L’assegnazione temporanea ad altro ufficio del personale di pubblica sicurezza

L’assegnazione temporanea ad altro ufficio del personale di pubblica sicurezza

La tutela delle prerogative e dei diritti dei genitori appartenenti a forze di polizia e di sicurezza in generale è continuamente oggetto di pronunce giudiziarie che cercano di definirne l’esatta delimitazione.

Su tale tema è l’istituto dell’assegnazione temporanea a costituire uno degli istituti più utilizzati. L’art 42-bis del D.lgs 151/2001 (T.U in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede la possibilità per il dipendente della P.A di avanzare richiesta di assegnazione temporanea triennale frazionato o meno nei luoghi ove l’altro coniuge svolge attività lavorativa. Si tratta di un istituto che mira alla tutela fondamentale della famiglia cosi come contenuto nell’art 29 e 30 della Costituzione.

L’articolo 42-bis D. lgs 151/2001 subordina l’accoglimento dell’istanza alla presenza nella sede di assegnazione temporanea di corrispondente figura lavorativa (per funzione ed economica) e al consenso dell’amministrazione pubblica. La norma precisa che il dissenso oltre che motivato deve essere legato a casi ed esigenze eccezionali, emergendo, cosi, la posizione del legislatore ad un favor per la misura in questione date le finalità della stessa.

Tale norma è applicabile anche al personale delle forze armate e di polizia come già la giurisprudenza amministrativa aveva sostenuto in precedenti pronunce e, da ultimo, confermato dalla sentenza del T.A.R. di Milano n. 1752/2017. La sentenza ha chiarito che l’art. 42-bis in esame è rivolto a dare protezione a valori di rilievo costituzionale e, pertanto, un’eventuale dissenso “deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” come chiarito testualmente dalla suddetta disposizione, a seguito della recente modifica normativa per effetto dell’articolo 14, comma settimo, della legge n. 124 del 2015.


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