L’attività svolta dal farmacista socio di società di persone è equiparata all’attività del titolare di farmacia

L’attività svolta dal farmacista socio di società di persone è equiparata all’attività del titolare di farmacia

Con sentenza n. 249, in sezione unica, in data 3 agosto 2017, del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, in merito all’assegnazione di sede farmaceutica e posizione del farmacista socio di una s.n.c., si è stabilito quanto segue.

Per un primo profilo, il Collegio rileva che la «titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata (art. 7 Legge n. 362/1991), e che la partecipazione a tali società è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (solo) di altra farmacia, essendo inoltre previsto che, nel caso di sospensione del socio direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società viene affidata ad un altro dei soci (art. 8)».

Ne consegue che «già nell’ambito della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile alcuna discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, nei limiti delle tipologie ammesse, al cui interno la direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi».

Sotto altro profilo, i Giudici rilevano che «nelle società di persone (ad eccezione delle società in accomandita semplice), come tali sfornite di personalità giuridica, sussiste la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, il che comporta, per ciascun socio, in termini giuridici di dover rispondere dell’adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 cod. civ.), ed in termini economici di sopportare un rischio di impresa non limitato al denaro o ai beni conferiti, a ciò corrispondendo l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 cod. civ.) del potere di amministrazione e, come riconosciuto dalla dottrina, di concorrere nella direzione dell’impresa sociale».

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, anche sotto il profilo civilistico, «non sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone ed in particolare di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio sia compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico».

Risulta degno di menzione quanto di seguito viene riportato nella sentenza: «Sul punto in esame deve poi richiamarsi il condivisibile insegnamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso incidentale è uno strumento offerto al controinteressato per insorgere contro lo stesso provvedimento, o ad atti ad esso connessi, impugnato con il ricorso principale, ma per profili diversi da quelli dedotti con quest’ultimo e tali da ampliare il thema decidendum originario al fine di neutralizzare o almeno limitare l’incidenza di un eventuale accoglimento del ricorso principale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28.4.2017 n. 2278; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 13.3.2014 n. 83; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2.4.2012 n. 4), mentre deve rilevarsi che nel caso in esame l’interesse posto a base del ricorso incidentale consiste nel mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per i “farmacisti rurali”, già censurato dalla ricorrente principale con l’impugnazione della definitiva graduatoria: questa avrebbe dovuto essere parimenti e tempestivamente impugnata dal candidato Flamma in via autonoma, entro l’ordinario termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione, il che nella fattispecie non è avvenuto».

Pertanto, il ricorso principale è stato accolto e, per l’effetto, sono stati annullati, in parte qua e per la parte di interesse, i criteri generali di attribuzione dei punteggi fissati dalla Commissione, la valutazione della domanda – riportata nell’apposita scheda – inoltrata dalla ricorrente e la graduatoria definitiva del concorso approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 348/2016, mentre il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

In conclusione, è da ritenersi illegittima la parificazione, in sede di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, nell’assegnare il punteggio ai titoli posseduti dal candidato, dell’attività svolta dal farmacista socio di società di persone a quella del collaboratore, atteso che la prima coincide con l’attività svolta dal titolare dell’esercizio farmaceutico.


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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992). Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale. Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica. Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario. Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” . Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense. Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università. Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense. Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.

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