L’affidamento paritario come soluzione per il benessere del minore

L’affidamento paritario come soluzione per il benessere del minore

L’effetto negativo sull’evoluzione psicologica del bambino del perdurante ed elevato conflitto genitoriale, relativamente alle tematiche riguardanti i figli, è noto alla letteratura e ben documentato in una grande quantità di studi e revisioni sistematiche sull’argomento. Da tempo sono state prodotte molte evidenze in merito a vari possibili effetti sulla sfera emotiva interna del bambino e sulle problematiche comportamentali, effetti sul rendimento scolastico, sulle funzioni psico-biologiche, sul funzionamento cognitivo e sociale. Tra le categorie protettive del conflitto genitoriale è stato recentemente messo in luce il costrutto di cogenitorialità, il quale fa riferimento al supporto e alla solidarietà tra gli adulti responsabili della cura dei figli. La ricerca dimostra che quando tale elemento sostiene l’agire dei genitori, siano essi in coppie unite o separate/divorziate, i figli mostrano un sano sviluppo e un buon adattamento.

In tale ottica, si muove l’evoluzione del concetto di affidamento genitoriale “paritario”: Se entrambi i genitori manifestano il principio dell’affido condiviso, con una distribuzione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza, il Tribunale ben può disporre l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con l’ulteriore possibilità per i figli minori di essere domiciliati presso entrambi i genitori.”( ordinanza dell’11.04.2017, Tribunale di BRINDISI). Il Tribunale di Brindisi, con delle linee guida innovative e attuali, guarda i contesti familiari in modo concreto e pratico, attribuendo rilevanza ad entrambi i genitori, eliminando finalmente la vecchia figura del “genitore collocatario” e quella del “genitore che versa l’assegno di mantenimento”. I genitori hanno pari diritti e fanno parte della vita dei propri figli attivamente ed in egual misura.

Il Tribunale di Brindisi, in linea con i principi di diritto elaborati in dottrina e giurisprudenza, segue le indicazioni dell’Unione Europea e delle Convenzioni alle quali anche l’Italia ha aderito, interpretando pienamente la legge sull’affido condiviso, rimodellando il principio di bigenitorialità e riconoscendo parità del ruolo di entrambi i genitori.

Il concetto di “bigenitorialità” non deve essere visto in modo precettivo e limitato, ma come l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale, con l’esclusivo scopo di tutelare l’interesse del minore, valutando concretamente caso per caso come applicare i principi di bigenitorialità. In tal senso si è espresso anche il Tribunale Salerno, sez. Iche con l’ordinanza del 18/04/2017 ha così precisato: “L’affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò non di meno (per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l’affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l’interesse ad una frequentazione paritaria”.

Tutto ciò si traduce in un soddisfacimento del bisogno di stabilità che ogni bambino avverte, soprattutto se i genitori non sono più legati sentimentalmente. Una tale soluzione, eviterebbe i continui spostamenti da una abitazione all’altra specie durante la settimana quando già il minore è impegnato in molte attività, creando un clima di equilibrio e scongiurerebbe un estremo frazionamento dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, riuscendo a superare l’anacronistica visione di un genitore predominante rispetto all’altro.


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