La società fallisce? Richiedere il proprio credito ai sensi dell’art. 92 L.F.

La società fallisce? Richiedere il proprio credito ai sensi dell’art. 92 L.F.

La sentenza dichiarativa del fallimento della società comporta la “morte” della stessa e la gestione del suo patrimonio viene affidata al Curatore (uno degli organi della procedura fallimentare) designato dal Giudice al momento dell’emissione della sentenza stessa. Il curatore, accettato l’incarico, ha l’obbligo di inoltrare (tramite Pec, raccomandata o telefax) a tutti i creditori l’avviso ex art. 92 L.F. dell’avvenuto fallimento della società, comunicando, inoltre, che il soggetto può chiedere di essere ammesso al passivo ai sensi dell’art. 93 della L. F., sostituito dall’art. 78 del D. L.vo 9 gennaio 2006, n.5, a decorrere dal 16 luglio 2016..

L’articolo in questione stabilisce che il creditore, affinché possa essere ammesso al passivo deve proporre ricorso, anche sottoscritto personalmente dalla parte, da trasmettere al Curatore del fallimento. Tra i requisiti indispensabili, la cui omissione comporta l’inammissibilità dello stesso, vi sono: l’indicazione della procedura a cui si fa riferimento e le generalità del creditore; la determinazione della somma di cui si è creditori con relativa descrizione degli elementi di diritto e di fatto che sono al fondamento della ragione della domanda; l’indicazione della Pec alla quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.

È importante segnalare che vi sono diversi gradi del credito e precisamente: il credito privilegiato ed il credito chirografario. In presenza di un titolo di prelazione è necessario specificarlo all’interno della domanda di insinuazione al passivo altrimenti esso sarà considerato chirografario.

La presentazione del ricorso deve avvenire almeno trenta giorni prima della data dell’udienza di verifica dello stato passivo (segnalata dal curatore nella comunicazione principale) ed ad esso bisogna allegare tutta la documentazione volta a dimostrare la sussistenza del credito vantato (fatture, cambiali, assegni…).

Decorso il termine dei trenta giorni, l’art. 101 della L.F. prevede la possibilità di presentare le domande (tardive) di crediti entro il termine perentorio dei dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, emesso alla prima udienza di verifica in assenza di rinvii.


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