L’automobilista non è responsabile se l’attraversamento del pedone è improvviso

L’automobilista non è responsabile se l’attraversamento del pedone è improvviso

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 22 maggio 2018, n. 12576

Ai sensi dell’art. 191 C.d.S.: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da  semafori,  i conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli attraversamenti  pedonali.  Devono  altresì  dare   la   precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4”.

Questo è quanto prescrive il codice della strada in merito al comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Può considerarsi responsabile l’automobilista che investe il pedone, se l’attraversamento di questo è improvviso?

Orbene, anche i pedoni devono comportarsi in modo diligente, nel rispetto del codice della strada così come stabilito dall’art. 190 C.d.s..

Invero, una recentissima ordinanza della Cassazione civile, sez. VI-3, del 22 maggio 2018, n. 12576 ha escluso la responsabilità dell’automobilista, se l’attraversamento del pedone è improvviso.

Nel caso oggetto di analisi, F.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Perugia, L.C., B.F. e la G.A. s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale, a suo dire, mentre stava attraversando una strada comunale in prossimità delle strisce pedonali, era stato investito dalla vettura di proprietà del F., condotta nell’occasione dalla C., la quale procedeva ad altissima velocità. Si costituirono tutti i convenuti, contestando la dinamica dei fatti come descritta dall’attore e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

Nei confronti della sentenza veniva proposto appello da parte dell’attore soccombente e il Tribunale di Perugia rigettava il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Il predetto Tribunale, osservava tra l’altro, che al termine dell’istruttoria doveva ritenersi dimostrato che l’attore aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, senza rispettare l’obbligo di precedenza in favore della vettura e sbucando fuori all’improvviso tra alcune auto parcheggiate.

A seguito di ricorso in Cassazione, si è pronunciata la predetta con ordinanza n. 12576 del 22 maggio 2018, statuendo che: “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

Nello specifico, la Suprema Corte ha osservato che:  “secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico”.

Tale criterio vale anche in relazione all’investimento di un pedone.

La Corte ribadisce inoltre che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.

Alla luce di quanto predetto, la Cassazione civile ha rigettato il ricorso.


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Avv. Marinella Distaso

Nata a Barletta nel 1989, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza Magistrale presso l'Università degli Studi di Foggia nel 2014 con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "l'imparzialità impossibile della pubblica amministrazione", ha svolto la pratica forense in ambito civile e penale. Nel mese di settembre 2017 consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense. Dal 2018 è iscritta all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Trani ed esercita la professione forense.

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