La scissione del Comitato Bioetica: rilasciate sei raccomandazioni sul suicidio assistito

La scissione del Comitato Bioetica: rilasciate sei raccomandazioni sul suicidio assistito

Repentino è stato l’intervento del Comitato di Bioetica in abito dell’eutanasia e del suicidio assistito al fine di dar seguito al mandato ricevuto e volto a incentivare la discussione pubblica su tematiche etiche e di offrire una consulenza alle decisioni politiche.

Ratio di tale parere è senza dubbio una attenta e scrupolosa riflessione sull’aiuto al suicidio  a seguito dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale  la quale è intervenuta sulla questione sollevata in dalla Corte di Assise di Milano (ordinanza 14 febbraio 2018), nell’ambito del caso di Marco Cappato e alla sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale.

Il comitato, a seguito del rilasciato parere, ha rimandato la questione ai politici i quali dovranno necessariamente discutere questo tema a seguito dell’invito della Corte costituzionale nonchè legislatore per definire modi e condizioni dell’assistenza al suicidio e del diritto del soggetto a ricevere un trattamento di fine vita.

Il significato di eutanasia e di suicidio assistito

Il ragionamento posto in essere dal comitato ha trovato inizio da una “domanda fondamentale” concernente il fine vita ossia, nello specifico, se “esista una differenza intrinseca moralmente rilevante tra l’eutanasia o il suicidio assistito da un lato, e la sospensione o la non attivazione di un trattamento su richiesta del paziente, dall’altro.”

L’eutanasia, letteralmente buona morte (definita da P. Welby “morte opportuna”) consiste nel procurare in modo intenzionale l’evento morte di un individuo portatore di una qualità di vita compromessa, in modo permanente e non reversibile.

Il suicidio assistito, invece, è l’aiuto medico e amministrativo (ossia esterno) prestato a un soggetto che ha deciso di morire applicando il suicidio.

Scriminante tra le due fattispecie è il fatto che, nel primo caso,  l’exitus dell’individuo si ha mediante la somministrazione di sostanze necessarie in modo autonomo e volontario; ossia vi è l’esclusivo intervento del soggetto stesso e non da terzi necessario, invece, nella secinda ipotesi.

Tale distinzione è stata condivisa dal Coitato, il quale ha affermato che il suicidio assistito si distingue dall’eutanasia perché “è l’interessato che compie l’ultimo atto che provoca la sua morte, atto reso possibile grazie alla determinante collaborazione di un terzo, che può anche essere un medico”.

Le Raccomandazioni del Comitato

Malgrado l’esistenza di divergenti posizioni all’interno del Comitato, lo stesso è pervenuto comunque alla formulazione di sei raccomandazioni condivise:

Il CNB:

  1. auspica che in qualunque sede avvenga – ivi compresa quella parlamentare – il dibattito sull’aiuto medicalizzato al suicidio si sviluppi con la dovuta attenzione alle problematiche morali, deontologiche e giuridicocostituzionali che esso solleva e col necessario approfondimento che esige una tematica così delicata e sofferta per la coscienza umana;

  2. raccomanda di tenere presente che le questioni relative alla fine della vita rinviano a problemi ben più vasti che la società deve considerare e valutare: l’impegno di fornire cure adeguate ai malati inguaribili in condizione di sofferenza; i valori professionali e deontologici dei medici e degli altri professionisti sanitari; la solidarietà nei confronti delle persone con condizione di particolare vulnerabilità nel rispetto della dignità umana,

  3. chiede che sia accertata e documentata all’interno del rapporto di cura un’adeguata informazione data al paziente in condizioni di inguaribilità e sofferenza in merito alla fruibilità di un alto standard di cure e trattamenti, anche sperimentali, prospettando la riduzione della sofferenza realisticamente ottenibile;

  4. ritiene indispensabile che sia fatto ogni sforzo per implementare l’informazione da parte dei cittadini e l’aggiornamento dei professionisti della sanità delle disposizioni normative (L. 38/2010 e L. 219/2017) che attualmente garantiscono i diritti delle persone alle cure palliative certificate, e che queste siano effettivamente incrementate e accessibili a tutti coloro che le richiedono in modo da evitare che le domande di assistenza al suicidio siano motivate da sofferenze che potrebbero essere trattate, con il consenso della persona malata, in maniera efficace; 27

  5. auspica che venga promossa un’ampia partecipazione dei cittadini alla discussione etica e giuridica al fine di elaborare e diffondere una cultura del fine vita consapevole e responsabile (in tale direzione il CNB ha da tempo organizzato conferenze per le scuole e incontri con la cittadinanza che andrebbero ulteriormente sostenute ed implementate);

  6. auspica che vengano promosse la ricerca scientifica biomedica e psicosociale e la formazione bioetica degli operatori sanitari in questo campo (medici, infermieri, farmacisti, psicologi ecc.), e anche nell’ambito dell’amministrazione e organizzazione sanitaria.”

In conclusione, è lapalissiano che il Comitato, così facendo, non ha fornito una apertura al suicidio assistito, ma un utile strumento volto ad aiutare il legislatore a prendere decisioni necessarie.


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