L’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministratore

L’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministratore

E’ noto che il nuovo articolo 1129, comma 2, del Codice Civile preveda espressamente che l’amministratore abbia l’onere di comunicare i locali dove sono tenuti i registri condominiali, nonché i giorni e le ore in cui ciascun condomino interessato, previa richiesta, possa prenderne visione e ottenerne, dietro il rimborso della spesa, copia autenticata.

Allo stesso modo, l’articolo 1130-bis Codice Civile, in tema di rendiconto, autorizza i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari, a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi delle spese di gestione.

Tali attività, tuttavia – che possono essere poste in essere non solo in sede di approvazione del rendiconto e del bilancio ma in qualsiasi momento dell’anno – non possono però concretizzarsi in un effettivo intralcio all’amministrazione, ponendosi conseguentemente in contrasto con il principio di correttezza espresso dall’articolo 1175 Codice Civile (in tal senso, Cassazione Civile n. 12579/2017 e Cassazione Civile n. 19799/2014).

L’onere della prova e la legittimazione della richiesta. Sul tema, è tornata di recente la Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 15996/2020 dello scorso 28 luglio, secondo cui grava sul condomino richiedente, l’onere di dimostrare che l’amministratore non gli abbia consentito pienamente di esercitare tale facoltà (conformi anche Cassazione Civile n. 12650/2008 e Cassazione Civile n 1544/2004).

Il dovere di collaborazione posto in capo all’amministratore, infatti, trova la sua giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione e, conseguentemente, al controllo effettivo sull’operato del loro mandante: ciò allo scopo di poter ricostruire, attraverso la relativa documentazione di spesa, la correttezza dei rapporti di dare e avere in capo al condominio.

La conferma di entrambi i precedenti gradi di giudizio. Nel caso di specie, la legittimità del comportamento dell’amministratore era stata provata dal fatto che l’analiticità dell’impugnazione proposta dall’attrice, testimoniava che la stessa avesse avuto buona contezza della documentazione nonché dal fatto che vi erano delle comunicazioni mail dalla stessa provenienti in cui ringraziava l’amministratore per l’invio dei file, ritenendosi soddisfatta del loro contenuto e poiché, infine, non tutta la documentazione era nella disponibilità del nuovo amministratore, in quanto non era ancora stato perfezionato il passaggio di consegne  di cui all’articolo 1129, comma 8, Codice Civile.


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