L’ammissibilità delle promesse unilaterali

L’ammissibilità delle promesse unilaterali

La disciplina codicistica detta, nella materia contrattualistica e dei rapporti obbligatori, un fondamentale principio rinvenibile dal combinato disposto di cui agli artt. 1325 e 1418 c.c.

Ci si riferisce al principio causalistico, alla luce del quale vengono giustificate le varie tipologie di rapporti obbligatori e di atti, quali espressione dell’autonomia contrattuale, posti in essere dai privati.

La causa rappresenta uno degli elementi essenziali del contratto, tant’è che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., la sua mancanza determina la nullità del contratto.

Se è in primis il consenso ad assumere una certa rilevanza ai fini della conclusione di un negozio giuridico, non può, in alcun modo, non avere importanza l’elemento causale, il quale consente di effettuare quel giudizio di meritevolezza, cui fa riferimento l’art. 1322, comma secondo, c.c., alla luce dei principi dell’ordinamento giuridico.

Non di poco conto è stata l’evoluzione giurisprudenziale sul concetto di causa; si è infatti passati da un concetto di causa in astratto ad un concetto di causa in concreto.

In particolare, in un primo momento si riteneva che la causa fosse la funzione economico-sociale obiettivamente perseguita dal negozio, rimanendo la stessa ontologicamente distinta rispetto allo scopo che le parti si propongono di realizzare.

Ne conseguiva che, in presenza di un contratto tipico, la causa avrebbe potuto essere illecita per contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, oltreché nell’ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge.

Successivamente ha preso piede un indirizzo che attribuisce alla causa una funzione pratica; si è, in altri termini, diffusa la teoria della causa in concreto. La teoria in parola critica la predeterminazione causale del negozio e da rilievo alla sintesi degli interessi reali che le parti intendono realizzare, al di là del modello tipico.

Bisogna, quindi, prendere in considerazione la funzione individuale, lo scopo pratico che il singolo contratto è diretto a realizzare, a prescindere dallo stereotipo astratto.

Ne consegue la necessità di effettuare il giudizio di meritevolezza anche in presenza dell’utilizzazione di un modello tipico, poiché anche in tal caso la causa potrebbe essere illecita; le parti potrebbero, infatti, adoperare uno schema tipico al fine di eludere una norma imperativa.

Attesa la centralità del principio causalistico, si sono posti problemi di ammissibilità nel nostro ordinamento in ordine alle cosiddette promesse unilaterali e a quelle figure che difettano dell’expressio causae.

Non è ammissibile un’astrazione causale, ossia l’ordinamento non consente la configurabilità di negozi senza causa; tuttavia bisogna comprendere in che modo tale principio deve essere letto alla luce di talune figure legislativamente previste, nonché di figure frutto di elaborazione giurisprudenziale.

Il problema va, innanzitutto, affrontato alla luce del ruolo svolto dalle promesse unilaterali, in un sistema che prevede quali cause negoziali principali lo scambio e la liberalità, ponendosi la gratuità quale tertium genus.

Le promesse unilaterali, infatti, sono contraddistinte dall’assunzione unilaterale dell’obbligo di eseguire una data prestazione, da parte del promittente senza ricevere in cambio un corrispettivo.

In altre parole, ciò che esclude l’onerosità è l’assenza di una controprestazione, tipica dei contratti sinallagmatici.

Esse sicuramente non sono da considerare atti di liberalità, poiché la loro ragione giustificatrice è da rinvenire in un tornaconto economico del promittente, assolutamente assente nelle liberalità.

Figure tipiche di promesse unilaterali sono la promessa di pagamento e la ricognizione del debito.

Prima, però, di entrare nel merito della loro definizione, occorre chiarire che le stesse rispondono a quel principio di tipicità sancito dall’art. 1987 c.c., il quale sancisce che le promesse unilaterali possono produrre effetti solo nei casi ammessi dalla legge.

Tale principio trova poi la sua concretizzazione nel successivo art. 1988 c.c., che cristallizza le figure della promessa di pagamento e della ricognizione del debito.

Queste ultime rappresentano ipotesi di promesse acausali; non è necessaria, nell’atto contenente la promessa di pagamento e la ricognizione del debito, l’expressio causae, riferendosi le stesse ad un rapporto obbligatorio già esistente.

La dottrina ne ha escluso la natura negoziale, configurandole come dichiarazioni volte rispettivamente all’assunzione di un obbligo di pagamento e al riconoscimento di una posizione debitoria.

Esse non determinano la nascita di un rapporto obbligatorio, ma soltanto, sul piano processuale, un’inversione dell’onere della prova: non sarà il creditore a dover dimostrare l’esistenza del rapporto, ma semmai il debitore dovrà provare la sua invalidità.

Determinano, pertanto, un’astrazione processuale e non materiale.

Speculare rispetto al profilo dell’unilateralità è, altresì, la promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., ossia la dichiarazione di colui che promette al pubblico una data prestazione nei confronti di chi, entro un certo periodo, si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione.

Laddove non sia apposto un termine o non sia desumibile dalla natura o dallo scopo della promessa, il vincolo della promessa cessa se, entro un anno, al promittente non sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione.

È stata sconfessata la tesi della contrattualità della promessa al pubblico, che individuava nella comunicazione di cui all’art. 1989, comma secondo, c.c., l’accettazione.

In realtà si tratta di una dichiarazione unilaterale, con cui il promittente si impegna a mantenere fermo il suo vincolo per un certo periodo e l’obbligo di effettuare la prestazione sorge nel momento in cui la situazione si verifica o l’azione si compie.

L’avveramento della situazione e il compimento dell’azione rappresentano il momento in cui viene individuato il creditore, il quale ha l’onere di comunicazione ex art. 1989, comma secondo, c.c., a pena di inesigibilità del credito.

Si è ritenuto che, in questo caso, vi sia un interesse patrimoniale indiretto del promittente, quale causa giustificante l’esecuzione della prestazione.

Interessante è il profilo di distinzione delle figure in parola rispetto all’istituto della confessione stragiudiziale, nonché del riconoscimento documentale e del negozio di accertamento.

In particolare, proprio partendo da quest’ultima figura, è opportuno chiarire che non è prevista dal codice, ma dottrina e giurisprudenza lo hanno preso in considerazione per distinguerlo dalla transazione.

Con il negozio di accertamento, le parti si accordano per determinare definitivamente, tra di loro, l’esistenza, il contenuto e i limiti di una data situazione.

È espressione di autonomia contrattuale, che ha come presupposto una situazione di incertezza, e consiste nell’accertamento di un rapporto esistente tra le parti.

Parte della dottrina ha sostenuto l’inammissibilità del negozio di accertamento, poiché, alla luce dell’art. 1321 c.c., le parti possono solo costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, ma non accertare situazioni di fatto, che non avrebbero natura negoziale e il cui relativo potere di accertamento spetterebbe esclusivamente al giudice.

Si discute, inoltre, se sia indispensabile che il negozio in esame debba essere necessariamente un contratto o possa anche essere unilaterale; in realtà parte della dottrina e della giurisprudenza ammettono che il negozio possa provenire anche da una parte soltanto, che si vincola a considerare per il futuro una data situazione incerta.

Si discute, altresì, sugli effetti di tale figura: se si pensa che la causa sia l’accertamento del rapporto preesistente, secondo un primo orientamento, l’istituto avrebbe natura dichiarativa, oltreché obbligatoria, in quanto le parti si obbligano a non dare al contratto un’interpretazione diversa da quella data.

Altra parte della dottrina, invece, maggioritaria, sostiene che il negozio di accertamento abbia solo un’efficacia dichiarativa, senza andare a creare o a modificare obblighi.

Per tali ragioni il negozio di accertamento si differenzia dalla promessa di pagamento e dalla ricognizione del debito; queste ultime, infatti, non creano alcun vincolo per chi dichiara, avendo una valenza esclusivamente processuale.

Per quanto riguarda la confessione e il riconoscimento documentale, invece, è discusso, allo stesso modo, se si tratti di dichiarazioni di volontà ed abbiano natura negoziale, dal momento che, specie con riferimento alla confessione, l’art. 2731 c.c. richiede la capacità di disporre dei diritti.

È bene sottolineare, però, che se si ammettesse la natura negoziale, allora si creerebbero problemi di differenziazione con il negozio di accertamento.

Si ritiene prevalentemente, per ciò, che si tratti di dichiarazioni di scienza, dove la manifestazione di volontà è indispensabile solo ai fini della sua validità, ma non anche per la produzione degli effetti, per i quali sarà necessario il vaglio del giudice.

Quando si parla di atipicità e di astrazione causale, non può non pensarsi a quegli atti per i quali la causa è da individuare in negozi esterni.

Dottrina e giurisprudenza hanno faticato ad ammettere figure negoziali che non presentano una causa interna, essendo la stessa rinvenibile per relationem.

Si pensi al cosiddetto pagamento traslativo, che è un atto solvendi causa, con il quale si da esecuzione ad obblighi sorti già precedentemente con altro atto.

Si riteneva inizialmente che, alla luce del principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c., non vi potesse essere scissione tra titulus e modus acquirenti; con il medesimo atto le parti determinavano l’insorgenza dell’obbligo e l’esecuzione della prestazione.

Successivamente, in virtù del principio dell’autonomia contrattuale, si arrivò ad ammettere tali figure, poiché si comprese che le stesse, seppur prive di causa espressa, rinvenissero la loro giustificazione in un obbligo sorto in virtù di un precedente contratto.

Nell’attuale sistema civilistico, tuttavia, si pongono problemi di ammissibilità di promesse unilaterali atipiche e si è cercato, pertanto, di individuarne i profili di giustificazione.

Come già accennato in narrativa, l’art. 1987 c.c. sancisce il principio della tipicità delle promesse unilaterali. La dottrina, però, ha ricostruito la portata della norma in questione, chiarendo che il principio di tipicità trova una rigida applicazione solo per le promesse acausali, ma non anche per quelle in cui è rinvenibile un expraessio causae.

In particolare, si è discusso sull’ammissibilità del negozio gratuito atipico, che la giurisprudenza ha qualificato come promessa unilaterale.

L’ammissibilità di tale ultima figura è palesemente dimostrata dal fatto che la giurisprudenza ha rinvenuto la sua sede nell’art. 1333 c.c., che disciplina l’ipotesi del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.

Si è chiarito che in queste fattispecie non è prevista una controprestazione a titolo di corrispettivo, tantomeno possono qualificarsi tali obblighi come disposizioni disinteressate ed animate dal solo intento di arricchire il destinatario della promessa.

Esse sono da mantenere ben distinte sia dallo scambio, poichè non vi è una controprestazione contrattualmente prevista, sia dalla liberalità, poichè è comunque presente un interesse, seppur mediato, del promittente.

La giurisprudenza ha individuato la ragione giustificatrice di tali negozi atipici nell’interesse patrimoniale sotteso alla prestazione che il promittente si impegna ad eseguire.

L’interesse patrimoniale, infatti, in tali ipotesi, rappresenta la giustificazione concreta di tali atti, permettendone il riconoscimento alla luce dei principi generali in materia civilistica.

Basti pensare al prestatore d’opera intellettuale, che effettua la prestazione senza ricevere in cambio alcun corrispettivo, ma al solo scopo di fare carriera.

Può constatarsi come il singolo interesse concreto perseguito dal promittente vada a giustificare la sua prestazione.

Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sul concetto di causa, quindi, è possibile coordinare e rendere meritevoli di tutela gli interessi perseguiti dai privati attraverso tutte queste figure apparentemente contrastanti con i principi generali dettati dalla disciplina codicistica.


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Caterina Graziano

Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita nel settembre del 2012, con una tesi in diritto penale sul riciclaggio di denaro sporco; Diploma di specializzazione per le professioni legali; Avvocato regolarmente iscritto all'albo da gennaio 2016.

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