L’assegno unico universale è legge

L’assegno unico universale è legge

In data 30 marzo 2021 è stato approvato dal Senato della Repubblica il Disegno Legge per l’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’assegno unico: i dettagli operativi saranno definiti entro tre mesi, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi da parte del Governo.

Vediamo quali sono le caratteristiche peculiari della norma in questione.

Innanzi tutto, l’art. 1 stabilisce l’oggetto della delega nonché i principi e criteri direttivi generali.

L’assegno unico è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività così elencati:

– l’ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE, tenendo altresì conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

– ai fini dell’accesso e per il calcolo di altre prestazioni sociali agevolate, il computo potrà essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento;

– è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza;

– non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;

– è ripartito in pari misura tra i genitori o in caso di loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale;

– è concesso nella forma del credito d’imposta o di erogazione mensile in denaro;

– è compatibile con la fruizione eventuale di altre misure in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;

Per il monitoraggio circa il suo impatto, verrà istituito un organismo aperto alle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

La comunicazione circa il beneficio dell’assegno unico avverrà ad opera dell’Ufficiale di Stato Civile al momento della registrazione della nascita.

Quando decorre? Stando all’art. 2, dal settimo mese di gravidanza, tenendo inoltre presente che per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.

Sempre l’art. 2 sancisce il riconoscimento dell’assegno unico con scadenza mensile per ciascun figlio maggiorenne a carico – comunque per un importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni e solo in presenza di determinate condizioni (es. percorsi di formazione scolastica, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione) – fino al compimento del ventunesimo anno d’età, con possibilità che la corresponsione avvenga direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia.

L’assegno unico con cadenza mensile verrà riconosciuto di importo maggiorato rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni delle condizioni di disabilità; in tal caso, l’assegno viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

L’assegno unico si potrà ottenere se in possesso cumulativamente delle seguenti condizioni:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  3. essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

  4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L’assegno unico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comporta il graduale superamento o la soppressione: – dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; – assegno di natalità; – premio alla nascita; – fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349, della L. n. 232/2016; – detrazioni fiscali; – assegno per il nucleo familiare.


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