L’accollo

L’accollo

Sommario: 1. Nozione, funzione e natura giuridica – 2. Accollo cumulativo – 3. Accollo liberatorio o privativo

 

1. Nozione, funzione e natura giuridica

L’accollo è un negozio giuridico bilaterale in forza del quale il debitore, cosiddetto accollato, e un terzo, cosiddetto accollante, convengono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro nei confronti del creditore accollatario.

Siffatto istituto, unitamente alla delegazione e all’espromissione, è ascritto fra i negozi di assunzione del debito altrui, in quanto comporta una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, che si sostanzia nell’aggiunta di un nuovo debitore a quello originario o nella sostituzione del medesimo. (1)

La figura dell’accollo si distingue in accollo interno e accollo esterno. (2)

L’accollo è interno o semplice, quando il terzo si obbliga unicamente nei confronti del debitore a tenerlo indenne dal peso di un’obbligazione, senza tuttavia assumere il debito nei confronti del creditore.

Da ciò derivano molteplici conseguenze.

In primo luogo tale accordo non produce alcun effetto esterno nei riguardi dell’accollatario, il quale non acquista il diritto di rivolgersi direttamente al terzo per ottenere il pagamento del suo credito.

Inoltre nei rapporti fra accollante e accollato il peso, in senso puramente economico, viene assunto dal primo, il quale in caso di mancata ottemperanza dell’obbligo de quo è tenuto a rispondere dell’inadempimento soltanto nei confronti dell’accollato.

Infine accollante e debitore originario possono convenire in qualunque momento di modificare l’accordo stipulato, senza che ciò richieda un coinvolgimento del creditore.

Dottrina e giurisprudenza ritengono siffatta forma di accollo pacificamente ammissibile, nonostante il codice civile non ne preveda una espressa disciplina.

L’accollo è esterno quando l’accordo fra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo, in forza del quale le parti intendono attribuire al creditore accollatario il diritto di pretendere l’adempimento del proprio credito direttamente dall’accollante.

Alla luce delle considerazioni svolte emerge che uno degli elementi caratterizzanti l’accollo è proprio l’estraneità del creditore al suddetto negozio di assunzione del debito altrui.

Tale estraneità implica che da un lato l’accollatario acquista il diritto di credito nei confronti del terzo proprio per effetto del contratto stipulato fra accollante e accollato, e dall’altro l’ordinamento riconosce allo stesso creditore la facoltà di aderire o meno a detta convenzione, rendendola conseguentemente irrevocabile in suo favore.

In riferimento alla causa dell’accollo, parte della dottrina  sostiene che essa sia variabile e si identifichi con il concreto interesse che giustifica il trasferimento del debito dal vecchio al nuovo debitore. (3)

La natura giuridica dell’istituto in esame è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Alcuni autori (4) e una  sentenza, non recente, della Cassazione (5) ritengono che l’accollo non integri gli estremi di  un negozio autonomo, ma sia configurabile quale patto accessorio di una diversa fattispecie negoziale.

La dottrina ad oggi prevalente (6) invece sostiene che l’accollo sia un autonomo contratto intercorrente fra accollato e accollante, che si perfeziona  in virtù del consenso legittimamente manifestato da entrambe le parti.

Tale tesi è avallata dall’interpretazione letterale del primo comma dell’articolo 1273 cod. civ (7) nella parte in cui  attribuisce rilevanza giuridica alla convenzione conclusa dalle parti in commento.

2. Accollo cumulativo

Il secondo comma dell’articolo 1273 cod. civ. prevede che l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

A ciò il terzo comma aggiunge che se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo.

Orbene, stante il tenore della norma in commento, nell’ambito dell’accollo esterno occorre distinguere due diverse forme, e precisamente quello cosiddetto cumulativo e l’accollo liberatorio.

L’accollo è cumulativo quando comporta l’aggiunta di un nuovo debitore a quello originario, che pertanto rimane obbligato in solido con l’accollante.

All’uopo occorre precisare le conseguenze che l’eventuale adesione del creditore ha su tale fattispecie.

Prima che l’accollatario aderisca all’accollo, fra accollante e accollato vige un regime di solidarietà in senso stretto, tale per cui non sussiste a favore del debitore originario alcun beneficio né di ordine né di escussione e conseguentemente il creditore potrà richiedere direttamente a quest’ultimo  il pagamento, senza dover rivolgersi preventivamente all’accollante.

Nell’ipotesi in cui invece il creditore aderisca all’accollo, secondo la dottrina ad oggi prevalente (8), da un lato l’accollante assume la veste di debitore principale e l’accollato rimane obbligato in via sussidiaria, dall’altro il creditore accollatario dovrà prima richiedere il pagamento al terzo e solo ove questi non adempia potrà rivolgersi al debitore originario, che vanterà pertanto un vero e proprio beneficium ordinis.

A sostegno di siffatta tesi depone l’applicazione analogica del secondo comma dell’articolo 1268 cod. civ. in tema di delegazione, tale per cui il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.

La norma de qua è ritenuta espressione di un principio generale in tema di assunzione del debito altrui e come tale applicabile anche all’istituto in oggetto.

3. Accollo liberatorio o privativo

L’accollo è liberatorio o privativo quando determina la sostituzione di un nuovo debitore nella posizione giuridica del debitore originario. (9)

Stante la peculiarità della fattispecie in commento, in ossequio altresì al principio secondo cui la successione nel debito necessita dell’adesione imprescindibile del creditore, la liberazione del debitore accollato è ammissibile in precipue ipotesi.

In primo luogo, qualora attraverso un negozio giuridico unilaterale recettizio, l’accollatario dichiari espressamente e inequivocabilmente di liberare il debitore originario.

Alcuni autori (10) riconducono tale fattispecie nell’ambito dei negozi di rinuncia al diritto di credito, in riferimento ai quali reputano configurabile un eventuale rifiuto da parte del debitore.

In secondo luogo, la liberazione del debitore originario potrebbe costituire condizione espressa della stipulazione fra accollante e accollato.

Questi ultimi infatti potrebbero convenire che l’adempimento della prestazione a favore del creditore sia subordinata alla condizione sospensiva che questi aderisca all’accordo.


(1) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 469 ss
(2)A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit. pag. 382 ss
(3) BIANCA, L’obbligazione, cit. pag. 680 ss
(4) R. CICALA, Il negozio di cessione del contratto, cit. pag. 165 ss
(5) CASS. Civ. Sez. II, 25 Agosto 1998, n. 8442
(6) BIANCA, L’obbligazione, cit. pag. 677 ss
(7) Articolo 1273 codice civile, primo comma “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.
(8) BIANCA, L’obbligazione, cit. pag. 683 ss
(9) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 482 ss
(10) C. LAZZARA, Accollo e liberazione del debitore originario, cit. pag. 1318

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Sharon Lucia Segreto

Dottoressa Sharon Lucia Segreto. Nel 2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e Lode . Ha svolto la pratica forense in uno Studio Legale e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Nel 2018 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. Ha svolto la pratica notarile e frequenta prestigiosi corsi di preparazione al concorso notarile. Nel 2020 ha conseguito l'attestato di "Esperta Legale in Impresa". Attualmente collabora con uno Studio Notarile.

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