L’alto tasso alcolemico nel sangue non preclude la non punibilità per la particolare tenuità del fatto

L’alto tasso alcolemico nel sangue non preclude la non punibilità per la particolare tenuità del fatto

“Oh tu, invisibile spirito del vino, se proprio non hai alcun nome con cui ti si possa chiamare, lascia pur che ti si chiami col nome del demonio!”  

William Shakespeare

 

Una catena interminabile di sentenze  torna sul punctum crucis del tasso alcolemico dimostrando la maggiore persuasività dell’ultima argomentazione suggerita dalla Suprema Corte  che non  lascia spazio a dubbi.

Perché sia negata l’applicazione dell’articolo 131-bis è necessario che il fatto illecito generi un concreto pericolo, così nella sentenza 3 dicembre 2018 n. 54018 –  Sezione IV  – della Corte di Cassazione.

La Corte di cassazione, con la citata sentenza n. 54018, accoglie il ricorso contro la condanna per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna e chiarisce che “ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’articolo 131-bis del Codice penale, occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati”.

La vicenda

In sintesi, il giorno 19 ottobre 2013 alle ore 2.34 gli  agenti della Questura di Pescara avevano fermato per un controllo l’autovettura Ford Fiesta condotta dall’imputato che, sottoposto ad alcoltest, era risultato in stato di ebbrezza pari a 1,51 g/I alla prima prova ed a 1,63 g/I alla seconda.

Le prove dell’alcol test avevano effettivamente fatto registrare dei valori decisamente sopra la soglia minima.

La Corte di appello aveva confermato la pronuncia di condanna emessa il 22/01/2016 dal Tribunale di Pescara in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.c) d. Lgs. 30 aprile 1992, n.285  con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna.

La Corte territoriale, in particolare, aveva motivato il diniego della sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 131 bis cod pen “ perché il valore del tasso alcolemico riscontrato è molto al di sopra dei valori di soglia minima tanto da integrare la fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 186 codice della strada”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.

Era naturale che gli strali si rivolgessero con particolare intensità, nel primo motivo, a dedurre atleticamente il vizio della motivazione in relazione all’onere della difesa di fornire adeguata prova contraria in merito al corretto utilizzo dell’etilometro ed alla sussistenza di vizi del medesimo,  sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe fornito replica alle puntuali deduzioni difensive concernenti il fondato dubbio che l’etilometro non funzionasse correttamente. Il ricorso sul punto sarà rigettato.

Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all’art.131 bis cod. pen., posto che l’affermata applicabilità dell’istituto alla più grave fattispecie di cui all’art.186, comma, 2 lett.c) cod. strada avrebbe imposto di considerare anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato, essendo i valori riscontrati di poco superiori alla soglia prevista dalla norma.

La decisione

Il giudizio sulla tenuità del fatto, precisano i giudici del Palazzaccio,  richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo , nonché una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.

Questo setaccio così fine e inesorabile ha condotto la Suprema Corte a precisare che “l’art.186, comma 2, cod. della strada,  delinea l’appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati – alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza – dall’attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell’integrità personale. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole. Ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art.131 bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati“.

Traendo le fila del discorso, la Cassazione censura così  la sentenza della Corte di Appello ritenendo non conformi i criteri che avrebbero dovuto assistere il relativo giudizio in rapporto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, tanto più ove si osservi che nella stessa pronuncia i giudici di merito hanno ritenuto di irrogare la pena in misura pari al minimo edittale.

La pronuncia della Corte di appello, parametrando i valori del tasso alcolemico ai minimi assoluti anziché al valore minimo dell’autonoma ipotesi contravvenzionale contestata, pari a 1,50 g/I, ha inoltre erroneamente applicato il principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26658901) secondo il quale :  ” la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

Necessario, pertanto,  l’annullamento con rinvio  della decisione impugnata limitatamente al diniego di cui all’art. 131 bis cod. pen. per un nuovo giudizio sul punto.


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