L’accertamento tecnico preventivo in materia medico-sanitaria

L’accertamento tecnico preventivo in materia medico-sanitaria

Con la legge Gelli-Bianco, 8 marzo 2017, n. 24, è stata confermata l’obbligatorietà, a pena di improcedibilità della domanda, del previo tentativo di conciliazione laddove si intenda iniziare una controversia avente ad oggetto la responsabilità medica o sanitaria; la riforma ha innovato la disciplina prevedendo, in alternativa all’istituto della mediazione, la possibilità per le parti di optare per l’accertamento tecnico preventivo (art. 8).

Tale procedura, prevista dall’articolo 696-bis del codice di procedura civile, è finalizzata a risolvere la controversia attraverso l’intervento di un perito terzo ed imparziale, nominato dal Tribunale, che abbia competenze in materia di conciliazione delle parti e che abbia seguito un percorso formativo.

La domanda giudiziale diventa procedibile solo se la conciliazione non riesce oppure se il procedimento di accertamento non si conclude entro sei mesi dal deposito del ricorso, in tal caso gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato presso il medesimo giudice il ricorso per il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.

Si evidenzia che la riforma ha previsto la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di tutte le parti, ivi comprese le imprese di assicurazione che hanno l’obbligo di formulare all’istante un’offerta di risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

In mancanza di offerta e quando la sentenza che conclude il successivo giudizio è a favore della parte danneggiata, il giudice trasmetterà copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) per gli adempimenti di propria competenza nei confronti dell’assicurazione chiamata in giudizio.

Parimenti in caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

In definitiva la norma in commento si inserisce a pieno titolo in un più ampio contesto legislativo di diffusione della cultura della conciliazione come mezzo deflattivo del contenzioso ordinario.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti

La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

I tempi dell’entrata in vigore Dal 1° gennaio 2023, l’udienza cartolare può essere disposta sempre dal Magistrato, ad esclusione di quella che...