La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale dell’amministratore di società

La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale dell’amministratore di società

L’art. 182 c.p.c. disciplina la sanatoria del  difetto di rappresentanza o di autorizzazione in giudizio. La norma, al primo comma, riconosce  al giudice il potere di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Laddove non rilevi un difetto di documentazione ma bensì un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determini la nullità della procura al difensore, il giudice  assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione.

A seguito della legge di riforma n. 69/2009, il legislatore ha introdotto il principio di sanabilità del difetto di rappresentanza (così come del difetto di autorizzazione e della validità della procura) con effetti ex tunc, ovvero sin dal momento d instaurazione del giudizio.

Diversamente, nel regime ante 2009 la sanatoria operava ex nunc (con salvezza delle decadenze già maturate) mentre il potere del giudice di assegnare alla parte un termine per regolarizzare un difetto di rappresentanza era meramente discrezionale.

In merito alla capacità processuale delle persone giuridiche, l’art. 75 comma terzo c.p.c. dispone che esse agiscono in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

A tal proposito, l’art. 2384 c.c. dispone che il potere di rappresentanza sostanziale e processuale attribuito  agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale per tutti gli atti compiuti in nome della società.

L’art. 2384 c.c. non esclude, tuttavia, che la rappresentanza processuale possa essere assunta in base a delega validamente conferita da persona diversa dal legale rappresentante che da questo abbia ricevuto specifico mandato.

In tal caso, la legittimazione processuale del mandatario deve essere verificata in base al negozio di procura, secondo le regole della rappresentanza volontaria, e non con riferimento allo statuto sociale.

Inoltre, è possibile  che lo statuto e l’atto costitutivo della società prevedano che il potere di rappresentanza processuale dell’amministratore sia limitato alle cause che non superino un ammontare predeterminato.

Le limitazioni previste dallo statuto o dall’atto costitutivo sono opponibili dai terzi , atteso che il principio di cui al comma 2 dell’art. 2384 c.c ha effetti limitati alla tutela dei terzi.

Laddove l’amministratore agisca in giudizio  per le cause il cui importo sia superiore a quello predeterminato nello statuto (per le quali non ha la rappresentanza processuale)  rileva un  difetto di legittimazione processuale.

In un caso siffatto, dal combinato disposto degli artt. 2384 c.c. e 75, 182 co. 2 c.p.c. si deduce che il giudice sia tenuto ad accertare, anche d’ufficio, la legittimazione processuale delle parti e a verificare che il soggetto che abbia dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell’ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea (per legge o per espressa previsione statutaria) ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente.

Laddove il giudice rilevi che l’attività processuale dell’amministratore (anche delegato) della società ecceda i limiti delle facoltà conferitegli dallo statuto, è consentita in ogni stato e grado del processo  la sanatoria retroattiva  con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato  della rappresentanza dell’ente, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta.


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Rita Claudia Calderini

Avvocato abilitato presso la Corte di Appello di Napoli. Dottoressa in giurisprudenza con votazione 110 e lode presso l'Università Federico II. Specializzata in professioni legali. Attualmente risiede a Milano in quanto partecipante del master Diritto e Impresa presso la Business school del Sole24ore.

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