L’art. 2645-ter c.c.: una norma da utilizzare o dimenticare?

L’art. 2645-ter c.c.: una norma da utilizzare o dimenticare?

Il presente articolo si propone di dare una visione completa dell’art. 2645-ter c.c., evidenziandone i tratti salienti e problematici. Una norma poco conosciuta ma che potrebbe essere utilizzata in diversi ambiti.

Tale norma pur essendo collocata tra le norme relative alla pubblicità in realtà ha natura sostanziale, in quanto disciplina gli effetti e i profili degli atti con vincolo di destinazione cioè, appunto, atti con cui il conferente destina per un periodo di tempo determinato beni mobili o immobili per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Dunque la volontà del legislatore era quella  rimarcare il modello del trust in cui si verificherebbe un duplice effetto: da un lato un effetto di destinazione cioè l’insieme dei beni conferiti ad un fiduciario sono asserviti ad un particolare scopo che, secondo la norma in oggetto deve essere meritevole di tutela.

Dalla nozione di destinazione e di interessi si ricava che siamo alla presenza di un vincolo che limita o indirizza l’uso del bene a servizio di un interesse di cui sono portatori enti o persone fisiche. Da tali presupposti si ricava che le modalità e i contenuti di tale limite o indirizzo sembrano lasciati all’autonomia privata.

Importante sotto questo aspetto è la segnalare la recentissima sentenza del Tribunale di Trieste del 22 marzo 2016, la quale dispone che l’atto con il quale il convivente destina un bene al convivente more uxorio affinché abbia una rendita fino a quando duri la convivenza, non palesa nessun effetto negoziale ed è per questo privo di causa.

Sotto un secondo profilo, come conseguenza dell’atto di destinazione, con la trascrizione dell’atto c’è anche l’effetto segregativo. L’effetto segregativo consiste nella separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del disponente e dunque la preclusione da parte dei creditori di quest’ultimo di aggredire i bei vincolati ad eccezione dei debiti contratti per lo scopo di destinazione.

In sostanza con gli atti di destinazione è possibile costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, nonostante rimanga nella titolarità giuridica del conferente, assume, per la durata prevista la connotazione di massa patrimoniale distinta.[1]

La dottrina è concorde nel ritenere che tale effetto derivi dalla trascrizione che ha, dunque, efficacia costitutiva. È da specificare che in ordine all’art. 2645-ter c.c. si parla di separazione unilaterale perché, infatti, legislatore nell’ultima parte dell’articolo 2645-ter c.c., prevede che i beni conferiti e i loro frutti costituiscono oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

Argomento a sostegno può rinvenirsi nel rinvio che l’art. 2645-ter c.c. fa all’art. 2915 c.c. comma 1 per regolamentare la risoluzione dei conflitti tra creditore pignorante e autore della destinazione-debitore. L’ art. 2915 c.c. fa proprio nei confronti del creditore pignorante lo stesso principio che è alla base del meccanismo dell’art. 2644 c.c. comma 2, nel senso che prevale chi trascrive per primo e non l’atto di data certa anteriore.

Da ciò autorevole dottrina ritiene che vi sia una relazione tra l’effetto di separazione patrimoniale nei confronti di determinati creditori a seguito della trascrizione del vincolo di destinazione, e cioè nei confronti dei creditori diversi dai creditori della destinazione, e l’effetto di inopponibilità che nasce dal pignoramento, nel senso che entrambi gli effetti sono idonei a spiegare efficacia nei confronti di successivi aventi causa dei beni destinati.[2]

A tale proposito si pone allora il problema della relazione tra art. 2645-ter c.c.  e l’art. 2740 c.c. Quest’ultima fa riferimento al cd. garanzia generica, in forza della quale il creditore, in caso di inadempimento, può soddisfarsi agendo su tutti i beni del debitore. Tuttavia proprio in relazione all’art. 2740 secondo comma del codice civile si ha che da un lato c’è una norma, cioè l’art. 2645-ter c.c. che autorizza l’autonomia privata a muoversi lungo il terreno dell’efficacia reale con il solo limite della liceità e dall’altro una norma che sanziona con l’inefficacia l’effetto separativo realizzato al di fuori degli schemi tipici.

Parte della dottrina ritiene, dunque, che introduzione di tale norma abbia in qualche modo abrogato la riserva di legge contenuta nell’art. 2740, secondo comma, c.c. ‹‹ […] nella parte in cui rimette al legislatore la competenza esclusiva ad introdurre quell’effetto separativo che la letteratura nordamericana indica di tipo affirmative (la separazione tra i beni del patrimonio generale e i beni del patrimonio destinato del debitore che esclude l’esposizione di quest’ultimi beni all’aggressione dei creditori generali). L’art. 2740, secondo comma, c.c. conserverebbe la sua portata precettiva soltanto per l’opposto effetto separativo c.d. di tipo defensive (che si caratterizza nel mettere al riparo il patrimonio generale del soggetto dalle istanze dei creditori titolati) […] ››.

Dott.ssa Michela Potere


[1] Circ. Agenzia del Territorio 7agosto 2006, n.5/7

[2] D’ERRICO, Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del “conferente”in Negozi di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata  in Atti dei Convegni tenutisi a Rimini il 1° luglio e a Catania l’11 novembre 2006 (N. 1/2007)

 


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