Lastra di ghiaccio sulla strada: chi paga i danni?

Lastra di ghiaccio sulla strada: chi paga i danni?

Una delle cause più diffuse di danni che occorrono agli automobilisti, durante i periodi invernali e soprattutto in determinate zone del territorio nazionale dove le temperature sono tra le più rigide, è proprio quella della presenza di una lastra di ghiaccio (c.d. vetrone) sulla carreggiata che rende scivolosa la strada.

In tali casi, chi risponde dell’eventuale danno provocato all’auto?

Il consolidato filone giurisprudenziale è ormai orientato nel ritenere che l’ente proprietario (o gestore) della strada aperta al pubblico transito sia  responsabile a titolo di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o dalle sue pertinenze

Gli Ermellini, hanno ritenuto dunque che  la formazione di una lastra di ghiaccio sul manto stradale non può essere dotata dei caratteri di imprevedibilità  e  di repentinità  tali  da rendere impossibile farvi fronte con tempestività (cfr. Cass. n. 2562/2012; Cass. n. 4495/2011).

Trattasi in effetti di una responsabilità avente natura “oggettiva” che grava sempre  sulla P.A. (e dunque sul gestore, Comune, Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene.

Si fonda, cioè, sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa e chi ha il potere effettivo sulla stessa, salvo che non venga provato il caso fortuito (cfr. Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012).

Per affermare tale responsabilità, è necessario tuttavia un nesso causale tra la cosa e il danno, ossia che il danno sia stato provocato nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, il quale ne costituisce la causa o la concausa (cfr. Cass. n. 20055/2013).

Il danneggiato ha solamente dunque  l’onere di dimostrare l’evento dannoso e il nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso.

In altri termini, deve provare la presenza del ghiaccio sulla strada e il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro e i danni da questo derivati (Cass. n. 2094/2013; Trib. Ivrea, 26.5.2010).

La P.A., invece, per esimersi dalla responsabilità, dovrà eventualmente provare il caso fortuito, cioè un evento non prevedibile e non eliminabile immediatamente, che ha determinato l’alterazione dello stato dei luoghi neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza.

In presenza di caso fortuito  non vi è più una responsabilità  oggettiva e, in tali casi, il custode potrà rispondere ex art. 2051 c.c.solo se vi è la prova che i danni siano stati provocati da insidie o trabocchetti.

Ma non solo!

Anche il comportamento della vittima viene ritenuto in grado di interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

L’omissione delle normali cautele esigibili in analoghe situazioni, l’impropria utilizzazione del bene pubblico o un inadeguato comportamento dell’utente, specie dove il pericolo è appositamente segnalato, sono tutte condotte infatti che possono determinare l’interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, configurando il sopra citato caso fortuito e dunque escludendo la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.


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Avv. Federico Giordano

Laureato presso l'Università degli studi di Pavia alla Facoltà di Giurisprudenza, è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Aosta, ove esercita la professione forense.

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