La tenuta costituzionale della misura di prevenzione personale applicabile allo stalker in presenza di gravi indizi

La tenuta costituzionale della misura di prevenzione personale applicabile allo stalker in presenza di gravi indizi

La presente questione[1] trae spunto da un recente decreto emanato in data 9 ottobre 2018 dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano con il quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera i-ter) d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui inserisce i soggetti indiziati del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. tra i destinatari delle misure di prevenzione personali[2], per contrasto con gli artt. 3, 13, 16, 117 comma 1, 25 e 27 Cost, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, per violazione dell’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 della CEDU come interpretati dalla nota sentenza De Tommaso c. Italia pronunciata dalla Grande Camera della Corte EDU il 23 febbraio 2017[3] nonché, infine, per violazione del principio di determinatezza.

La decisione interviene, tra l’altro, in un delicato momento storico nel quale circa un quarto degli omicidi volontari riguarda casi di femminicidio – evento terminale spesso preceduto da attività persecutorie poste in essere dall’agente violento – e dove il 77% delle vittime del delitto di atti persecutori risultano essere di sesso femminile[4].

Ma procediamo con ordine. Il caso riguarda un soggetto che alcuni mesi prima era stato sottoposto a misura cautelare dopo la convalida del suo arresto in flagranza per reati di cui agli artt. 612-bis, 609-bis e 609-ter co. 5-quater c.p.. Invero, l’uomo si era reso responsabile di diversi comportamenti riconducibili al reato di atti persecutori perpetrati ai danni della ex compagna, sia durante la loro convivenza sia dopo la rottura del loro rapporto, mostrando nelle diverse occasioni una forte indole violenta e prevaricatrice nei confronti della donna. A causa di tali fatti, nel corso del tempo, venivano effettuati molteplici interventi da parte delle Forze di Polizia.

L’episodio scatenante dell’inizio delle molestie e dei soprusi rivolti alla donna si può individuare al momento in cui quest’ultima decideva di troncare la loro tormentata relazione, momento nel quale l’uomo metteva in atto una serie di comportamenti finalizzati a punire l’ex compagna con atti di violenza sia fisica sia psicologica, quest’ultimi con finalità manipolatorie, con la chiara intenzione di riportare la donna nella propria sfera di controllo.

Al culmine di un episodio particolarmente grave, l’uomo danneggiava la porta d’ingresso dell’abitazione della donna prendendola a calci e, una volta entrato, percuoteva la donna sottraendole addirittura le chiavi di casa.

Gli episodi di molestia nel corso del tempo hanno avuto un crescendo di brutalità, giungendo sino alle minacce di morte rese ancor più oppressive dall’utilizzo di un’arma da taglio, sia a veri e propri episodi di violenza sessuale. Episodi perpetrati anche in presenza del figlio minore che dimorava con la donna.

A seguito di tali accadimenti, il Questore formulava, pertanto, proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna e con divieto di comunicare con lei, nonché con l’applicazione di un percorso trattamentale[5].

A questo punto, il difensore dell’uomo deduceva questione di illegittimità costituzionale della norma in questione richiamando anche la ratio decidendi della sentenza De Tommaso contro Italia pronunciata dalla Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo il 23 febbraio 2017 soffermandosi, in particolare, sui seguenti profili: a) l’irragionevolezza dell’ampliamento del corpus normativo del codice antimafia dedicato ai delitti contro lo Stato, l’ordinamento della Repubblica, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza al delitto di cui all’art. 612-bis c.p. inserito nel titolo del codice penale riservato ai delitti contro la persona; b) la violazione del principio di uguaglianza in quanto non sono trattate diversamente situazioni di pericolo differenti, essendo riservati ai soggetti indagati ex art. 612-bis c.p., reato contro la persona perseguibile in ordinario a querela di parte, la medesima disciplina riservata alla repressione di reati di stampo associativo, mafioso, contro la Pubblica Amministrazione e incolumità e tutti perseguibili d’ufficio; c) la violazione dell’art. 25 comma 2 Cost. per violazione del principio di determinatezza in quanto l’irrogazione delle misure di prevenzione deve essere ancorata al riscontro di elementi materiali che possano avere una consistenza empirico probatorio, circostanza impossibile nel caso di sospetto di stalking in quanto tale figura criminis non possiede elementi materiali e fattuali realmente tipici della condotta incriminata facendo proprie le condotte tipiche di altre norme incriminatrici e differenziandosi da queste solo per elementi squisitamente soggettivi (dolo specifico della condotta dello stalker).

Così inquadrata la questione, deve subito rilevarsi che la richiesta di incidente costituzionale avanzata dal difensore dello stalker finisce, invero, col confondere piani interpretativi e applicativi nettamente distinti.

Infatti, con riferimento alla sentenza De Tommaso c. Italia pronunciata dalla Corte Edu, è oramai noto che l’unico obbligo che incombe sul giudice nazionale è quello di fondare il giudizio di pericolosità sociale su fatti certi (c.d. concretezza della pericolosità), perché o accertati in sentenze irrevocabili o, se ancora in corso di accertamento, dotati di gravità indiziaria, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell’autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi[6].

Dunque, parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall’altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche categorie di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi “tipizzanti” e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al “perimetro descrittivo” degli attuali D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4.

Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad “indice rivelatore” della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico e ciò in rapporto all’esistenza delle citate disposizioni di legge che “qualificano” le diverse categorie di pericolosità.

Un aggancio normativo di tale orientamento rigoroso è costituito dai presupposti previsti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28 per la revocazione della confisca: la norma la ammette quando «i fatti accertati con sentenze penali definitive (…) escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca»: quindi, è lo stesso legislatore ad aver creato un obbligo di correlazione tra gli esiti delle pronunzie emesse nei due campi in esame (penale e di prevenzione); ecco che il procedimento di prevenzione non ha più il compito di “recupero” di materiali cognitivi vacui, atipici e inidonei alla costruzione di una contestazione formale ispirata ai principi di tassatività e determinatezza quanto una funzione marcatamente specialistica e, a tal fine, anticipatoria di forme di contenimento della pericolosità sociale apprezzate in sede giurisdizionale sulla base di indicatori non dissimili – anche in caso di pericolosità generica – da quelli che il legislatore considera in fattispecie incriminatrici di parte speciale.

Le condotte di reato, in altre parole, sono poste a monte della valutazione di pericolosità sociale perché ricomprese nella selezione normativa delle fattispecie astratte di pericolosità generica, fermo restando che il giudice della prevenzione apprezza tali condotte (già giudicate o giudicabili) in via autonoma e per finalità diverse da quelle della applicazione di una pena.

Sicché, la portata della decisione della Corte EDU sopra richiamata appare rilevante soltanto per la scelta e la “quantificazione” del materiale probatorio che il giudice della prevenzione, ferma restando l’autonomia e l’indipendenza del giudizio rispetto a quello ordinario di cognizione, deve porre a fondamento della sua decisione con particolare riferimento alle categorie di soggetti astrattamente inquadrabili in tutte le fattispecie generiche previste dall’art. 1 del d.lvo 159/2011 in quanto non caratterizzate da quella tipicizzazione propria della indicazione delle singole fattispecie di reato previste dall’art. 4 Codice Antimafia e progressivamente ampliate dal legislatore a seconda della valutazione, appartenente a scelte di politica giudiziaria.

Tali scelte, del resto, possono trovare censura costituzionale soltanto se affette da irrazionalità, irragionevolezza o addirittura abnormità logica, della sussistenza di una pericolosità sociale intrinseca alla violazione del delitto ipotizzato.

Nel caso in esame, allora, è inutile il richiamo ai principi elaborati dalla Corte EDU poiché relativi alla categoria giuridica della pericolosità generica e non a quella qualificata dalla descrizione di un titolo di reato (come nel caso dell’indiziato di stalking) in relazione al quale sussiste, peraltro, una gravità indiziaria di particolare intensità.

Ancora, con riferimento alla presunta violazione dell’articolo 3 della Carta sul piano della irragionevolezza di introdurre nella categoria dei delitti a pericolosità sociale qualificata la fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., lo stesso Tribunale ha evidenziato come la Corte Costituzionale, nell’analizzare il progressivo ampliamento della legislazione antimafia proprio con riferimento alla dedotta irrazionalità della dilatazione legislativa, abbia rilevato che «lo scopo di impedire l’eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall’esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia, previste per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose di cui alla legge n. 575 del 1965»[7].

In tale prospettiva di intervento, che ha visto un sistematico aggiornamento da parte del legislatore dell’art. 4 del codice antimafia dedicato ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali[8], non appare irragionevole la scelta operata dal legislatore della riforma del 2017 di considerare come dotato di particolare offensività il delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis c.p.[9].

Invero, su un piano di lettura costituzionale, non appare certamente irragionevole o irrazionale l’avere introdotto da parte del legislatore un ulteriore strumento di tutela sociale per il contenimento di forme di pericolosità diffusa da accertare secondo i parametri probatori sopra indicati, specialmente se si considera il dato preoccupante dell’aumento dei casi di femminicidio.

Quanto all’ulteriore rilievo dedotto dal difensore circa la possibilità di arrivare ad una eventuale decisione limitativa della libertà di circolazione del proposto in presenza di una fattispecie procedibile, in talune situazioni, a querela revocabile di parte, il Collegio ha osservato come «analogo sistema sia operante nel procedimento di cognizione per quanto riguarda la possibilità di applicare all’indagato/imputato del reato di atti persecutori tutte le misure coercitive personali previste dal codice processuale penale con la conseguente limitazione del bene non già della semplice libertà di circolazione ma addirittura della libertà personale, e ciò senza che alcun rilievo di potenziale lesività costituzionale sia mai stato posto»[10].

Invero, la misura di prevenzione è un istituto che incide sulla libertà di circolazione e non già sulla libertà personale e che, in quanto tale, non soffre di termini di fase in quanto strettamente ancorata all’attualità ed alla persistenza del giudizio di pericolosità sociale del proposto espresso dal Tribunale[11].

Quanto, poi, alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 5, del d.lvo 159/2011 nella parte in cui consente al giudice di irrogare, tra le altre prescrizioni, la c.d. ingiunzione trattamentale al soggetto indagato, la questione appare irrilevante poiché come chiarito dal Tribunale «la richiesta dell’organo proponente di applicazione di un “percorso trattamentale” a carico del soggetto proposto per l’applicazione della misura non può non comportare comunque una preventiva acquisizione del consenso da parte dell’interessato»[12].

Per altro giova ancora osservare come il sistema di cognizione preveda già una sorta di “patto terapeutico-ingiunzionale” fra il soggetto dotato di pericolosità sociale[13] e la risposta giurisdizionale, laddove si prevede all’art. 282-quater c.p.p. che «quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 299 comma 2».

In altre parole, il legislatore ha inteso rappresentare al soggetto che soffrisse di agiti violenti determinati non da patologie rilevanti sul piano da giudiziario ma da connotazioni personologiche connesse ad aggressività derivanti da predominio di genere la possibilità di sottoporsi ad un programma di riconoscimento della violenza e quindi ad una prospettiva di contenimento della violenza da apprezzarsi poi sul piano della pericolosità sociale sottesa al giudizio applicativo delle misure cautelari personali.

Quanto, poi, ai profili inerenti la violazione del principio di determinatezza, non può non evidenziarsi come la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. abbia trovato una conferma di piena costituzionalità atteso che il delitto rappresenta un «reato abituale di evento per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede il dolo generico il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (ex plurimis Corte di Cassazione sezione quinta penale sentenze n. 20993 e 7544 del 2012)»[14].

Non si comprende pertanto, in una fattispecie compiutamente descritta e già valutata compatibile con il sistema costituzionale dalla Corte delle leggi, per quale motivo il giudice della prevenzione non potrebbe, al pari di quello della cognizione ma in una autonomia di procedimento e di giudizio, effettuare quel lavoro interpretativo tipico richiesto sul piano della valutazione del materiale probatorio idoneo per formulare una valutazione di sussistenza del reato e di pericolosità sociale del suo autore.

Risolta nei termini che precedono la questione della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera i-ter), d.lgs. n. 159/2011 occorre, però, analizzare il piano del giudizio di attualità della pericolosità sociale onde comprendere se la misura di prevenzione possa essere applicata.

Ebbene, ciò che rileva è che la pericolosità sia sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della stessa sono necessariamente pregressi rispetto all’epoca in cui detto giudizio viene formulato. In tal senso, il presupposto dell’applicazione delle misure di prevenzione è l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale della persona.

La giurisprudenza ha, poi, chiarito che il venir meno dell’attualità della pericolosità consegue non tanto al semplice decorso del tempo o allo stato di detenzione, quanto al compimento di atti volontari positivi, indicativi in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto abbia mutato condotta di vita, atti positivi che nella vicenda personale in esame non appaiono sussistenti.

Appare, infatti, evidente come la pericolosità sociale del soggetto proposto – che nel caso di specie si è trovato in misura custodiale prima carceraria e domiciliare poi – sia già stata accertata dallo stesso giudice della misura il quale, prima con l’ordinanza genetica applicativa della custodia in carcere e quindi con quella applicativa degli arresti domiciliari ha rilevato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p..

Nel caso di specie, invero, il GIP aveva già evidenziato «il concreto pericolo che questi commetta altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, o comunque gravi delitti con uso di violenza personale specie nei confronti della persona offesa. L’indagato ha in ogni caso evidenziato indole violenta, possessiva ed ossessiva nei confronti della donna alla quale è (o si ritiene) legato, in una relazione (più o meno bilaterale che sia) dai connotati in ogni caso patologici e fonte di rischio particolarmente concreto ed attuale per l’incolumità fisica e psichica della donna, oltre che del figlio di tenera età di questa»[15].

Fermo restando tale valutazione il Tribunale di Milano ha, altresì, sottolineato come «l’uso di un coltello da cucina rivolto verso la donna per ottenere un rapporto sessuale – coltello sottoposto successivamente a sequestro da parte della polizia giudiziaria intervenuta –rappresenti un indice accentuato di pericolosità sociale concreto ed attuale, sintomatico di tratti personologici violenti in grado di ledere non sole le aspettative di tranquillità sociale della vittima ma anche delle persone a lei legate da stretti rapporti relazionali quali il figlio minore affidato in custodia alla nonna per evitare l’esposizione a forme di violenza assistita».

Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha ritenuto, quindi, di considerare lo stalker alla stregua dei soggetti contemplati dall’art. 4, comma 1, lettera i-ter), del d.lvo 159/2011 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 17 ottobre 2017 in relazione alla presenza di una pericolosità sociale intensa ed attuale che mette in pericolo, a causa della manifestazioni di violenza, la sicurezza pubblica e primariamente quella della parte offesa.

Per l’effetto, è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per un periodo di anni 1 e mesi 6 tenendo conto della presenza di un evidente discontrollo degli agiti violenti.

Infine, merita un cenno anche la prescrizione – contenuta nel provvedimento – di dover notificare il decreto anche alla parte lesa dei delitti di violenza sessuale e di atti persecutori, ritenuta, per le modalità di consumazione dei fatti, vittima vulnerabile.

Ed invero, malgrado il nostro ordinamento non preveda un obbligo di comunicazione dell’adozione di tale decisione di prevenzione, ma nemmeno sancisca un divieto espressamente previsto, il Tribunale, con una interpretazione conforme alla direttiva sulle vittime di reato 2012/29/UE soltanto parzialmente recepita con il d.lvo 15 dicembre 2015 n. 212, ha ritenuto di dovere notificare la decisione alla stessa parte lesa poiché la fonte sovranazionale prevede che la vittima venga messa sempre a conoscenza della situazione detentiva dell’aggressore al fine di potersi tutelare sul piano comportamentale concreto, anche in un’ottica di benessere psicologico.


[1] Giacomo Romano, La tenuta costituzionale della misura di prevenzione personale applicabile allo stalker in presenza di gravi indizi, Gazzetta Forense n. 1, Giapeto Editore, Napoli, 2019.
[2] Cfr. «1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: […] i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale», lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[3] La Corte EDU ha ribadito il principio di diritto già affermato in precedenza in ordine ai tre presupposti che legittimano una misura restrittiva della libertà personale: la sua conformità alla legge, la necessità di assicurare la tutela di uno degli interessi elencati dall’art. 2, comma 3, Prot. n. 4 e la realizzazione di un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti dell’individuo. Nella successiva valutazione relativa alla ricorrenza di tali presupposti nel caso concreto, la Corte EDU è pervenuta ad una conclusione diametralmente opposta ai precedenti arresti, escludendo il fondamento legale della misura di prevenzione applicata al ricorrente. Tale conclusione muove dalla considerazione dei principi costantemente affermati dalla Corte EDU sul significato dell’espressione “in conformità alla legge” e sul concetto stesso di legge. In primo luogo, la Corte ha più volte ribadito che tale conformità non si riferisce solo al fondamento legale della misura, ma anche alla qualità della legge in questione, che deve essere accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti. In particolare, la qualificazione di una norma come “legge” necessita di una formulazione con sufficiente precisione, in modo da consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di prevedere, se necessario con adeguati avvisi, in misura ragionevole, le conseguenze che possono derivare da una determinata condotta. La Corte ha, infine, ribadito che, ai fini della prevedibilità, è necessario che la legge preveda degli strumenti di protezione contro le interferenze arbitrarie delle autorità pubbliche ed indichi, in caso di conferimento di un potere discrezionale, lo scopo e le modalità di esercizio di tale discrezionalità. Alla luce di tale cornice interpretativa, la Corte ha ritenuto che nel caso in esame la misura di prevenzione applicata al ricorrente non era conforme alla legge, in quanto la disciplina del 1956, posta a suo fondamento, era accessibile, ma non prevedibile. Contrariamente a precedenti arresti, la Corte ha, infatti, affermato che la L. n. 1423 del 1956 non indicava con sufficiente chiarezza lo scopo e le modalità di esercizio dell’ampio potere discrezionale conferito al giudice nazionale, né era formulata con sufficiente precisione per fornire protezione contro le interferenze arbitrarie e per consentire al ricorrente di adeguare la sua condotta e prevedere con un sufficiente grado di certezza l’imposizione della misura di prevenzione. Tale conclusione trova, nel ragionamento della Corte, una conferma proprio nel decreto applicativo della misura di prevenzione in cui, lungi dall’attribuire al ricorrente uno specifico comportamento o una condotta criminale, la pericolosità attuale era stata affermata sulla base di “tendenze criminali attive” desunte dalla mancanza di una stabile attività lavorativa e da uno stile di vita caratterizzato da frequentazioni malavitose e dalla commissione di reati. La Corte ha, inoltre, rilevato che tale lacuna normativa non è superabile alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, pur avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 1, n. 3, (con riferimento alla categoria dei proclivi a delinquere), ha ritenuto sufficientemente determinate le altre categorie previste dalla legge, limitandosi a ribadire la necessità di una verifica di concrete condotte sintomatiche della reale pericolosità del soggetto. Pertanto, ad avviso della Corte Edu, né la legge né la Corte Costituzionale hanno chiaramente individuato gli elementi fattuali o gli specifici tipi di comportamento che vanno presi in considerazione per affermare la pericolosità sociale di un individuo e che potrebbero comportare l’applicazione di una misura di prevenzione. In definitiva, la Corte ha affermato che la L. n. 1423 del 1956 è stata formulata in termini vaghi, in quanto i destinatari non sono stati definiti con sufficiente precisione e chiarezza e, pertanto, poiché tale legge non rispetta il requisito di prevedibilità, le restrizioni alla libertà di movimento imposte non hanno avuto una base legale.
[4] Fonte relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio istituita con delibera del 18/1/2017 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/35737.htm.
[5] Già prima dell’introduzione della lettera i-ter) nell’art. 4 comma 1 d.lgs. n. 159/11, facendo ricorso alle categorie della pericolosità generica, alcune autorità giudiziaria avevano applicato misure di prevenzione personale per vicende di “violenza domestica o in ambito di relazioni affettive”: cfr. Trib. Roma, decr. 3 aprile 2017 n.30; trib. Palermo, decr. 1 giugno 2017 n. 62.
[6] Orientamento peraltro già formulato in Cass., SS. UU., 25/3/2010 n. 13.426, Cagnazzo. Va richiamato, al riguardo ed in termini, il recente intervento della Corte di Cassazione (sez. I, n. 36258 del 14/6/2017, Celini), che, valutando l’incidenza della decisione della Corte Europea sul diritto interno, ha individuato lo standard probatorio che deve essere soddisfatto dal giudice della prevenzione attraverso la selezione dei fatti posti a base del giudizio di pericolosità, privilegiando «le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi».
[7] Cfr. ordinanza 675/1988 con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 19 L. 22/5/1975 n. 152 in relazione all’art. 3 Cost.
[8] Si pensi, a solo titolo di esempio, alle fattispecie di cui agli articoli 600 c.p. “Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù” reato codicisticamente inserito nel titolo dei delitti contro la persona e 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione” reato codicisticamente inserito nel titolo dei delitti contro il patrimonio.
[9] Come ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 172 del 2014 «il legislatore, con l’art. 7 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della legge 23 aprile 2009 n. 38, volendo colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui, di cui sono vittime soprattutto, ma non esclusivamente, le donne, ha introdotto nel codice penale l’art. 612-bis c.p. il quale prevede un’autonoma e più grave fattispecie di reato in linea con quanto previsto da numerosi ordinamenti stranieri e con quanto ora è stabilito, quale obbligo convenzionale per lo Stato, da strumenti internazionali e segnatamente dall’art. 34 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con gli artt. 1 e 2 della legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011)».
[10] Nel caso di specie, in ogni caso, la questione appariva certamente irrilevante vertendosi in una fattispecie qualificata dall’avere posto in essere l’agente una minaccia grave – perché commessa con un coltello – e quindi non connotata dal regime di rimettibilità dell’istanza punitiva.
[11] Peraltro il regime di procedibilità di una fattispecie penale non sembra avere interferenza alcuna rispetto alla scelta dei limiti edittali di pena e quindi alla conseguente applicabilità o meno delle misure precautelari e cautelari.
[12] Sul piano squisitamente tecnico la locuzione “ingiunzione trattamentale”, che non richiama alcun intervento di tipo psichiatrico o psicologico o comunque rientrante nella categoria di applicazioni di tipo sanitario, presuppone, per prassi e giurisprudenza costante anche del Tribunale di Milano (cfr. fra gli altri decreto N. 97/17 RGMP contro P.F. del 19 ottobre 2017 confermato dalla Corte di Appello di Milano con decreto in data 20/2/2018 irrevocabile in data 20/3/2018), comunque l’acquisizione del consenso da parte del soggetto proposto il quale, preso atto di una pericolosità sociale che gli deriva dalla consumazione di fatti delittuosi commessi normalmente contro donne o minori per questioni riguardanti o la tendenza sistematica alla sopraffazione violenta di genere o la presenza di impulsi non controllabili su base sessuale verso soggetti minorenni o anche adulti, accetta, proprio in quanto attore che non presenta patologie rilevanti sul piano psichiatrico e quindi sanitario, di effettuare volontariamente un percorso di osservazione e di confronto multidimensionale con esperti normalmente attraverso il sistema dei gruppi aperti di ascolto e di confronto fra uomini che condividono le stesse problematiche, con una evidente finalità di eliminazione del fattore criminogeno.
[13] Ci si riferisce alla persona sottoposta ad indagini o all’imputato sottoposto alla misura non detentiva di cui agli artt. 282-bis (“Allontanamento dalla casa familiare”) e 282-ter (“Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”) c.p.p.
[14] Cfr. la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2014
[15] Cfr. ordinanza GIP Tribunale di Milano del 22 febbraio 2018.

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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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