L’agente di polizia deve “veramente” identificarsi prima di effettuare un controllo?

L’agente di polizia deve “veramente” identificarsi prima di effettuare un controllo?

I funzionari delle forze dell’ordine durante lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale sono tenuti ad esibire ai soggetti fermati l’apposito segnale distintivo?

 

L’Italia sta vivendo da diverse settimane, ormai, uno stato di emergenza per il quale alcuni diritti costituzionalmente garantiti sono stati fortemente limitati.

Il clima che si respira in questo periodo è sempre più pesante, i controlli di polizia stradale aumentano a dismisura e vengono effettuati anche in situazioni in cui normalmente non verrebbero effettuati.

Vogliamo porre l’attenzione sui controlli di polizia stradale da parte di funzionari, ufficiali ed agenti delle forze dell’ordine e in particolare su di un aspetto che sta facendo molto discutere: gli organi delle forze dell’ordine sono obbligati ad identificarsi oppure no?

Rispondiamo subito in questo modo: dipende dalle situazioni.

La legge, in particolare il Nuovo codice della strada, stabilisce: “Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo”. (1)

La disposizione in esame, dunque, stabilisce che gli utenti della strada sono tenuti a fermarsi e a consentire agevolmente l’espletamento dei servizi di polizia stradale su invito delle forze dell’ordine che siano in uniforme o munite dell’apposito segnale distintivo.

Cos’è l’apposito segnale distintivo?

Il segnale distintivo è la classica “paletta” delle forze dell’ordine che assolve ad una funzione fondamentale: quella di intimare l’Alt agli utenti della strada in movimento.

Gli organi di polizia stradale in borghese dovranno servirsi della “paletta” soltanto per intimare l’Alt, mentre prima di effettuare qualunque accertamento o contestazione saranno obbligati ad esibire la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione, comunemente detta “tesserino”.

Qualora le forze dell’ordine in borghese debbano intimare l’Alt ad un veicolo in movimento dovranno sorpassarlo esibendo in modo chiaro dal finestrino il segnale distintivo (paletta).

Gli organi di polizia stradale in uniforme, invece, possono intimare l’Alt oltre che con il segnale distintivo anche con il fischietto o con un segnale manuale o luminoso. (2)

Quali sono le forze dell’ordine che possono svolgere i servizi di polizia stradale?

Per rispondere a questa domanda ci viene in soccorso ancora una volta la legge, la quale stabilisce che l’espletamento dei servizi di polizia stradale può essere svolto dalle seguenti forze dell’ordine:

Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpi di polizia provinciale e municipale, Funzionari (appositamente addetti) del Ministero dell’interno, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Polizia giudiziaria e da altri organi in presenza di particolari condizioni. (3)

Per concludere

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti delle forze dell’ordine in uniforme potranno espletare i servizi di polizia stradale (intimazione dell’Alt e ulteriori accertamenti e contestazioni) senza dover identificarsi in nessun altro modo, l’uniforme è di per sé identificativa.

Se le forze dell’ordine agiscono in borghese potranno intimare l’Alt soltanto con l’apposito segnale distintivo (paletta) e prima di effettuare ogni accertamento o contestazione dovranno esibire la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione (tesserino).

Nel caso in cui non vengano rispettate le norme in questione, qualsiasi accertamento di polizia stradale non sarà considerato valido.

 

 

 


(1) Art. 192 del Nuovo codice della strada.
(2) Art. 21 del D.P.R. n. 610 del 1996.
(3) Art. 12 del Nuovo codice della strada.

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