La valutazione discrezionale della stazione appaltante: l’inaffidabilità dell’operatore economico

La valutazione discrezionale della stazione appaltante: l’inaffidabilità dell’operatore economico

Consiglio di Stato, sez. III, 1° giugno 2021, n. 4201

La sentenza in epigrafe riguarda la contrattualistica pubblica ed, in particolar modo, affronta il tema delle cause di esclusione che conducano a giustificare l’esclusione di un’impresa da una procedura di gara.

La pronuncia, in buona sostanza, afferma che l’impresa concorrente è da ritenersi esclusa in quanto oggetto di una precedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento, con conseguente iscrizione nel casellario Anac; anche se tale risoluzione risulta gravata in sede civile.

In particolare, si trattava di una gara bandita nel periodo emergenziale Covid-19 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI). L’urgenza di rifornire l’Amministrazione delle mascherine filtranti ha giustificato l’adozione di una procedura in deroga per l’approvvigionamento dei dispositivi, nei ristretti termini indicati nella lex specialis. Proprio tale urgenza giustifica l’esclusione di un concorrente che non offra certezza di affidabilità.

L’esclusione, nella specie, è stata determinata da due motivi: inadempimento risultante dal Casellario consistente nel «mancato avvio della produzione (di materiali di abbigliamento) e nel mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti» (inadempimento di tale rilievo da comportarne una precedente risoluzione contrattuale disposta dal Ministero dell’Interno); mancata dichiarazione di tale iscrizione che rileva quale omessa dichiarazione ai sensi dell’ articolo 80, comma 5, lett. f-bis) del c.d. codice dei contratti pubblici.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha stabilito che è giustificata l’esclusione dell’offerta di un operatore economico che ha subito una (previa) risoluzione contrattuale (seppur risalente all’anno 2016), proprio per «mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti» atteso che ciò che caratterizza la fornitura in oggetto sono i tempi di cospicua celerità per effettuare l’ approvvigionamento.

In sintesi, l’agito dell’esclusione è ammissibile anche nel contesto del solo presumere – dunque, in termini a-tecnici dell’insorgere del mero dubbio – che la fornitura di mascherine possa tardare; al punto di giustificarne la decisione della stazione appaltante che ha assunto a sé l’obiettivo dell’acquisizione dei dispositivi in tempo stretti.

Dunque, in termini tecnici, la valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico in ragione di precedenti – appurati –  inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione è espressione di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante (dunque, rientra senza dubbio alcuno nella sua “sfera” di valutazione discrezionale) che può essere censurata per i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento dei fatti[1].

 

 

 

 

 

 


[1] Sul punto, vedasi anche: https://www.utilitalia.it/servizio_relazioni_esterne/rassegna_stampa?3f64c42f-afdd-4b19-88e8-6bedc04f27ec

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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992). Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale. Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica. Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario. Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” . Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense. Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università. Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense. Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.

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