L’assicurazione RC Auto

L’assicurazione RC Auto

Sommario: 1. I soggetti obbligati – 1.2. Oggetto della garanzia – 1.3. Limitazioni della copertura RC auto – 2. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

 

Il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, rubricato “Codice delle Assicurazioni Private”, è entrato in vigore il 1° gennaio 2006 ed ha modificato e riorganizzato la materia delle assicurazioni. Tale riforma, inevitabilmente non poteva non creare varie questioni e problematiche interpretative, creando numerosi dibattiti dottrinali [1].

Ciò premesso, il Codice delle Assicurazioni Private prevede l’obbligo, per le persone che possiedono un veicolo a motore, di stipulare la polizza con la garanzia che copre i rischi inerenti alla responsabilità civile dell’auto.

Ed invero, tale obbligo deriva dalla necessità solidaristica di tutti i proprietari di veicoli ad un’adeguata copertura assicurativa. Il codice definisce a sua volta qual è il massimale minimo che la compagnia assicurativa deve garantire in caso di sinistro per danni a persone e a cose.

Inoltre sono previsti dei meccanismi premianti o penalizzanti, in particolar modo a livello economico, correlati in base al numero di sinistri in cui l’assicurato è coinvolto.

Alla luce di ciò, l’art. 122 del C.d.A., ritiene come condizione necessaria per la circolazione dei veicoli, l’assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile.

La finalità di tale obbligo sono essenzialmente due: garantire il patrimonio dell’assicurato, sul quale il danneggiato potrebbe rivalersi, e tutelare le vittime dei sinistri.

La circolazione stradale, così come garantita dal contratto di assicurazione, presenta una certa rischiosità. Infatti, si tratta di una forma particolare di responsabilità civile che possiamo annoverare sotto l’art. 2054 c.c. [2].

1. I soggetti obbligati

I soggetti obbligati a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, come previsto dall’art. 122 C.d.A., sono il conducente, proprietario, usufruttuario, locatario in caso di leasing del veicolo o del natante e, in generale, chiunque mette in circolazione un veicolo. Al primo comma dell’art. 122 C.d.A., infatti, viene fatto presente come “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del Codice della strada”.

Pertanto, dalla lettera dell’art. 122 C.d.A. si evince che non su tutti i veicoli a motore grava l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione. Ed invero, seppur in caso di sinistri sottoposti al risarcimento ex art. 2043 c.c., da tale onere sono esclusi i veicoli a motore con guida di rotaie. Tale scelta va ravvisata nel fatto che su di essi non sussiste una presunzione di responsabilità, prevista per gli altri veicoli a motore [3].

1.2. Oggetto della garanzia

L’art. 122 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) stabilisce l’obbligo della stipula della polizza assicurativa r.c.a., necessaria per porre in circolazione un veicolo.

L’assicurazione avrà come fine quello di coprire i danni causati in caso di incidente stradale con altro veicolo; nonché copre i danni causati al terzo trasportato nel proprio veicolo.

Pertanto, come previsto dall’art. 122 C.d.A., l’oggetto della garanzia è il rischio della responsabilità civile per la circolazione di veicoli senza guida di rotaie prevista all’art. 2054 c.c. e all’art. 91, comma 2 C.d.S.

Nell’assicurazione r.c.a., il rischio è concettualmente quello tipico della responsabilità civile in generale.

In particolare, con l’r.c.a. si garantisce, in caso di commissione di un fatto illecito dannoso per i terzi, che l’assicurato resti esposto alle pretese risarcitorie di questi ultimi.

Pertanto, la responsabilità coperta dall’assicurazione si limita a quella derivante dalla proprietà o dalla guida di un veicolo a motore meglio identificati in precedenza dall’art. 122 C.d.A [4].

1.3. Limitazioni della copertura RC auto

Nella prassi possono riscontrarsi clausole di polizza che limitano l’operatività della garanzia di utilizzo di un determinato veicolo.

L’individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo della copertura obbligatoria costituisce un grande impatto operativo, segnando il  perimetro entro il quale si configura l’obbligazione risarcitoria nei confronti dei terzi.

Un classico esempio di clausola limitativa della operatività della garanzia, è la formula “guida esperta”, che copre la responsabilità soltanto nel caso in cui il mezzo, al momento del sinistro, sia condotto da un soggetto di età superiore ad un determinato limite, che solitamente è di 26 anni. Tale particolare formula, come appena detta, limita quella che è l’operatività della garanzia r.c. auto, garantendo la responsabilità soltanto di un determinato soggetto che, in fase di stipula del contratto, avrà dichiarato di essere il solo ed unico soggetto alla guida del veicolo assicurato.

In termini più generali, le limitazioni trovano giustificazione nello stesso art. 144 C.d.A., il quale sancendo la non opponibilità ai terzi delle eccezioni derivanti dal contratto finisce, indirettamente per ammettere la possibilità delle parti di modulare l’ambito di copertura della r.c. auto, fermo restando l’obbligo della compagnia di risarcire pienamente i terzi, a prescindere dall’estensione effettiva della garanzia assicurativa [5].

2. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Dal primo gennaio 2013, l’Isvap (l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) è stato sostituito dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sotto il controllo della Banca d’Italia.

Come previsto dall’art. 207 sexies del Codice delle Assicurazioni, l’Ivass è l’organo responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o riassicurazione [6].

L’Istituto, mira pertanto ad assicurare l’attività di vigilanza assicurativa attraverso uno stretto collegamento con quella bancaria, infatti lo stesso è presieduto dal Direttore Generale della Banca d’Italia.

L’Ivass è organizzata secondo uno statuto mediante il quale viene dettato l’assetto organizzativo, stabilendo le norme di dettaglio concernenti le competenze degli organi, stabilendo i quorum costitutivi e deliberativi degli organi collegiali e definendo le norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto.

I principi che stanno alla base dell’Istituto si ravvisano in quello di autonomia organizzativa, finanziaria, contabile, di trasparenza e di economicità al fine di garantire la stabilità ed il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

L’Ivass, pertanto, vigila sulle imprese nazionali ed estere che esercitano l’attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma, ed inoltre rilascia autorizzazioni alle imprese per l’esercizio delle attività assicurative.

Inoltre, emana i provvedimenti ritenuti necessari a tutela delle imprese e degli utenti; svolgendo anche attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze.

Ulteriore compito è ravvisabile nel potere di ispezione e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi, adottando sanzioni e misure repressive.

Infine, l’Istituto stabilisce le regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle norme, esaminando anche i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti nelle imprese vigilate [7].

 

 

 

 

 


Note
[1] Hazan M., Bugli A., “L’assicurazione RC Auto dopo la legge sulla concorrenza 2017”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017
[2] Buffone G., “Responsabilità Civile Automobilistica – Risarcimento e liquidazione dei danni alle cose e alle persone”, CEDAM, 2016
[3] Peccenini F., “Guida breve alla nuova disciplina dell’assicurazione della R.C.A.”, Cedam, Padova, 2006
[4] Rossetti M., “L’assicurazione obbligatoria della R.C.A.”, Utet Giuridica, 2010.
[5] Hazan M., Taurini S., “Assicurazioni private”, Ipsoa, Bossura, 2015
[6] Farenga L., “Codice delle assicurazioni, Edizione 2018 Collana Commentati”, Casa Editrice La Tribuna, 2018.
[7] Cacciamani C., “Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale”, Egea Editore, 2014.

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