La tesi della sommatoria degli interessi dopo l’ordinanza n. 23192 del 4/10/2017 della Cassazione

La tesi della sommatoria degli interessi dopo l’ordinanza n. 23192 del 4/10/2017 della Cassazione

“È noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso.”

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017, a detta di molteplici operatori del diritto, sembrerebbe aver riportato in auge la tesi del cumulo interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà.

Preme allo scrivente sottolineare come, con la ridetta pronuncia, si è, invece, meramente ribadito quanto implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest’ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.

L’organo di nofilachia, infatti, riportando il testo dell’art. 1815 II co c.c. e dell’art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, ha ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito, anche sotto il vecchio regime del testo dell’art. 644 prima della riforma della predetta legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura.

Esemplificativamente, anche se non esaustivamente, si possono richiamare i precedenti costituiti dalle sentenze n. 5598/17, n. 602/13, n. 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, n. 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, n. 5286/2000, n. 4251/92.

Va, altresì, ricordato che il suddetto principio è stato affermato, anche se con un obiter dictum da Corte Cost. 25/2/2002 n. 29.

Tale pronuncia, quindi, si pone in diretto contrasto con quegli orientamenti dei giudici di merito, nonché con la comunicazione della Banca d’Italia del 3/7/2013, che possono essere riassunti come segue:

  1. la nullità della clausola degli interessi moratori non travolge anche la clausola degli interessi corrispettivi.

  2. gli interessi moratori sono previsti solo nell’eventuale fase patologica del rapporto e qualora non siano mai stati versati, ancorchè siano stati stipulati in misura superiore alla soglia, non danno luogo ad alcuna nullità della clausola riguardante sia gli interessi moratori che corrispettivi con conseguente rigetto delle domande giudiziali aventi per oggetto la richiesta di declaratoria di nullità delle suddette clausole e la condanna degli istituti di credito alla restituzione degli interessi corrispettivi o moratori.

  3. manipolando il valore del tasso soglia, ed invocando il totem della cosiddetta “omogeneità” dei valori che compongono i TEGM trimestrali, si è ritenuto occorrente aggiungere al TEGM, pubblicato trimestralmente, la percentuale del 2,1%, ritenendosi vincolante la disposizione contenuta nel IV co. dell’art. 3 di ogni decreto ministeriale trimestrale emanato a partire dal 25/3/2003 fino all’ultimo del 2017.

Siffatta disposizione (che costituisce un palese abuso del MEF non avendo il medesimo alcun potere delegatogli in tal senso dalla legge 108/96) è stata avallata da una improvvida ed ambigua comunicazione della Banca d’Italia datata 3/7/2013 denominata “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”e, oltre a ribadire il falso problema del principio dell’omogeneità nel raffronto tra il TEG ed il TEGM (per non essere inclusi i tassi moratori nelle rilevazioni trimestrali del TEGM), suggerisce un erroneo criterio di verifica (maggiorazione del TEGM del 2,1%) della non usurarietà degli interessi moratori.

Appare opportuno riportare i passi salienti di tale comunicazione della Banca d’Italia al fine di comprenderne l’ambiguità:

I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito. 

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati. La Banca d’Italia, attraverso le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura” e i connessi chiarimenti, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l’individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici. Le Istruzioni della Banca d’Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell’evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell’innovazione finanziaria.

Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.

Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d’Italia.”

A sconfessare ulteriormente la tesi in base alla quale, come detto in apertura, l’ordinanza n. 23192/17 della S.C. avrebbe legittimato la sommatoria dei tassi, si producono due recenti pronunce del Giudice di merito: la prima, sentenza n. 3136 resa in data 08.11.2017, Trib. Velletri, ”Non è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza n. 23192/17 del 4.10.2017 della sesta sezione civile della Cassazione, la cui motivazione non convince affatto, in quanto scarna e poco articolata, tale da non sufficientemente chiarire se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l’eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori. 

L’ontologica diversità di funzione degli interessi corrispettivi e di mora non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all’assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell’interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l’art. 1224 c.c. stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia. 

La stessa Banca d’Italia nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi non ha volutamente incluso nel TEGM gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati.” e la seconda, sentenza n. 384 del 30.10.2017 Trib. di Sulmona, “È erroneo l’assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell’usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. La tesi della sommatoria in astratto dei due tassi non è applicabile neanche tenendo in considerazione il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI Ord. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell’ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l’usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria. Nella specie, però, l’indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.”

A titolo di completezza, si deve, infine, menzionare la pregevole, ed esaustiva, sentenza n. 204 del 20.02.2017 del già richiamato Trib. di Sulmona che, seppure antecedente all’ordinanza n. 23192/2017, individua sette motivi per i quali il tasso di mora sfuggirebbe al raffronto col tasso soglia.:

  • La disciplina degli interessi usurari non deve trovare applicazione con riferimento agli interessi moratori, in ragione, tra l’altro, della diversità ontologica dei due tassi di interesse: gli uni aventi funzione remuneratoria, gli altri avente funzione tipicamente risarcitoria.

  • L’art. 644, 1° comma, c.p., inequivocabilmente stabilisce che possano essere usurari gli interessi dati o promessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità», ossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, in quanto costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da parte del mutuante e del suo passaggio in proprietà del mutuatario.

  • Gli interessi cui fa riferimento l’art. 1815 co. 2 c.c. sono quelli corrispettivi, come si evince dal co. 1 della disposizione in esame e dall’art. 1814 c.c..

  • La direttiva direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, prevede che «al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.

  • Gli interessi moratori sono espressamente esclusi dal calcolo del TEGM. Infatti, le istruzioni della Banca d’Italia (al paragrafo C4, “Trattamento degli oneri e delle spese”) prevedono quali oneri sostenuti dal cliente debbano essere inclusi nella base di calcolo. Espressamente esclusi, per quanto qui rileva, sono “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”.

  • Non computare gli interessi moratori ai fini del TEGM e computarli ai fini del TEG significa andare contro la ratio del sistema: infatti, tenendo bassi i tassi soglia, senza considerare gli aspetti patologici, si renderebbe ro antieconomici alcuni servizi di finanziamento che non sarebbero più gestiti dagli istituti bancari con la conseguenza di escludere dal finanziamento bancario una fascia rilevante di imprenditori a rischio di insolvenza, spingendoli verso l’usura criminale.

  • Recentemente il D.L. n. 132 del 2014, convertito con la L. n. 162 del 10 novembre 2014, ha introdotto la previsione di un interesse legale di mora (per l’ipotesi di assenza di una specifica convenzione tra le parti sul punto), parametrato con rinvio al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, che è un tasso che per diverse operazioni è risultato superiore al c.d. tasso soglia (così come argomentato da parte convenuta e non contestato da parte attrice). E così, si è osservato che, se “ si dovesse opinare per l’ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l’effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore. Ciò che non sarebbe in ipotesi consentito alle parti (stabilire convenzionalmente interessi moratori “sopra-soglia”) risulterebbe, invece, oggetto addirittura di un obbligo (a carico del debitore moroso) previsto dallo stesso legislatore.

Concludendo, e tirando le fila di quanto sopra esposto, l’ordinanza oggi in esame è l’ennesima occasione perduta di fare chiarezza in una materia oggetto, come visto, di ampie ed articolate trattazioni dottrinali e giurisprudenziali, nonché oggetto di contenzioso seriale tra mutuatari ed istituti di credito; nell’attesa, dunque, di un intervento che sia realmente in grado di risolvere il “dilemma” degli interessi di mora, è il caso di evidenziare, come si è appunto fatto, che, mentre in sede di legittimità sembra tornare in auge la tesi della sommatoria, la giurisprudenza di merito spesso si muove in direzione totalmente opposta, arrivando a negare – in netta contrapposizione con la stessa S.C. – la stessa rilevanza degli interessi di mora ai fini delle verifiche di usurarietà c.d. oggettiva.

 


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Antonello Amari

Praticante Avvocato abilitato
Pr. Avvocato abilitato dell'Ordine di Roma; Amministratore di Condominio; Mediatore Civile e Commerciale; Collaboratore delle seguenti riviste: "Giurimetrica", edita da Alma Iura s.r.l.; rivista online "Exparte Creditoris"; rivista online "Il caso.it".

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