La truffa on-line e l’aggravante della minorata difesa

La truffa on-line e l’aggravante della minorata difesa

1. La truffa on-line

Con la sentenza n. 2902 del 26.1.2022 la Cassazione ha stabilito che, in caso di truffa on-line, sussiste l’aggravante della minorata difesa.

Nel caso di specie, l’imputato era un venditore che aveva alienato dei beni tramite piattaforma web ed una volta incassato il denaro non aveva consegnato la merce e non si era reso più reperibile.

La Suprema Corte ha individuato nelle circostanze suddette la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, in quanto la vendita di merce non sottoposta a controllo e la distanza tra acquirente e venditore rappresentano un indubbio vantaggio per quest’ultimo <<…che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente…>>.

Nel caso in esame è opportuno rilevare che l’imputato, nei due gradi precedenti, era riuscito ad evitare l’attribuzione dell’aggravante in oggetto in quanto sia il Tribunale che la Corte d’Appello non avevano ritenuto configurata la circostanza aggravante atteso che la distanza fisica con cui si era realizzata la compravendita è stata considerata un elemento costitutivo del reato.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: <<…contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non è in dubbio la natura “circostanziale” della consumazione della truffa attraverso la effettuazione di trattative a distanza su piattaforme telematiche. La truffa contrattuale, ove agita su piattaforme web, si profila infatti come “circostanziata” dalle particolari modalità con cui si esprime la condotta fraudolenta caratterizzata sia dalla distanza tra venditore ed acquirente, che dall’offerta virtuale del bene, che viene venduto senza essere controllato. Tali modalità di attuazione della compravendita si inquadrano come “circostanziali” e non come “costitutive” della truffa contrattuale che in ipotesi può essere agita anche mediante artifici e raggiri posti in essere attraverso il contatto personale…>>.

2. La minorata difesa

La circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 n.5, sussiste quando vi è una situazione di particolare vulnerabilità del soggetto passivo del reato, da cui il soggetto attivo ne trae un vantaggio, rendendo ancora più riprovevole la sua condotta.

Pertanto, l’aggravante suddetta viene a configurarsi quando per le circostanze dettate dal luogo, dall’età della persona oppure dal tempo, la vittima è particolarmente debole e quindi maggiormente esposta a subire il delitto.

Esempi tipici sono: il ladro che compie un furto ai danni di un anziano; il furto compiuto a danno di una persona appena svenuta; una truffa compiuta a danno di una persona disabile. In tutti questi casi, si rileva la situazione di particolare difficoltà fisica o mentale in cui versa la vittima, che impedisce a quest’ultima di difendersi dall’azione criminosa a suo danno.

Con la sentenza n. 40275 del 8.11.2021, la Suprema Corte ha ribadito: <<…ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61, primo comma, n.5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato; – la commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto…>>.

Ribadita la natura circostanziale – ovvero esterna ed ulteriore rispetto alla condotta descritta nella fattispecie-base – della vendita attuata attraverso l’offerta telematica deve, tuttavia, essere precisato che l’aggravante non sussiste nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone Rv. 280515 – 01).

In conclusione, atteso che la Corte di appello non riconosceva erroneamente la natura circostanziale alle modalità della condotta contestata – ovvero la vendita per via telematica – arrestando il giudizio prima della valutazione della sussistenza in concreto della situazione di minorata difesa, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.


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Dott. Marco De Chiara

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, nel 2019. Praticante Avvocato Abilitato, presso lo studio civile-penale di Napoli, iscritto all'albo dei praticanti avvocati del Tribunale di Napoli dal 2020. Diploma di Scuola di specializzazione per le professsioni legali.

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