L’addebito della separazione per infedeltà. Breve focus sull’art. 151 del codice civile

L’addebito della separazione per infedeltà. Breve focus sull’art. 151 del codice civile

L’art. 151 del codice civile afferma che la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi coniugi.

Alla base della norma in questione, nonché della possibilità per il giudice di pronunciare la separazione coniugale e il relativo addebito, c’è dunque il bilanciamento delle diverse esigenze che emergono in quel dato contesto familiare e che debbono sottostare alla valutazione già fatta a monte dalla nostra Costituzione e successivamente dal codice civile, in ordine ai valori fondamentali che costituiscono la nostra società.

Da qui dunque, l’importanza e la centralità della famiglia, oggi da intendersi – per espressa previsione legislativa ( c.d. Legge Cirinnà del 2016) in tutte le sue molteplici sfaccettature e vesti multiformi, tali da ricomprendere anche le convivenze di fatto ( o c.d. more uxorio) nonché le unioni civili fra persone dello stesso sesso.

E’ proprio sulla centralità della famiglia che lo stesso legislatore consente, al verificarsi delle ipotesi che abbiamo sopra visto, che la sua unitarietà e i relativi obblighi e doveri possano venire meno per garantire l’integrità e il benessere dei singoli individui, in primis dei figli.

Sarà dunque il giudice di merito che dovrà valutare e contemperare le diverse esigenze sottese al suo esame di magistrato con funzioni giudicanti, il quale viene ad essere investito della delicata questione in ordine allo scioglimento – tendenzialmente definitivo – di una società naturale quale risulta essere la famiglia.

Il compito non facile del giudice civile, chiamato a pronunciarsi in ordine alla intollerabilità della convivenza dei coniugi ovvero alle ipotesi distintive che possono dar luogo alla responsabilità del singolo coniuge, è strettamente collegato alla necessità di garantire un ambiente familiare idoneo alla prosecuzione degli affetti e alle esigenze di crescita che sono proprie dei figli.

Riguardo poi l’addebitabilità della separazione, la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il giudice dovrà effettuare ‘’un’indagine sull’intollerabilità della convivenza operando una valutazione globale con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale’’ (Cassazione sentenza n. 14162 del 2001).

Sempre secondo la Cassazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un comportamento determinante l’intollerabilità, condizione per la pronuncia di separazione ( Cassazione sentenza n. 279 del 2000) .

È proprio questo il caso del famigerato tradimento il quale, sulla base dei principi affermati dalla legge e poi interpretati correttamente dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità, non potrà essere ritenuto rilevante ( dovendo comunque valutare caso per caso) nel caso di una situazione familiare già compromessa, magari per altre motivazioni.


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