L’aggravante della minorata difesa e il furto commesso in tempo di notte

L’aggravante della minorata difesa e il furto commesso in tempo di notte

La sentenza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione dell’8 novembre 2021, n. 40275 offre lo spunto per trattare la questione di diritto relativa al fatto se il furto commesso in tempo di notte deve ritenersi solo per questo aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n.5, c.p. (c.d. minorata difesa).

Nel caso di specie, agli imputati era stata contestata la sottrazione di bancali in legno, giacenti sul piazzale di una ditta, all’interno del quale si erano introdotti di notte, scavalcando la sbarra posta all’ingresso della ditta, caricando la refurtiva su un furgone appositamente noleggiato.

Innanzitutto l’art. 624 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

In tema di reati contro il patrimonio, per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la detenzione, sottrazione, impossessamento ed appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro.

Ai fini della configurabilità del furto deve distinguersi tra sottrazione ed impossessamento. La sottrazione attiene alla condotta e si verifica nel momento in cui la cosa mobile è tolta al controllo e alla disponibilità del detentore, il quale abbia perduto il potere di fatto sulla cosa. Lo spossessamento si ha quando il titolare del diritto abbia perduto il possesso della cosa, sottratta alla sua sfera di vigilanza, sicché egli non abbia più la disponibilità autonoma. Prima di questo momento, la sottrazione non può essere punita che a titolo di tentativo.

Nel delitto di furto oltre al dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell’azione, è necessario anche quello specifico, costituito dallo scopo di trarre profitto dalla sottrazione.

Per profitto, invece, deve intendersi qualunque utilità patrimoniale o non patrimoniale che il colpevole si proponga di ritrarre dall’impossessamento.

L’art. 61 c.p. disciplina le circostanze aggravanti comuni. Ai sensi del comma 1, n.5, dell’art. 61 c.p., aggrava il reato, quando non vi sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. (c.d. minorata difesa)

L’aggravante della minorata difesa, quindi,  si configura quando il reo ha commesso il fatto approfittando di una situazione di debolezza della vittima, debolezza collegata al tempo, al luogo e alle condizioni della persona offesa, che erano tali da ostacolare la difesa pubblica o privata.

Per la sussistenza della suddetta circostanza aggravante non è necessario che le condizioni previste dall’art. 61, n.5, c.p. impediscano o rendano impossibile la difesa, ma è sufficiente che essa sia semplicemente ostacolata o diminuita.

Dunque, occorre valutare se il furto commesso di notte integra solo per questo gli estremi dell’aggravante della minorata difesa.

Sul punto si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, la commissione di un furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell’aggravante di minorata difesa. [1]

Secondo un diverso orientamento, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante; possono, infatti, concorrere altre condizioni che consentono di ritenere realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. [2]

A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le S.U. pronunciando la sentenza n. 40275 dell’8 novembre 2021.

Le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n.5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato. [3]

Inoltre suddette Sezioni Unite hanno, altresì, stabilito che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. [3]

A tal proposito, nel caso di specie, si può affermare che, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, non si può richiamare esclusivamente il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, dovendo considerare lo specifico contesto spazio- temporale in cui si sono verificate le vicende oggetto dell’imputazione.

In conclusione, per configurare, quindi, la minorata difesa non basta commettere il fatto di notte, ma è necessario che la commissione del reato di notte sia di ostacolo alla difesa pubblica o privata.

 

 

 

 

 


[1] Cass., sez. V, 26 febbraio 2018, n. 20480; Cass., sez. II, 27 maggio 2019, n. 23153; Cass., sez. V, 30 settembre 2019, n. 40035
[2] Cass., sez. V, 7 novembre 2018, n. 50500; Cass., sez. IV, 16 luglio 2019, n. 30990; Cass., sez. IV, 25 novembre 2020- 3 dicembre 2020, n. 34357
[3] Cass., S.U., 8 novembre 2021, n. 40275

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