La tutela del contagio da coronavirus quale infortunio sul lavoro

La tutela del contagio da coronavirus quale infortunio sul lavoro

Sommario: 1. L’occasione di lavoro nel contesto della pandemia – 2. Le modalità di tutela dell’infortunio da nuovo Coronavirus – 3. L’onere probatorio nelle azioni per il riconoscimento dell’infortunio – 4. Interruzione del nesso causale tra l’evento di contagio e l’occasione di lavoro – 5. La denuncia dell’infortunio – 6. Il diritto di resistenza del lavoratore

 

Con l’emanazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura Italia), il contagio da Covid-19 avvenuto in occasione di lavoro è da considerare a tutti gli effetti infortunio sul lavoro.

L’art. 42 co. 2 del predetto Decreto stabilisce infatti che nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

La causa virulenta delle malattie infettive e parassitarie, del resto, è equiparata per orientamento giurisprudenziale consolidato, alla causa violenta di cui all’art. 2 del D.P.R. 1124/65 (T.U. Infortuni sul lavoro e malattie professionali): “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”

1. L’occasione di lavoro nel contesto della pandemia

La dottrina e la giurisprudenza hanno sempre riconosciuto portata estensiva al concetto di occasione di lavoro.

Secondo l’interpretazione prevalente, il termine occasione di lavoro comprende infatti tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore.

La Cassazione, con la sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016 ha ribadito che ai fini della riconducibilità dell’infortunio all’occasione di lavoro, non è necessario che quest’ultimo sia avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoratore, ma è sufficiente che sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.

Per quanto riguarda la definizione di occasione di lavoro, la nota INAIL n. 3675 del 17 marzo 2020 prima, e la Circolare Inail n. 13/2020 dopo, hanno dettato importanti chiarimenti sulla tutela delle situazioni di contagio da Coronavirus avvenuto sul luogo di lavoro.

L’infezione da Covid-19, infatti, presenta caratteristiche peculiari per il contesto pandemico in cui il contagio si colloca, e che rende estremamente difficile stabilire con certezza se la malattia sia stata contratta sul luogo di lavoro oppure nell’ambiente familiare o in altri contesti.

2. Le modalità di tutela dell’infortunio da nuovo Coronavirus

Sono ammessi alla tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. Per l’individuazione dell’ambito del rischio assicurato, l’Inail ha operato una distinzione tra due categorie di lavoratori.

Appartengono alla prima categoria i lavoratori esposti al cosiddetto rischio specifico. Rientrano in tale definizione, in primis gli operatori sanitari, considerata l’elevata probabilità che essi vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

La Circolare riconduce ad una condizione di elevato rischio anche tutte le attività lavorative che comportano un costante contatto con il pubblico e l’utenza, tra cui, a mero scopo esemplificativo, i lavoratori che operano in front – office, alla cassa, gli addetti alle vendite, il personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia etc.

Per tali figure vige la presunzione semplice di origine professionale dell’infezione da Covid-19.

La seconda categoria individuata dalla Circolare Inail comprende tutti gli altri lavoratori. Le linee guida per la trattazione delle malattie infettive e parassitarie, di cui alla Circolare Inail n. 74/1995, stabiliscono infatti che la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’individuazione delle precise cause e modalità del contagio si presenti problematica.

In questo secondo caso, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’origine professionale del contagio occorre procedere con l’accertamento medico-legale, che viene condotto secondo i criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Per entrambe le categorie, rientrano nella tutela assicurata dall’Inail, anche gli eventi di contagio avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ossia il cosiddetto infortunio in itinere. Per tale evento, l’accertamento medico – legale si avvale di altri elementi di asseverazione, quali ad esempio l’esame della tipologia del mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

3. L’onere probatorio nelle azioni per il riconoscimento dell’infortunio

La configurazione di due categorie di lavoratori produce conseguenze sul piano dell’onere probatorio nelle azioni per il riconoscimento dell’infortunio.

Per i lavoratori appartenenti alla prima categoria è infatti sufficiente provare il contagio da coronavirus e l’adibizione a mansioni che rientrano nella categoria o che siano ad esse equiparabili. Incombe invece per l’Inail la prova rigorosa che il contagio sia avvenuto in un contesto extra – lavorativo.

Quanto ai lavoratori appartenenti alla seconda categoria, l’onere di prova risulta più gravoso per l’istante, che deve allegare fatti e circostanze che consentano di presumere che il virus sia stato contratto sul luogo di lavoro.

4. Interruzione del nesso causale tra l’evento di contagio e l’occasione di lavoro

Il rischio elettivo rappresenta un’ipotesi di interruzione del nesso causale tra l’evento di contagio e l’occasione di lavoro che, per giurisprudenza costante, si configura qualora il lavoratore, volontariamente, affronti rischi o crei situazioni di rischio non necessarie ed abnormi rispetto alla prestazione lavorativa.

Si configura il rischio elettivo, per esemplificare, nel caso di violazione di un obbligo di quarantena, o di violazione di uno specifico divieto di accesso al luogo di lavoro imposto dal datore di lavoro.

Occorre distinguere le situazioni rientranti nel rischio elettivo dai casi che costituiscono ipotesi di colpa del lavoratore. Queste ultime si verificano, a scopo esemplificativo, qualora il lavoratore non faccia uso dei dispositivi di protezione individuale o non osservi le distanze di sicurezza e le altre precauzioni imposte con DPCM o ordinanza regionale.

5. La denuncia dell’infortunio

Secondo quando disposto dal citato art. 42, comma 2 del Decreto Cura Italia, nei casi accertati di infezione da nuovo Coronavirus, il medico certificatore predispone la certificazione medica e provvede a trasmetterla all’Inail.

Permane l’obbligo dei datori di lavoro pubblico o privato di continuare ad effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia – comunicazione di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.

All’interno di tale comunicazione, è fondamentale indicare, tra gli altri, i seguenti dati: data dell’evento, data di abbandono del lavoro, data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.

I termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto iniziano a decorrere dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio.

Per quanto riguarda la decorrenza della tutela Inail, l’istituto ha opportunamente precisato che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena.

Anche il periodo di quarantena viene quindi tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

6. Il diritto di resistenza del lavoratore

Da ultimo occorre ricordare che la tutela riconosciuta dall’INAIL risulta legata all’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro cui è soggetto il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cc: norma aperta, non circoscritta solo all’osservanza delle misure imposte dalle disposizioni legislative ma comprensiva di tutti gli interventi necessari per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Nel T.U. sulla salute e la sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), la prevenzione viene definita all’art. 2 come insieme di azioni dirette a cautelare dagli infortuni ed evitare e diminuire i rischi professionali.

La violazione del predetto obbligo da parte del datore di lavoro determina il diritto del lavoratore di rifiutare di adempiere la propria prestazione lavorativa.

Quest’ultimo può infatti legittimamente rifiutarsi di eseguire la prestazione in caso di pregiudizio irreparabile alla propria salute, senza incorrere in sanzioni disciplinari o nella sospensione dalla retribuzione, in virtù di quanto previsto dall’art. 44 del Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro. La norma citata dispone infatti che, a fronte di un pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, il prestatore che si allontana dal posto di lavoro non può subire nessun pregiudizio e deve essere protetto da eventuali conseguenze dannose.

Per esemplificare, potrebbe verificarsi una simile situazione nel caso in cui un lavoratore interrompa la prestazione ed abbandoni il luogo di lavoro a causa della mancata adozione, da parte del datore, delle opportune misure di sicurezza, quali la consegna ai lavoratori di mascherine o simili dispositivi di protezione, o il rispetto delle distanze di sicurezza, o nell’ipotesi in cui in azienda si siano registrati recenti sospetti casi di Covid-19.

Il diritto di resistenza del lavoratore, peraltro, trova fondamento nei principi generali in materia di contratti sinallagmatici, in primis l’autotutela di cui all’art. 1460 c.c., che permette a ciascun contraente di non adempiere la propria prestazione, se l’altro non offre contestualmente la propria, e, nei principi della buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 c.c.


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Federica Sansalone

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