La sorte del TFR a seguito della morte del lavoratore dipendente

La sorte del TFR a seguito della morte del lavoratore dipendente

A chi spetta il trattamento di fine rapporto nel caso in cui il lavoratore dipendente deceda prematuramente e in costanza di rapporto lavorativo?

A tale quesito risponde l’articolo 2122 del codice civile secondo cui, in caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio spetta obbligatoriamente – e indipendentemente dalla diversa volontà del lavoratore – al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Se tra gli aventi diritto vi sono dei minori d’età è indispensabile l’intervento del Giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite.

Nel caso in cui il de cuis sia privo di prole, coniuge, parenti o affini a carico, l’indennità di fine servizio può essere riscossa dalle persone che il lavoratore indicherà nel suo testamento.

Trattasi di somme spettanti “iure proprio”, la cui corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità, in quanto le stesse sono assegnate per legge ai superstiti e non appartengono all’asse ereditario.

Il procedimento. A seguito della denuncia dell’avvenuto decesso del lavoratore il datore di lavoro è obbligato a corrispondere agli eredi la retribuzione maturata e non ancora corrisposta, l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto.

Il decesso del lavoratore subordinato, di fatto, a prescindere dalle cause dell’evento, comporta l’automatica interruzione del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il datore di lavoro, prima di provvedere al pagamento delle somme agli eredi, deve richiedere agli aventi diritto una serie di documenti; ovverosia:

1) lo stato di famiglia con la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;

2) l’atto di morte del defunto;

3) l’atto notorio, presentato dal coniuge o dai figli, dal quale risulti che tra il de cuis e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di divorzio o separazione;

4) eventuale sentenza di separazione dei coniugi;

5) l’atto notorio presentato da parenti o affini attestante il rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo nonché la vivenza a carico;

6) gli aventi diritto devono comunque comunicare i dati anagrafici completi di codice fiscale e della quota percentuale di indennità spettante a ciascuno;

7) in presenza di minori di 18 anni o degli incapaci è necessario l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore del minore, che deciderà circa l’accettazione dell’indennità e la relativa ripartizione.

La tassazione. Il TFR, eventuali emolumenti arretrati e indennità sostitutiva del preavviso spettanti agli eredi del defunto, al momento della liquidazione, sono soggetti a tassazione.

La tassazione, da effettuare sull’intero importo, grava su ciascun avente diritto in proporzione alla quota di spettanza.


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