L’ABI e l’attuazione della convenzione di anticipazione sociale in favore dei lavoratori

L’ABI e l’attuazione della convenzione di anticipazione sociale in favore dei lavoratori

Sommario: Premessa – 1. Le misure dell’anticipazione – 2. I destinatari – 3. Le modalità e i termini – 4. Conclusione

 

L’associazione bancaria italiana, a seguito della diffusione della pandemia dovuta al virus covid-19, ha promosso, presso i propri associati, l’attivazione di interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei lavoratori nei confronti dei quali il datore di lavoro provvede a sospendere l’attività.

1. Le misure dell’anticipazione

La convenzione prevede specifiche previsioni per l’anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga, ex Covid-19 (artt. Da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18) alla quale possono aderire tutte le banche che intendono sostenere attivamente l’iniziativa. L’anticipazione dell’indennità spettante verrà erogata mediante l’apertura di un conto corrente di credito, qualora esso sia richiesto dalla banca, per un importo forfettario pari ad euro 1.400, parametrati in un tempo di 9 settimane di sospensione dell’attività lavorativa a zero ore, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. La stessa anticipazione potrà essere oggetto di eventuale reiterazione in caso di successivi interventi legislativi di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

2. I destinatari

Ai sensi degli articoli 19,20,21,22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/lavoratrici, compresi anche i socio lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale, abbiano sospeso gli stessi lavoratori riducendo l’attività lavorativa a zero ore. Ulteriore requisito essenziale è l’inoltro della domanda di pagamento diretto, da parte dell’INPS, del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi delle predette disposizioni.

3. Le modalità e i termini

I lavoratori interessati potranno presentare la domanda ad una delle banche aderenti alla convezione, correlata dalla documentazione richiesta dalla banca scelta. Le banche si impegneranno a fornire modalità operative telematiche al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale applicate per fronteggiare la pandemia.

L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda per indisponibilità delle risorse. Il lavoratore e/o il datore di lavoro devono impegnarsi ad informare tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale poiché, qualora non sia accolta o non intervenga il pagamento da parte dell’INPS, la banca potrà richiedere la restituzione dell’importo anticipato al lavoratore, il quale dovrà eseguirlo entro 30 giorni dalla richiesta. Nei casi in cui in lavoratore sia inadempiente alla restituzione dovuta, il saldo a debito verrà comunicato al datore di lavoro che dovrà versare sul conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito.

4. Conclusione

In conclusione, le parti firmatarie della convenzione ritengono necessario individuare un’adeguata forma di garanzia che consenta alle imprese di acquisire, attraverso le banche, le necessarie liquidità da destinare, alla corresponsione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19, ai propri dipendenti, non ancora autorizzate dall’INPS. A tal fine, si prospettano adeguate forme di garanzia in occasione di un prossimo provvedimento legislativo.


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