L’assegno non trasferibile spedito per posta e incassato da terzo estraneo determina il concorso di colpa tra mittente e Banca

L’assegno non trasferibile spedito per posta e incassato da terzo estraneo determina il concorso di colpa tra mittente e Banca

La spedizione per posta di un assegno, ancorché munito della clausola di non trasferibilità, nel caso si verifichi la sottrazione del titolo di credito e l’incasso da parte di un soggetto terzo non legittimato costituisce concorso di colpa del mittente con l’Istituto di Credito che ha, erroneamente, liquidato l’assegno al terzo. Questo, in estrema sintesi, è il nuovo principio di diritto stabilito dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione e cristallizzato nella Ordinanza n° 30069/2020 depositata in Cancelleria lo scorso 31 dicembre 2020.

La vicenda processuale. I giudici di legittimità si sono trovati di fronte al ricorso presentato da Poste Italiane Spa per la riforma di una sentenza del Tribunale di Roma che, ribaltando quanto deciso in primo grado dal Giudice di Pace, aveva condannato Poste italiane al pagamento della somma di euro 2.700,00 oltre spese accessorie per aver illegittimamente incassato un assegno bancario di traenza.

La sentenza impugnata da Poste Italiane, secondo l’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’Istituto negoziatore fosse tenuto a rispondere del danno cagionato a causa del pagamento al soggetto non legittimato. Tanto più che la società negoziatrice, secondo il Tribunale di Roma, non avrebbe fornito la necessaria prova liberatoria non avendo eseguito ulteriori accertamenti per poter verificare l’identità del presentatore dell’assegno non trasferibile. Inoltre, per il giudice di merito, non poteva essere accolta la tesi dell’odierna ricorrente in base alla quale la spedizione del titolo di credito mediante posta ordinaria, e non assicurata, avrebbe fatto ricadere sul mittente la responsabilità esclusiva della sottrazione del titolo stesso, liberando l’azienda negoziatrice dall’obbligo di risarcire il danno. Il giudice di merito ha fatto notare, infatti, che il danno è stato causato non tanto dalla modalità di spedizione, ma dal pagamento al soggetto non legittimato e, per di più, del tutto sconosciuto all’impresa negoziatrice.

Anche se, come messo in evidenza dall’odierna ricorrente, non potrebbe escludersi una certa negligenza da parte del mittente nello scegliere la modalità di spedizione meno sicura, e questo in base al combinato disposto degli articoli 1227 del Codice Civile, 43 della Legge sull’Assegno e 83 del Codice Postale e delle Telecomunicazioni che, espressamente, vieta di inserire all’interno di plichi e raccomandate oggetti preziosi o valori.

La decisione della Cassazione. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso presentato da Poste italiane nella parte in cui chiede che la sentenza impugnata venga riformata per tenere conto del concorso di colpa del mittente secondo le norme sopra richiamate.

La Cassazione, richiamando delle recenti pronunce delle Sezioni Unite ( Sentenze n° 9769 e 9770 del 26 maggio 2020) in tema di responsabilità civile, ha evidenziato come, in primo luogo, il nesso di causalità sia regolato dai principi esposti negli articoli 40 e 41 del Codice Penale, dettanti specifiche disposizioni in tema di rapporto di causalità appunto, e di concorso di cause.

Da ciò deriva logicamente che un evento è da considerarsi causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo che, quindi, è condicio sine qua non del primo. Inoltre, secondo l’interpretazione degli Ermellini, occorre tenere conto del criterio della causalità adeguata, in base al quale tra tutta una serie di eventi causalmente legati occorre dare importanza e rilievo solo a quelli che, in base ad una valutazione a priorinon appaiano del tutto inverosimili.

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la Cassazione afferma che risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato. Infatti, continuano i giudici di legittimità, se è vero che il pagamento dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere con l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce presupposto indispensabile.

In secondo luogo, fa notare la Cassazione, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione, quali la posta raccomandata o l’assicurata, o anche di strumenti di pagamento più moderni e sicuri, come il bonifico bancario o il pagamento elettronico, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso.

In pratica, il danneggiato si espone volontariamente ad un rischio superiore.Rischio diversamente quantificato anche dagli stessi servizi postali, che prevedono delle cautele speciali per la spedizione, trasmissione e consegna della posta raccomandata e assicurata rispetto a quella ordinaria. A titolo d’esempio basti citare la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico raccomandato o assicurato e il percorso dallo stesso compiuto. Tale possibilità, nel caso di raccomandata o assicurata, consente al mittente, in caso di ritardo nella consegna, di attivarsi prontamente per evitare il pagamento del titolo eventualmente trasmesso. O, quantomeno, segnalare l’anomalia alla banca trattaria.

Per quanto sopra detto, la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di Poste Italiane enunciando il seguente principio di diritto: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore“.


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