La rilevanza della posizione di garanzia ai fini della distinzione tra l’omissione di soccorso aggravata dall’evento morte e l’omicidio mediante omissione

La rilevanza della posizione di garanzia ai fini della distinzione tra l’omissione di soccorso aggravata dall’evento morte e l’omicidio mediante omissione

Sommario: 1. Premessa – 2. I reati omissivi – 3. Segue. L’obbligo di garanzia – 4. Il rapporto tra l’omissione di soccorso aggravato ex art. 593, comma 3, c.p. e il delitto di omicidio per omesso impedimento dell’evento morte – 5. Conclusioni

 

1. Premessa

Un tema abbastanza dibattuto in dottrina e in giurisprudenza riguarda la verifica dei presupposti per l’individuazione di una posizione di garanzia, necessaria per la configurabilità dei reati omissivi impropri di cui all’art. 40, comma 2 c.p.  La centralità dell’argomento è particolarmente evidente alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9049/2020 del 7 febbraio 2020 su caso “Vannini” in cui il Giudice di legittimità ha evidenziato la distinzione tra  l’omissione di soccorso aggravata ex art. 593 comma 3 c.p. e il delitto di omicidio per omesso impedimento dell’evento morte facendo riferimento proprio alla posizione di garanzia ritenuta sussistente in capo ad Antonio Ciontoli e ai suoi familiari.

2. I reati omissivi

Nell’ordinamento giuridico il legislatore ha avvertito l’esigenza di riconoscere, in presenza di determinati presupposti, la rilevanza penale anche di condotte negative, consistenti nell’astensione dal compiere un’azione giuridicamente doverosa.

La ratio della previsione dei reati omissivi è rappresentata dall’art. 2 della Costituzione che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Pertanto, alla luce dell’art. 2 della Costituzione, l’ordinamento penale pone obblighi di azione per tutelare beni giuridici altrui di importanza fondamentale (normalmente legati all’integrità fisica e alla vita).

Nell’ambito dei reati omissivi assumono particolare rilevanza i reati omissivi impropri. Questa categoria di reati gravita intorno alla clausola normativa di carattere generale prevista dall’art. 40 c.p. comma 2.

Tale disposizione stabilisce che il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Questa norma, in combinato disposto con la fattispecie incriminatrice di parte speciale, determina una nuova figura di reato autonoma, fondata sul mancato impedimento dell’evento tipico. Pertanto, tali reati vengono anche definiti reati commissivi mediante omissione.

Occorre rilevare che non tutti i reati commissivi di parte speciale possono essere riportati all’equivalente fattispecie omissiva. Sono, infatti, da escludere i reati di pura condotta, i reati di mano propria e i reati con forma vincolata.

I requisiti strutturali del reato omissivo improprio sono: la situazione tipica, l’obbligo giuridico di impedire l’evento, la condotta omissiva, l’evento e il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento.

In tema di causalità omissiva, rileva la regola dell’addizione mentale poiché si sostituisce all’omissione l’azione doverosa. In particolare, l’accertamento del nesso omissione-evento poggia su un giudizio ipotetico poiché suppone come realizzata una condotta omessa.

Il giudizio ipotetico va orientato attraverso il modello della doppia sussunzione secondo cui, individuata la causa, si verifica se l’azione omessa avrebbe impedito l’evento.

3. Segue. L’obbligo di garanzia

L’operatività della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 comma 2 c.p. presuppone la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire quell’evento. Tuttavia, l’art. 40, comma 2 c.p., non individua quando la violazione dell’obbligo di garanzia determina una responsabilità penale in capo al soggetto agente. Pertanto, in merito all’individuazione della fonte della posizione di garanzia, si sono registrate diverse teorie.

Secondo la teoria formale, un obbligo rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p. può nascere soltanto in virtù di una sua pregressa previsione da parte della legge, accogliendo però un’accezione in senso lato di questo termine tale da comprendere anche altri atti normativi, atti amministrativi (che, comunque, trovano il loro fondamento nella legge per il principio di legalità); i contratti (che ex art. 1372 c.c. hanno forza di legge tra le parti), la  consuetudine, la negotiorum gestio (art. 2028 c.c) e la precedente attività pericolosa.

Una seconda ricostruzione, detta teoria funzionale, attribuisce rilevanza all’esistenza di una posizione fattuale di garanzia ritenuta sussistente nel caso in cui un soggetto possieda un potere di signoria in ordine al possibile verificarsi di determinati eventi a danno del bene protetto.

La posizione di garanzia nasce, quindi, in virtù di un’effettiva presa in carico da parte del garante del bene giuridico protetto.

Una terza teoria, detta mista, cerca di conciliare le due tesi e afferma che la posizione di garanzia presuppone sia un’effettiva presa in carico del bene protetto da parte del soggetto, sia un fondamento giuridico che costituisca la fonte legale generatrice dell’obbligo di garanzia.

Occorre rilevare che in dottrina gli obblighi di garanzia vengono distinti in base allo scopo perseguito in due categorie: obblighi di protezione e obblighi di controllo. I primi tutelano determinati beni contro tutte le fonti di pericolo che possono minacciarne l’integrità. I secondi neutralizzano fonti di pericolo determinate per proteggere beni indeterminati.

La posizione di garanzia, inoltre, potrà essere originaria o derivata a seconda se essa sia trasferita o meno da un dante causa.

La posizione di garanzia rileva anche ai fini della distinzione tra reati omissivi impropri e reati omissivi propri aggravati dall’evento. Invero, i reati omissivi propri sono reati di pura condotta ove assume rilevanza penale il mancato compimento di un’azione doverosa, prescindendo dal verificarsi dell’evento naturalistico. Infatti, il reato si configura con l’omissione e l’evento può comportare solo un aumento di pena, configurandosi come circostanza aggravante.

4. Il rapporto tra l’omissione di soccorso aggravato ex art. 593, comma 3, c.p. e il delitto di omicidio per omesso impedimento dell’evento morte

Tra i reati omissivi propri ove l’evento rileva solo come circostanza aggravante vi è l’omissione di soccorso di cui all’art. 593 c.p., appartenente alla categoria dei reati contro la persona.

Scopo della norma è prevenire i danni ai quali determinati soggetti possono trovarsi esposti per uno stato di pericolo presunto o accertato mediante l’imposizione di un obbligo di agire.

Il dovere imposto è quello di dare avviso all’Autorità nel caso di cui al comma 1 dell’art. 593 c.p. [1] ; al comma 2 è previsto il dovere di fornire assistenza o di dare avviso all’Autorità[2].

Al terzo comma è prevista una circostanza aggravante quando dalla condotta derivi come evento lesioni o morte del soggetto nei cui confronti è stata omessa la condotta doverosa.

In merito alla distinzione tra l’omissione di soccorso aggravata dall’evento morte e l’omicidio mediante omissione  la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza di febbraio 2020 sul caso Vannini[3], individuando gli elementi distintivi delle due fattispecie .

Secondo la Corte di Cassazione l’elemento distintivo tra le due fattispecie consiste nella sussistenza dell’omicidio mediante omissione di una posizione di garanzia.

Il Giudice di legittimità precisa che affinchè possa sorgere una posizione di garanzia occorrono alcune condizioni: il titolare del bene giuridico non sia in grado di proteggerlo; una fonte giuridica abbia  la finalità di tutelare il bene; l’obbligo gravi su uno o più soggetti determinati; il garante sia dotato di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione afferma che nel momento in cui  Antonio Ciontoli e i suoi familiari presenti presero consapevolezza del ferimento di Marco Vannini, assunsero volontariamente rispetto allo stesso una posizione di garanzia e quindi, un obbligo di impedire conseguenze dannose per la sua vita . Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta di Ciontoli e dei suoi familiari sia da ricondurre alla fattispecie di omicidio mediante omissione.

Occorre evidenziare che le conclusioni della Corte di Cassazione in merito alla qualificazione dei fatti è stata criticata dai sostenitori della teoria formale che sostengono che, in ossequio al principio di legalità, la responsabilità penale ex art. 40 comma 2 c.p. può configurarsi in presenza di norme giuridiche o di diritto privato che prevedono l’obbligo di attivarsi  ma non in virtù di rapporti di fatto.

La posizione della Corte di Cassazione che sembra ammettere che l’insorgere della posizione di garanzia possa essere contestuale rispetto al sopraggiungere della situazione di pericolo, non è pienamente conforme neppure alle conclusioni a cui giungono i sostenitori delle altre due teorie (sostanziale e mista).

Infatti, tali teorie, pur ammettendo che la posizione di garanzia possa derivare da comportamenti concludenti, precisano che l’assunzione di tale posizione deve comunque preesistere rispetto al verificarsi della situazione di pericolo.

Infatti, in dottrina si evidenzia che proprio il carattere della preesistenza dell’obbligo di agire consente di distinguere il garante dal soccorritore occasionale. Il garante ha poteri impeditivi e, dunque, ha la possibilità di inibire ab origine il sorgere della situazione di pericolo, mentre il soccorritore può soltanto impedire che questa si evolva in senso lesivo.

Pertanto, alcuni commentatori ritengono che nel caso Vannini la condotta di Ciontoli e dei suoi familiari avrebbe dovuto essere qualificata come omissione di soccorso aggravata dall’evento morte ex art. 593 co. 3 c.p.

5.Conclusioni

Il dibattito sulla configurabilità o meno di una posizione di garanzia in capo agli imputati nel caso Vannini è una conseguenza del modello vigente che, mediante la clausola generale di cui all’art. 40 comma II c.p., da un lato tende ad assicurare la completezza del sistema di tutela penale; dall’altro lato, però, determina un deficit di determinatezza.

Pertanto, in passato, non sono mancate proposte di riforma della normativa che disciplina i reati omissivi impropri, volte ad individuare le posizioni di garanzia penalmente rilevanti in ossequio ai principi di legalità e di certezza del diritto.

 

 


Bibliografia
CARINGELLA R.- SALERNO A., Manuale ragionato di diritto penale, 2020;
FIANDACA G.- MUSCO E., Diritto penale, parte generale, 2019;
GAROFOLI R., Manuale di diritto penale, 2020.

[1] L’art. 593, comma 1, c.p. recita: “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro”.
[2] L’art. 593, comma 2, c.p. recita: “Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità”.
[3] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 9049/2020 del 7 febbraio 2020.

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