L’aggravante della crudeltà al vaglio delle Sezioni Unite: l’indipendenza dall’elemento psicologico del reato

L’aggravante della crudeltà al vaglio delle Sezioni Unite: l’indipendenza dall’elemento psicologico del reato

L’esatto contenuto dell’aggravante della crudeltà di cui all’art 61 comma 1 n. 4 del codice penale è una delle questioni giuridiche mai del tutto sopite. Non sono mancate nel corso del tempo numerose pronunce da parte della giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità.

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità è tornata più volte a delimitarne i contorni della figura dell’aggravante di cui all’art 61 comma 1 n.4, evidenziandone il carattere soggettivo della medesima.

Ciò ha trovato ulteriore conferma nella sentenza SS.UU n. 40516/2016 del 29 settembre. La vicenda da cui trae origine il pronunciamento a  sezione unite, è stato originato dal ricorso della pubblica accusa sul rigetto da parte del tribunale dell’aggravante nel caso di merito.

Il tribunale di Vasto, nel corso del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato per i reati ad esso ascritti, tuttavia non aveva ritenuto sussistente l’aggravante della crudeltà. Su tale vicenda il p.m aveva proposto ricorso per cassazione.

La prima sezione ritenendo che sulla questioni prospettate dall’accusa sussistesse un contrasto giurisprudenziale ha deciso di chiedere l’intervento delle SS.UU. In data 9 maggio 2016 il Primo Presidente ne ha accolto la fondatezza e rimesso la questione al vaglio delle Suprema Corte a Sezioni Unite.

Il quesito oggetto del pronunciamento è: se il dolo d’impeto sia incompatibile con l’aggravante della crudeltà.

La Corte di legittimità passa dapprima alla ricostruzione del dibattito intorno all’aggravante in questione. Precisa nella ricostruzione degli elementi costitutivi dell’aggravante della crudeltà.

la S.C dopo aver puntualizzato che l’aggravante della crudeltà ha carattere soggettivo, precisa che la stessa consta nell’efferatezza eccessiva rispetto al normale processo di causazione dell’evento. Rappresenta un quid pluris rispetto alla condotta. In altre parole la condotta crudele è quella che pur non avendo una studiata predisposizione finalizzata a cagionare per qualche verso un male aggiuntivo eccede rispetto alla normale condotta causale e mostra l’efferatezza che costituisce il nucleo centrale della fattispecie aggravante.

Il giudice di legittimità passa poi ad affrontare la questione centrale dell’ordinanza di rimessione, se la crudeltà sia compatibile con il dolo d’impeto. La risposta è positiva, la stessa Corte infatti non manca di evidenziare come la questione sia già stata affrontata e risolta in tal senso. Nella stessa sentenza, la S.C. aggiunge che: ” il dolo d’impeto designando un dato meramente cronologico non è incompatibile con la circostanza aggravante della condotta aggravante della crudeltà di cui all’art. 61 comma 1 n.4 cod. pen”.

Questa volta la Suprema Corte chiarisce la motivazione per cui la crudeltà possa coesistere con il dolo d’impeto ma anche, come si legge nella sentenza della SS.UU, con il dolo eventuale. Sia sotto il profilo strutturale in quanto mentre la crudeltà “gioca” sul modus agendi, mentre il dolo, nelle sue varie forme, attiene all’elemento soggettivo del reato.

Per il giudice di legittimità a caratterizzare l’aggravante è la riprovevolezza aggiuntiva rispetto riguardo l’azione e non l’autore. L’aumento di pena è determinato dalla condotta efferata, cattiva aggiuntiva e non dal comportamento crudele dell’autore. Ecco perché la S.C non condivide l’orientamento espresso nell’ordinanza di rimessione.

Pertanto, a conclusione le SS.UU hanno precisato il seguente principio di diritto: “la circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà di cui all’art 61 comma 1 n.4 ha natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo”


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