La trasparenza bancaria

La trasparenza bancaria

a cura di Eugenia Manescalchi

1. Il concetto di trasparenza bancaria – 2. Il d.dl 3/2015 – 3. Il provvedimento della Banca d’Italia del 15/07/2015 recante disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

 1. Il concetto di trasparenza bancaria

Innanzitutto, è da dire che trattasi di nozione afferente più ambiti della attività bancaria, atteso che è riconducibile tanto ai rapporti Banca-clientela (al riguardo rileva non solo la esaustività del dovere di informazione relativo ai contratti bancari e finanziari, ma più in generale, ogni forma di comunicazione rivolta alla clientela), quanto alla chiarezza delle condizioni contrattuali.

Per approfondimenti: La trasparenza bancaria. Rapporto banca-cliente e forme di tutela Copertina flessibile – 31 lug 2013 di F. Civale

I principi – cardine in materia di trasparenza bancaria sono i seguenti:

Semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: snellimento dei contenuti e chiarezza del linguaggio, da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto.

La trasparenza informativa. L’impatto delle nuove regole su banche, mercato e clienti Copertina flessibile – 26 giu 2014

Correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni essenziali ed esaurienti per consentire al cliente di capire le caratteristiche, i rischi ed i costi dei prodotti.

Comparabilità delle offerte: la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità atto a facilitare la comprensione ed il confronto con prodotti analoghi.

Le norme sulla trasparenza sono derogabili solo nel senso più favorevole al cliente (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 127, comma 2, del Testo Unico Bancario), il controllo sulla loro applicazione spetta alla Banca d’Italia, che dispone di poteri informativi ed ispettivi e, in caso di irregolarità, può:

  • inibire la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinando la restituzione delle somme indebitamente percepite;

  • inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti;

  • disporre la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui ai punti precedenti in caso di particolare urgenza;

  • pubblicare i relativi provvedimenti nel Bollettino di Vigilanza e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese della Banca.

Le norme del Testo Unico bancario impongono alle banche di rendere note in modo chiaro al cliente tutte le condizioni economiche relative alle operazioni ed ai servizi offerti, stabilendo che tale obbligo non può essere assolto mediante mero rinvio agli usi. La Banca d’Italia elenca le operazioni ed i servizi soggetti a pubblicità, precisando che le relative disposizioni non si applicano quando l’attività della banca è volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale (quali, ad esempio, depositi, mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, factoring).

Le norme sulla trasparenza disciplinano anche la forma e il contenuto dei contratti bancari. Per quanto riguarda la forma, i contratti sono redatti per iscritto ed una copia, comprensiva delle condizioni generali, deve essere consegnata al cliente; la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione dello stesso sulla copia del contratto conservato dalla Banca. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta nei casi previsti dalla legge. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo: tale nullità, come tutte quelle previste dalle norme sulla trasparenza, è relativa, poiché può essere fatta valere solo dal cliente, tuttavia è rilevabile de plano dal giudice qualora comporti un vantaggio per il cliente (art. 127, comma 4, T.U. B.).

Sono nulle, e si considerano tamquam non esset, le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (e di ogni altro prezzo e condizione praticati) che prevedono tassi, prezzi o condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi. In questi casi e se il contratto non indica il tasso di interesse od altro prezzo e condizione praticati si applicano:

  • il tasso nominale minimo (per le operazioni attive) e quello massimo (per le operazioni passive) dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;

  • gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata od il servizio è reso.

Le disposizioni di trasparenza si applicano in ogni fase del rapporto tra intermediario finanziario e cliente: nella fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto; la fase di stipula del contratto e, infine, quella post-contrattuale. Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell’ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all’offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo. Il rispetto di queste previsioni, oggetto di particolare attenzione nell’ambito dei controlli di vigilanza, apporta benefici non solo al singolo cliente, ma anche al sistema bancario- finanziario nel suo complesso, in quanto consente di effettuare scelte più ponderate e coerenti con le esigenze finanziarie, familiari e professionali. La combinazione di efficaci presidi di tutela del consumatore contribuisce allo sviluppo dei mercati finanziari in quanto aumenta il grado di fiducia che i consumatori ripongono nel settore e rende più probabile che nuovi soggetti divengano utilizzatori di prodotti finanziari.

2. Il d.dl 3/2015

Prevede tempi estremamente brevi per trasferire bonifici, pagamenti e domiciliazioni; in caso di mancato rispetto scatta il risarcimento del danno a favore del consumatore.

Inoltre, elimina i costi a carico del correntista nei confronti delle banche, in attuazione della direttiva n. 2014/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

In particolare, prescrive alle banche ed ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, di rispettare i termini assegnati dai paragrafi da 2 a 6 dell’articolo 10 della direttiva, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.

L’ultima novità del decreto legge in esame riguarda la trasparenza bancaria (articolo 116, TUB) gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono rendere noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.

3. Il provvedimento della Banca d’Italia del 15/07/2015 recante disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”

Secondo il documento in esame, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni, dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati finanziari. Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo sesto del T.U.B) si applicano, salva diversa previsione, a tutte le operazioni e servizi disciplinati dal titolo sesto del Testo Unico offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze (“fuori sede”) o mediante le c.d. tecniche di comunicazione a distanza. Le presenti disposizioni non si applicano alla raccolta del pubblico risparmio effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti garantiti dallo Stato (per questi prodotti le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del MEF del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2004). Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria, le disposizioni non si applicano ai servizi ed alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari ed alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo TUIF, salvo che si tratti di operazioni di credito ai consumatori disciplinate ai sensi del titolo sesto, capo II, del citato Testo Unico. Conseguentemente, le presenti disposizioni non si applicano ai servizi ed alle attività di investimento come definiti dal TUIF né al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati; in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano: all’intero prodotto se questo ha finalità, almeno preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo sesto del TUIF (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità); alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del già richiamato titolo VI del Testo Unico. In caso di prodotti composti la cui finalità preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del TUIF sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un’operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni). Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di “consumatore” dei singoli clienti viene (leggi: deve essere) rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne fa richiesta. Gli intermediari sono tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario (articolo 128 bis del T.U.).

Il documento in esame prevede quali principi generali non solo la chiarezza ed esaustività delle comunicazioni, ma anche la proporzionalità alle esigenze delle diverse fasce di clientela ed alle caratteristiche dei servizi, la buona fede contrattuale che deve improntare le relazioni di affari e, quindi, anche quella intermediari finanziari-clientela. La disciplina della trasparenza assume carattere sistematico, atteso che nel documento del 15 luglio 2015 si dispone che gli intermediari considerino le norme concernenti ad esempio il cd. commercio elettronico, la pubblicità ingannevole, le clausole vessatorie nei contratti col consumatore, nonché il recesso da rapporti di durata, come un complesso regolamentare da rispettare nella sua interezza.

Il documento, per quello che in questa sede ci interessa, disciplina la informativa precontrattuale, la forma ed il contenuto dei contratti, le comunicazioni alla clientela (sia quelle periodiche, sia quelle a distanza), a dimostrazione che il dovere di una esaustiva informazione non si esaurisce nella fase precedente alla stipulazione del contratto.

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