L’art. 570-bis c.p. è applicabile ai figli di genitori non coniugati?

L’art. 570-bis c.p. è applicabile ai figli di genitori non coniugati?

Il tema del mantenimento è un tema particolarmente delicato e di conseguenza altrettanto delicato è il caso in cui tale mantenimento non venga versato nei confronti di un figlio. Il legislatore con l’entrata in vigore dell’articolo 570-bis del c.p., avvenuta il 6 aprile 2018, ha voluto esplicitamente porre in essere una disciplina specifica per il caso in cui il l’ex coniuge non versi l’assegno di mantenimento.

In particolare, l’articolo 570-bis, introdotto dal decreto 21 del 2018, prevede il carcere fino ad un anno o la multa fino a 1032 euro per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli.

Ma cosa dice di preciso la norma? L’art. 570-bis del codice penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” dispone che le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La nuova disposizione ha come obiettivo quello di ampliare le tutele rispetto a quelle previste dall’articolo precedente, l’art. 570 (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”); l’art. 570, infatti, è particolarmente limitativo in tal senso, stabilendo che le stesse pene vengano applicate nei confronti di colui che “fa mancare i mezzi di assistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato per sua colpa”.

Però se da un lato l’obbiettivo della norma era quello di ampliare le tutele previste dall’articolo 570 del c.p., dall’altro lo stesso art. 570-bis contiene una lacuna in merito alle coppie composte da persone non coniugate. In questa circostanza, infatti, non vi è alcun riferimento alle coppie composte da genitori non coniugate.

Il vuoto normativo, a cui facciamo riferimento, è stato anche confermato dalla sentenza n. 554 del 2018 del Tribunale di Treviso. Il Tribunale di Treviso era stato chiamato a decidere in merito alla sussistenza o meno della penale responsabilità di un padre che aveva omesso di versare la somma stabilita dal giudice civile a titolo di contributo al mantenimento del proprio figlio. In questo caso il giudice di merito, in particolare, si interroga su quale sia la corretta qualificazione giuridica della condotta in contestazione alla luce delle recenti modifiche legislative.

Il caso

La vicenda vedeva come protagonista un uomo che aveva intrecciato una relazione sentimentale e di convivenza con una donna; dalla relazione era nato un figlio. Successivamente, però, il rapporto con la donna era entrato in crisi e per questo motivo le parti erano comparse avanti al Tribunale civile per definire le condizioni di affidamento del figlio minore.

Nel 2014 il Tribunale adito aveva affidato in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ed aveva disposto che il padre versasse la somma mensile di euro 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il provvedimento del Tribunale, oggetto di reclamo, era stato successivamente confermato anche dalla Corte d’Appello.

A fronte dell’obbligo posto dall’Autorità Giudiziaria, l’imputato non aveva mai versato la somma dovuta, fatta eccezione per euro 150 corrisposti nel 2017.

Per questo motivo la madre del minore aveva presentato la denuncia da cui è derivato, poi, il procedimento penale a carico dell’imputato.

La decisione del Tribunale

Al termine del processo a carico dell’imputato (nonché padre del minore), il giudice si è pronunciato in maniera esplicita sulla questione, pronunciando sentenza di condanna.

Ma vediamo nel dettaglio le conclusioni a cui è arrivato il giudice. Innanzitutto, il giudice si è soffermato su una questione di diritto, ossia ha chiarito quale sia la corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto del procedimento.

Infatti, il reato originariamente contestato all’imputato era quello previsto dall’art. 3 della legge 54/2006, che è però stato abrogato con l’introduzione dell’art. 570-bis c.p..

Il giudice, a primo impatto, ha evidenziato che l’art. 570-bis c.p. prevede che le pene indicate nell’art. 570 c.p. si applichino al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio o che comunque violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Ad avviso del giudicante questa fattispecie, indicando espressamente il “coniuge” come destinatario del precetto, non è configurabile nei confronti di genitori non sposati come nel caso in esame.

Infatti, nonostante la giurisprudenza avesse in precedenza riconosciuto che la fattispecie di cui all’art. 3 della legge 54/2006 potesse sussistere anche per i casi di omesso versamento della somma fissata dall’Autorità Giudiziaria per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio a seguito della cessazione di un semplice rapporto di convivenza tra i genitori[1],il tenore letterale dell’art. 570-bis c.p., di fatto, non permette equiparazioni tra genitori coniugati e non coniugati.

Il riferimento specifico al termine “coniugi”, assente nel previgente art. 3 della legge 54/2006, rappresenta inevitabilmente un limite ineludibile, non potendo essere consentita una applicazione analogica della norma.

Il giudice di merito passa, quindi, a verificare se l’abrogazione dell’art. 3 della legge 54/2006 abbia determinato o meno una vera e propria depenalizzazione o se comunque la violazione delle obbligazioni economiche fissate dal giudice civile in materia di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio mantenga una connotazione di illiceità penale.

Il Tribunale di Treviso, quindi, sul punto giunge alla conclusione che la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio integri il reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p., ovvero, laddove sia contestata anche la circostanza di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza, quello di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p..

Al riguardo viene evidenziato che, da un lato, il soggetto attivo del reato di cui all’art. 570 c.p. è il genitore senza ulteriori specificazioni, giacché la norma è posta a tutela della famiglia in senso ampio e non solo di quella fondata sul vincolo del matrimonio, e, dall’altro, che la violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti del figlio ben si può realizzare attraverso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento fissato dal Tribunale civile.

Per le ragioni di cui sopra il giudice ha modificato l’imputazione in sentenza, precisando inoltre che la variazione dell’imputazione dal reato di cui all’art. 3 della legge 54/2006 al reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p. (non essendo stata contestata l’aggravante di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza) non comporta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto risultano immutate le condotte contestate in fatto e la riqualificazione giuridica è avvenuta nel rispetto del contraddittorio.

Chiarite tutte le questioni sopra indicate in punto di diritto, in punto di fatto il giudice di prime cure giunge alla pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p. ritenendo provate in giudizio le condotte contestate all’imputato.

Infatti, da un lato, erano pacifici i mancati pagamenti delle somme dovute a titolo di mantenimento in assenza di documentazione comprovante eventuali versamenti e, dall’altro, risultano del tutto infondate le argomentazioni difensive volte ad affermare l’incapacità dell’imputato di far fronte alle proprie obbligazioni.

In particolare, in merito a quest’ultimo aspetto, il giudice di prime cure rileva che lo stesso imputato nel corso del suo esame, aveva ammesso di avere lavorato negli ultimi quattro anni; del resto, la capacità economica dello stesso è altresì dimostrata dal fatto che questi pagava regolarmente un affitto.

Conclusioni

Pertanto, le ragioni sinora esposte, la risposta alla nostra domanda iniziale è negativa; l’art. 570-bis c.p. non è applicabile ai genitori non coniugati.


[1] In modo da garantire che non vi fossero disparità nella tutela della prole in base al solo fatto di essere nata o meno in costanza di matrimonio e da uniformarsi ai principi dettati dall’art. 337-bis c.c. che estende anche ai figli naturali le disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale.

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