361 del 1957, posto invece a tutela della correttezza delle operazioni elettorali.

IL “METODO MAFIOSO”NEL TERZO COMMA DELL’ART 416-TER C.P.

Le modalità comportamentali di cui al terzo comma dell’art 416-ter c.p., costituiscono il fulcro per la realizzazione in concreto della fattispecie contemplata in tale norma. Rilevando appunto come elemento costitutivo del reato  occorre che il soggetto politico abbia coscienza della modalità mafiosa caratterizzante la condotta del procacciatore di voti e si rappresenti, ad un tempo, l’oggetto dello scambio, consapevolezza  solo in presenza della quale sarà ritenuto penalmente responsabile per il reato di scambio elettorale politico mafioso.

Per metodo mafioso s’intende, ai sensi del precedente art 416-bis c.p., la forza intimidatrice caratterizzante il sodalizio criminoso della quale coloro che ne fanno parte si avvalgono, nonchè la condizione di omertà ed assoggettamento che ne derivano volte, in questo caso specifico, all’impedimento del libero esercizio di voto o al procurare a sé o ad altri voti in occasione di competizioni elettorali. L’estrinsecazione della forza intimidatrice può, in concreto, atteggiarsi nei modi più diversi e disparati, sia perpetrando atti di violenza o minaccia, sia sfruttando la pressione sociale già conseguita dal sodalizio.

I REATI IN MATERIA ELETTORALE ED IL CRITERIO DISCRETIVO CON IL 416-TER C.P.

Gli artt 96 e 97 del  d.P.R. 361\1957, profilano due condotte alternative alla più grave fattispecie di cui all’art 416-ter. Tuttavia, includendo il riferimento ad “altre utilità”, la modifica normativa ha uniformato l’oggetto della controprestazione, facendo sorgere non pochi dubbi applicativi circa le une o l’altra fattispecie.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità ante modifica normativa, distingueva le ipotesi delittuose in esame sulla base dell’oggetto dell’accordo tra consorteria mafiosa e politico rilevando, ai fini della configurabilità dell’art 416-ter c.p., il ricorso all’intimidazione da parte del rappresentante mafioso od il ricorso alla prevaricazione con le modalità esplicitate nel suo terzo comma, oltre alla promessa o dazione del danaro o di altre utilità. La nuova descrizione del soggetto politico ,ovvero “Chiunque” risulta chiarificatrice dell’importanza del requisito modale della promessa, essenziale ai fini dell’integrazione del reato in esame. E dunque ad essere punito, in base alla modifica operata nel 2014 dalla Legge n.62, è non il semplice accordo politico elettorale, bensì  la conclusione dell’accordo avente ad oggetto l’impegno del gruppo mafioso ad attivarsi per il procacciamento di voti con modi e secondo gli scopi che lo caratterizzano.

La differenza essenziale dunque, risiede proprio nella struttura dei tre reati : la fattispecie ex art 416-ter è un reato a concorso necessario proprio, caratterizzandosi per la sua  genetica trilateralità (politico, esponente dell’associazione mafiosa, elettore) mentre negli art 96 e 97 d.P.R. 361\1957, la struttura trilaterale è solamente eventuale, poichè si è in presenza di un reato a concorso necessario improprio, non potendosi escludere in tale ultimo caso infatti, che la promessa o minaccia sia posta in essere direttamente da colui che sarà il destinatario del voto e nei confronti del singolo elettore.

Qualora manchi il procacciatore di voti, difettando l’accordo, la sanzione verrà applicata unicamente nei confronti del politico e, viceversa, in caso di condotta posta in essere unicamente dal procacciatore, sarà quest’ultimo il destinatario della sanzione.

Se in tale ultimo caso, in un momento successivo sia dimostrata la sussistenza di un accordo con il politico, quest’ultimo risponderà penalmente ma  a titolo di concorso, proprio perchè la disposizione non prevede la conclusione di un accordo tra candidato alle elezioni  ed intermediario.

Solo in questa occasione, sarà l’oggetto dell’accordo a segnare la differenza tra la sussistenza della fattispecie ex art 416-ter e l’ipotesi di concorso nel reato di cui agli artt 96 o 97 d.P.R.  361\1957.


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