L’assegno divorzile e l’addio (auspicato) al criterio del “tenore di vita”: spunti per un intervento legislativo

L’assegno divorzile e l’addio (auspicato) al criterio del “tenore di vita”: spunti per un intervento legislativo

Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504

La Sentenza della Suprema Corte oggetto di queste brevi note trae origine dal ricorso presentato da una ex moglie avverso la Sentenza depositata, in data 27 marzo 2014, dalla Corte d’Appello di Milano che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva escluso il diritto della stessa a percepire l’assegno divorzile.

Il revirement della Suprema Corte, seppure a Sezioni semplici, interessa una materia, quella dell’attribuzione dell’assegno divorzile, sulla quale si era venuta a creare, sin dagli anni ’90 (si vedano le Sezioni Unite della Cassazione, n. 11490 del 1990) una giurisprudenza monolitica, che individuava nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante ai fini della conservazione del medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, il presupposto per l’attribuzione di tale assegno.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, dopo ben ventisette anni e in contrapposizione con alcuni recenti orientamenti (Sezione I, n.  11870/2015), ha affermato, con una interessante motivazione, i principi di diritto ai quali il giudice del divorzio deve attenersi in materia di attribuzione dell’assegno divorzile.

Secondo gli ermellini il diritto a ricevere tale assegno, infatti, “è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole, che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso”.

La Suprema Corte, pur rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano e, pertanto, confermando tale provvedimento, ne ha integrato la motivazione.

A far venire meno, nei confronti della ricorrente, il diritto all’assegno divorzile non è stato il fatto che questa avesse redditi propri adeguati e neanche la dimostrata diminuzione della capacità reddituale del resistente, ma la circostanza che, essendo oramai cambiati  i tempi, si è reso necessario “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” poiché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale“.

Tale pronuncia della Suprema Corte ha trovato, poi, nei mesi successivi, importanti conferme da parte di alcuna giurisprudenza di merito (Trib. di Milano, Sez. IX, 22/05/2017; Trib. di Varese, sentenza n. 602 del 17/06/2017) la quale sembra condividere la proposta di superamento di un criterio anacronistico e, forse, per quanto si dirà, non ricavabile, come invece è stato sostenuto, dalla lettera della legge.

Difatti, nessun riferimento al tenore di vita è riscontrabile nel disposto di cui all’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, così come sostituito dall’art. 10 della legge n. 74/1987[1].

Ciononostante, la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che l’eventuale mancanza di mezzi adeguati al sostentamento o l’impossibilità oggettiva di procurarseli, avrebbe dovuto essere valutata con rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dimenticando che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all’articolo 143 c.c.

Per attribuire il giusto riconoscimento ad una pronuncia di tale portata, sarebbe opportuno che il nostro legislatore intraprendesse un percorso diretto ad adeguare il diritto di famiglia interno a quelli che sono i principi riconosciuti dai maggiori stati europei, rileggendo l’obbligo di mantenimento in un’ottica di eccezionalità e transitorietà, stabilendo così che gli unici obblighi a restare in vita dopo la pronuncia di divorzio siano quelli nei confronti dei figli e, solo eventualmente e non sine die, laddove siano sussistenti specifiche circostanze di bisogno della persona,  anche quelli nei confronti dell’ex coniuge.


[1]Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.


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