La tutela degli orfani “speciali”, vittime di violenza intrafamiliare

La tutela degli orfani “speciali”, vittime di violenza intrafamiliare

L’efferata violenza intrafamiliare che continua a connotare in modo drammatico il nostro vivere sociale lascia, troppo spesso, sul campo di una residua battaglia tra i sessi, una scia di sangue, di morte e di abbandono. Quell’abbandono incolpevole e “speciale” degli orfani a causa di crimini domestici, a tutela dei quali il Parlamento, sul finire della XVII legislatura, ha approvato la Legge 11 Gennaio 2018, n. 4.

Il provvedimento prevede una serie di benefici, processuali ed economici, in favore dei figli, minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato; da una parte dell’unione civile, ancorché cessata; da una persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Le nuove tutele ricomprendono: l’accesso al patrocinio a spese dello Stato oltre i limiti reddituali di legge; il diritto di cambiare cognome; la provvisionale e il sequestro conservativo dei beni del carnefice al fine di garantire un eventuale risarcimento; l’affidamento del minore in ambito parentale, di affinità o di prossimità affettiva ove possibile; l’automatica dichiarazione di indegnità a succedere dell’omicida alla vittima e l’esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità per l’autore dell’omicidio del pensionato e il riconoscimento della stessa, a determinate condizioni, ai figli della vittima.

La legge in esame, inoltre, prevede che gli orfani delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medica, farmacologica e psicologica gratuita ed incrementa di due milioni di euro il Fondo per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinandolo anche agli orfani per crimini domestici.

Tuttavia, il difetto di questa legge, per la quale il Parlamento ha già allo studio un correttivo, è che manchi di prevedere la automatica decadenza dalla responsabilità genitoriale per il carnefice. Occorrendo, ancora, un procedimento “ad hoc” che verifichi un precipuo pregiudizio ai danni degli orfani a causa di crimini domestici.

Ma è di tutta evidenza che la sottrazione per morte ingiusta e violenta di un genitore rappresenti un pregiudizio in sé che non dovrebbe avere necessità di alcuna verifica empirica nelle aule di giustizia.


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