L’autonomia infermieristica fonte di nuove responsabilità penali

L’autonomia infermieristica fonte di nuove responsabilità penali

Il presente contributo ha lo scopo di illustrare, seppur in maniera sintetica, i rinnovati profili di responsabilità penale alla quale può andare incontro l’infermiere sia nel lavoro di équipe in senso lato (cioè durante l’attività di reparto), sia nel lavoro di équipe in senso stretto (cioè quando inserito in un gruppo medico-chirurgico) a seguito dell‟emanazione della disciplina legislativa che ne ha riconosciuto l’autonomia rispetto al personale medico.

Com’è noto, infatti, la figura infermieristica è sempre stata qualificata come subordinata ed ausiliaria del medico, dovendone seguire le direttive e ponendosi solo in funzione di esecutore. Tale condizione veniva stigmatizzata in diverse disposizioni legislative: innanzitutto nel “mansionario” (D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225) il quale elencava analiticamente le mansioni che potevano essere svolte dall’infermiere, prevedendo che la responsabilità di tali funzioni venissero imputate direttamente al medico. Inoltre era specificamente previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 che, nello svolgimento dell’attività di reparto, il medico in posizione apicale (primario) fosse tenuto a vigilare sulle attività svolte dal personale ausiliario ed esecutivo.

In un tale contesto, dunque, erano pressochè inesistenti, in caso di esito infausto, le pronunce di condanna a carico degli infermieri essendo, questi, una semplice mano operativa del medico.

Un primo impulso allo sviluppo della professione si è avuto con l’emanazione del profilo professionale (D.M. 14 settembre 1994 n. 739) per il quale l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

Tuttavia la pietra miliare per l’affermazione di un’autonoma professione sanitaria è rappresentata dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 42 la quale, abrogando il mansionario, per la prima volta ha delineato un esercizio professionale senza mansioni predeterminate.

Attraverso l’introduzione di tale normativa, la professione infermieristica è stata qualificata come autonoma professione sanitaria non più subordinata al personale medico.

Il concetto di autonomia è stato ulteriormente arricchito con la Legge 10 agosto 2000 n. 251 per la quale l’esercizio della professione di infermiere deve essere privo di qualsiasi vincolo di subordinazione rispetto alle altre professioni sanitarie.

Tutto ciò ha comportato che da una situazione di assoluta certezza su quali fossero gli ambiti di operatività dell’infermiere, si è passati ad una situazione nella quale le competenze non sono precostituite, ma sono da ricavare, secondo la Legge 26 febbraio 1999 n. 42, dal combinato tra il profilo professionale,  la formazione  ricevuta ed il Codice Deontologico.

La legge da ultimo richiamata, oltre a tale criterio guida utilizzabile per poter ricavare le competenze infermieristiche, prevede anche due criteri limite che l’infermiere non può oltrepassare: il limite delle competenze previste per i medici e quello previsto per gli altri professionisti sanitari.

A titolo esemplificativo la dottrina ha stilato un elenco di funzioni che l’infermiere svolge in autonomia e che svolge in collaborazione col medico1.

Tali innovazioni hanno, ovviamente, comportato radicali cambiamenti soprattutto sul fronte della titolarità di un’autonoma posizione di garanzia in capo all’infermiere che ne fonda la responsabilità penale in diverse situazioni operative.

Infatti mentre durante la vigenza del mansionario l’infermiere non era considerato garante del bene salute (e del bene vita) del paziente, con l’emanazione della disciplina di settore e del Codice Deontologico, egli viene ritenuto titolare di un’autonoma e piena posizione di garanzia qualora si trovi a gestire situazioni legate alla propria sfera di competenza. Laddove, invece, egli si trovi a svolgere un’attività delegata dal medico (ad es. preparazione e somministrazione dell’emotrasfusione) la posizione di garanzia graverà su entrambi in quanto la delega lascia comunque residuare in capo al medico l’obbligo di vigilanza e controllo delle attività delegate.

In particolare, il fondamento della posizione di garanzia viene rinvenuto nell’art. 1 L. 251/2000 per il quale “gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva”, nonché negli artt. 1 e 6 del Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009 per i quali, rispettivamente, “l’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica” e “l’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione”.

La sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’infermiere fa sì che egli possa andare incontro a responsabilità penale sulla scorta dell’art. 40, co.2, c.p. nel caso in cui sussita a suo carico l’obbligo giuridico di impedire l’evento, ma ciò nonostante non si sia attivato.

Tale posizione si palesa sia in determinate situazioni derivanti dalla routinaria attività di reparto, sia durante un intervento medico-chirurgico.

Relativamente al primo contesto rilevano, in particolar modo, la responsabilità dell’infermiere per omesso avviso al medico in caso di aggravamento delle condizioni cliniche del paziente e la responsabilità da somministrazione dei farmaci.

Rispetto all’omesso avviso al medico circa l‟aggravamento delle condizioni del paziente, la sussistenza della posizione di garanzia è da rinvenire nelle già menzionate disposizioni che saranno idonee a fondare la responsabilità penale alla stregua dell’art. 40, cpv., c.p. ogni qualvolta l’infermiere, pur essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio del paziente al fine di consentire l’intervento del medico qualora si ritenga necessario, non ponga in essere il comportamento giuridicamente dovuto.

In tale situazione, in caso di esito infausto, la condotta colposa di ogni sanitario (quella dell’infermiere che ha l’obbligo di vigilare sul decorso post-operatorio e quella del medico che è comunque tenuto a sorvegliare i pazienti ricoverati nel proprio reparto mediante visite ripetute) è in grado di incidere causalmente ed in maniera indipendente dagli altri sulla verificazione dell’evento lesivo; e ciò in quanto entrambi titolari di autonome posizioni di garanzia che impongono – in relazione alle competenze di ognuno – di andare a tutelare il bene giuridico cui sono preposti.

Ed invero, il nostro codice penale, andando ad accogliere il principio di equivalenza delle cause (e riconoscendo valore interruttivo solo a quelle che sopravvenendo siano da sole sufficienti a produrre l’evento) fa sì che, quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare di una situazione di garanzia e l’evento non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell’art. 41 c.p..

L’altra situazione operativa che può essere fonte di responsabilità dell’infermiere durante l’attività di reparto è la somministrazione dei farmaci.

Durante la vigenza del mansionario, la somministrazione dei farmaci era una funzione riservata al personale infermieristico, ma in capo a quest’ultimo non veniva ravvisata alcuna possibilità di intervenire attivamente in caso di dubbi, in quanto il suo compito era solo quello di garantire la corretta esecuzione della somministrazione nel rispetto di quanto prescritto dal medico.

Con la riconosciuta autonomia della professione e con l’abrogazione del mansionario, la somministrazione della terapia farmacologica continua ad essere un compito riservato all’infermiere il quale si pone, tuttavia, non come mero esecutore, ma quale collaboratore del medico-prescrittore. Infatti, sebbene in questo caso la competenza infermieristica si vada ad intrecciare con la competenza medica, in virtù della summenzionata posizione di garanzia di cui l’infermiere è titolare, egli non si atteggia a mero esecutore della prescrizione medica, ma in caso di dubbio circa l’operato del medico relativamente alla correttezza della prescrizione o relativamente a dubbi interpretativi, dovrà provvedere a palesare tali dubbi al medico al fine di evitare che entrambi vadano incontro a responsabilità.

Il fondamento della competenza infermieristica nello svolgimento di tale compito è da rinvenire nel profilo professionale (D.M. 739/1994) il quale all’art. 1, co.3, lett. a) prevede che “l’infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni della persona” e alla lett. d) prevede che “l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”. Anche le norme del Codice Deontologico rilevano in tale settore, in particolare, l’art. 9 per il quale “l’infermiere nell’agire professionale si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere”, l’art. 13 per il quale “l’infermiere assume la responsabilità in base al proprio livello di competenza” e l’art. 22 “ per il quale “l’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito”.

Si consideri, poi, che in ragione dei probabili errori che possono verificarsi al momento della somministrazione della terapia (anche relativamente a quei farmaci che possono facilmente essere scambiati in ragione della somiglianza fonetica del nome o per l’aspetto simile delle confezioni), il Ministero della Salute ha adottato due raccomandazioni2 volte a far sì che tali rischi vengano ridotti, prevedendo, ad esempio, l’incentivo all’utilizzo di tecnologie informatizzate, a garantire condizioni lavorative adeguate, a promuovere un clima lavorativo che favorisca la collaborazione e la comunicazione tra operatori.

Inoltre tutti gli infermieri al momento della somministrazione devono verificare la correttezza della procedura utilizzando la regola delle “7 G”, ovvero: giusto farmaco; giusta dose; giusta via; giusto orario; giusto paziente; giusta registrazione; giusto controllo.

Ad ogni modo, l’atto di somministrazione della terapia farmacologica è un atto complesso ed unitario, ma ciò nonostante, da un punto di vista giuridico, può essere scomposto in due momenti distinti: l’atto di prescrizione di competenza medica e l’atto di somministrazione di competenza infermieristica. Tenendo distinti tali due momenti, l’infermiere risponderà solamente degli errori legati alla somministrazione; contrariamente potranno essergli addebitati anche quegli atti di stretta competenza medica3.

La distinzione tra competenze può, peraltro, venire meno in situazioni di emergenza nelle quali l‟infermiere è abilitato alla somministrazione di farmaci senza prescrizione, essendo la sua condotta scriminata dallo stato di necessità ex art. 54 c.p.4, nonchè in area critica, essendo tale possibilità prevista dal D.P.R. 27 marzo 1992.

Ad eccezione di questi due ambiti, dunque, la responsabilità dell’infermiere è direttamente correlata al tipo di errore e di evento provocato.

La casistica in materia riguarda prevalentemente errori di prescrizione (che l’infermiere in quanto professionista sanitario ha il dovere di rilevare e segnalare al medico prescrittore), di scambio di pazienti, di dosaggio e/o diluizione o di via di somministrazione.

Una recentissima pronuncia della Cassazione ha riaffermato la sussistenza della posizione di garanzia degli infermieri in materia di somministrazione dei farmaci stabilendo che la normativa che governa la professione infermieristica5 va a sostanziare in termini inequivoci la posizione di garanzia dell’infermiere sotto il profilo degli obblighi giuridici su di esso gravanti e connessi alla tutela della salute e della salvaguardia dell’integrità fisica dei pazienti: pertanto egli in quanto portatore di una posizione di garanzia ed in quanto professionista sanitario ha l’obbligo di palesare eventuali dubbi od incompatibilità al medico al fine di emendare la prescrizione.

Si aggiunga che la Suprema Corte, nel porre l’accento sul fatto che, ormai, il rapporto tra medico ed infermiere non si esprime più in termini di subordinazione, ma in chiave di collaborazione nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, ha affermato che “in considerazione della qualità e del corrispondente spessore contenutistico della relativa attività professionale, non può non ravvisarsi l’esistenza, in capo all’infermiere, di un preciso dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata  in   termini  critici;  e tanto, non   già al fine di sindacare l’operato   del    medico (sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta a esame.

Le principali fattispecie di errori di terapia direttamente imputabili al medico e, dunque, costituenti fonte di responsabilità per quest’ultimo sono quelle che si riconducono ad errori concernenti la prescrizione del farmaco o la sua interpretazione.

In particolare, in caso di errore nella prescrizione, il rischio viene creato dalla condotta del medico il quale provvede a prescrivere erroneamente un farmaco sbagliato, la contemporanea assunzione di farmaci incompatibili, un dosaggio eccessivo o omette di dare indicazioni sugli effetti collaterali. In tale ipotesi l’evento avrà due antecedenti causali consistenti l’uno nell’errore del medico rispetto alla prescrizione e l’altro nella mancata segnalazione, da parte dell’infermiere somministratore, di eventuali anomalie prescrizionali.

La seconda ipotesi ravvisata dalla richiamata dottrina è l’erronea interpretazione della prescrizione, andando ad assumere rilevanza il contegno del medico tutte le volte in cui l’errore di interpretazione sia la conseguenza di una sua negligente condotta (ad esempio per errori di scrittura, per illegibilità della grafia ecc…).

Anche in tale caso troverà applicazione la regola dell’art. 41 c.p., cosicché l’evento lesivo avrà due antecedenti causali: quello dell’infermiere che in caso di dubbio interpretativo non si sia attivato per sollecitare il medico al fine di fugare dubbi; e quello del medico il cui comportamento è stato fonte di una difficoltà di comprensione colposamente causata dal medico stesso6.

In definitiva, relativamente alla somministrazione della terapia farmacologica, l’infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che gli imporrà di attendere alla suddetta somministrazione con cognizione di causa. Tale posizione sarà fonte di responsabilità penale del solo infermiere nel caso in cui egli sbagli nella preparazione o nella somministrazione della terapia pur essendo in possesso di una corretta prescrizione medica; mentre sarà fonte di responsabilità sia dell’infermiere che del medico nel caso in cui la prescrizione sia errata ed il primo non abbia palesato le proprie perplessità al secondo, oppure nel caso in cui l’errore di interpretazione della prescrizione sia determinato da una colpevole condotta del medico.

Altro contesto nel quale l’infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente è l’attività di équipe in senso stretto, quando cioè egli, in qualità di infermiere di sala o di infermiere strumentista, sia inserito all’interno di un gruppo chirurgico.

In tale frangente l’autonomia della professione non è di immediata rilevabilità soprattutto in ragione del fatto che l’équipe chirurgica è sottoposta alla direzione del chirurgo primo operatore. L’attività infermieristica in sala operatoria non è mai stata regolamentata attraverso disposizioni legislative, ma tradizionalmente l’infermiere di sala è la figura non sterile che si preoccupa di collaborare col medico anestesista e con l’infermiere strumentista al fine di preparare le apparecchiature per l’anestesia generale, di assistere il medico anestesista durante l’anestesia, di sorvegliare i paramentri vitali del paziente nell’immediato post-operatorio e nella sala di risveglio.

L’infermiere strumentista, invece, è la figura sterile che si preoccupa della sterilità del campo operatorio e della vestizione sterile del chirurgo, della scelta dei fili e dei ferri chirurgici, nonchè soprattutto del controllo e della conta delle garze laparotomiche e dei ferri chirurgici prima, durante e dopo l’intervento.

É proprio quest’ultima attività che si presta maggiormente ad essere fonte di responsabilità per l’infermiere in caso di dimenticanza all’interno del sito chirurgico di garze e taglienti.

Tuttavia, il fatto che l’infermiere sia inserito all’interno di un gruppo di professionisti sottoposti alla direzione ed al coordinamento del capo-équipe fa sì che, per la giurisprudenza attualmente maggioritaria, tutti gli appartenenti al gruppo siano ritenuti corresponsabili sulla scorta dell’art. 113 c.p. in caso di esito infausto dell’intervento.

In tal modo si va necessariamente a limitare l’applicabilità del principio di affidamento relativamente al capo-équipe in quanto egli è titolare di una posizione di garanzia qualificata che gli impone di vigilare sull’altrui attività; e relativamente agli altri membri in presenza di obblighi indivisi (e quindi comuni a tutti) rispetto ai quali la prevedibilità ed evitabilità dell’errore altrui, sulla scorta delle comuni conoscenze scientifiche, impongono l’adozione di accorgimenti utili al fine di riportare l’intervento del collega nell’ambito del rischio consentito.

Soprattutto rispetto alla dimenticanza di garze e ferri chirurgici all’interno del corpo del paziente, la giurisprudenza è solita riconoscere non solo la responsabilità dell’infermiere addetto alla conta, sulla scorta della raccomandazione ministeriale n° 2 del 2008 che prevede che tale compito sia proprio dell’infermiere7, ma anche del capo équipe quando questo si sia limitato ad accertare che lo strumentista abbia eseguito la conta, ma non si sia interessato al riscontro della sua correttezza.

Tuttavia, come affermato da parte della dottrina8, essendo la conta di pertinenza del personale infermieristico, ed operando tale personale in veste di collaboratore e non di subordinato, si rischia, da un lato, di attribuire automaticamente al capo-équipe – in virtù del suo solo status di vertice della squadra operatoria – una culpa in vigilando, e dall‟altro, di non tenere in debita considerazione il fatto che l‟infermiere strumentista è chiamato a svolgere mansioni rientranti nella propria sfera di competenza e che, comunque, ormai appartiene ad una categoria professionale che la disciplina legislativa di settore non considera più legata al medico da un vincolo di subordinazione.

Tali rilievi hanno indotto la dottrina a ritenere che le attività poste in essere da professionisti diversi, con competenze diverse, dovrebbero intendersi come nettamente separate, laddove alla ripartizione dei compiti corrisponde quella della responsabilità, di talché ogni soggetto – in caso di esito infausto – risponderebbe solo rispetto alla propria “quota”. E ciò in ragione del fatto che ogni sanitario è titolare di una posizione di protezione nei confronti del paziente, ma non anche di controllo nei confronti degli altri professionisti.

Sulla scorta degli orientamenti dottrinali è emerso, per il momento a livello della giurisprudenza di merito, un nuovo orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere la sola responsabilità dell’infermiere in caso di errori commessi nello svolgimento delle proprie specifiche funzioni all’interno della sala operatoria, sul presupposto che – trattandosi di un’autonoma sfera di competenza regolata da norme legislative – non ne debba rispondere anche il capo équipe o il resto del gruppo.

Tale indirizzo giurisprudenziale è, dunque, finalizzato a sottolineare come l’autonomia tanto rivendicata dal personale infermieristico, da un lato non possa non scontare, nel caso di esito infausto, le conseguenze derivanti da un comportamento negligente, imprudente o imperito, in virtù di quel binomio autonomia/responsabilità che caratterizza tutti gli ambiti professionali, e dall’altro non possa (o non debba) andare a coinvolgere altri professionisti che non abbiano concorso al determinismo dell’evento e soprattutto non possa andare a coinvolgere il capo équipe, pena altrimenti il rischio di addebitargli una responsabilità da posizione.

A parere di chi scrive, appare eccessivo voler aderire necessariamente ed a priori all’uno o all’altro orientamento senza avere riguardo al caso concreto sottoposto alla valutazione del giudice.

Infatti considerazioni aprioristiche incentrate sull’attribuzione della responsabilità in capo a tutti non solo non permetterebbero l’accertamento del nesso causale riguardo alla condotta ed al ruolo tenuti da ognuno all’interno dell’équipe chirurgica, ma sarebbero anche foriere di un’attribuzione al capo-équipe ed agli altri membri, rispettivamente, di una mera “responsabilità da posizione” e di una responsabilità per la sola appartenenza al gruppo operatorio.

Infatti se è vero che ogni operatore sanitario è (e dev’essere) cosciente dell’attività contestuale svolta dai colleghi, dovendosi riconoscere la responsabilità penale nel caso in cui questi avrebbero potuto (e dovuto) rimediare all’altrui errore riconoscibile sulla scorta delle comuni conoscenze scientifiche, è pur vero che tale potere/dovere non può spingersi fino alla riconoscibilità di errori commessi in ragione delle conoscenze scientifiche del settore di afferenza di ognuno. D’altro lato, per quanto riguarda il primo chirurgo, sarà esclusa la sua responsabilità nel caso in cui questo abbia avuto ragionevoli motivi per fare affidamento su un determinato operatore sanitario.

D’altro canto, voler escludere a tutti i costi la responsabilità comune, anche nel caso in cui sussistano obblighi indivisi a carico di tutti gli operatori, renderebbe inutile l’inesistenza stessa del gruppo operatorio che deve coordinarsi e rendere perseguibile, nel miglior modo possibile, la conservazione dell’integrità del bene salute del paziente.

Pertanto, appare più consono procedere ad una valutazione di tipo casistico che tenga, dunque, conto del contegno tenuto da ogni operatore sanitario all’interno del gruppo medico – chirurgico.

Ad ogni buon conto, solo i futuri sviluppi giurisprudenziali saranno in grado di dirci se anche nell’attività medico-chirurgica verrà ritagliato un autonomo spazio di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria che renda maggiormente operativo il principio di affidamento rispetto agli altri membri o se, al contrario, la figura dell’infermiere continuerà ad essere legata a doppio filo a quella del personale medico.

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Note

    1. FUNZIONI SVOLTE IN AUTONOMIA: – Compilazione cartella infermieristica e schede di valutazione; – Preparazione e registrazione richieste di diagnostica; – Controllo, registrazione e conservazione della documentazione sanitaria precedente al ricovero; – Segnalazione al medico di un nuovo ricovero; – Cura della tracheotomia, cannula nosofaringea e tubo endotracheale; – Stesura dei piani riabilitativi; – Addestramento per l‟esecuzione di manovre specifiche per lo svuotamento vescicale; – Gestione delle terapie parenterali; – Gestione del cateterismo vescicale; – Rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali; – Verifica della terapia somministrata; – Esecuzione dell‟elettrocardiogramma; – Compilazione, verifica e registrazione delle richieste di esami prescritti dal medico; – Preparazione della documentazione clinica necessaria per eseguire esami diagnostici; – Preparazione del materiale necessario all’espletamento dell‟esame diagnostico; – Preparazione e rifornimento del carrello dei farmaci; – Aggiornamento della cartella infermieristica; – Medicazione cateteri, stomie, ferite, aghi cannula, drenaggi; – Toilette chirurgica secondo i protocolli stabiliti; – Preparazione, impostazione e gestione delle pompe di infusione; – Controllo, registrazione e gestione delle richieste di sangue ed emoderivati; – Tutoraggio del neoassunto o dello studente universitario; – Triage di pronto soccorso. 2. FUNZIONI SVOLTE IN COLLABORAZIONE: – Fornire indicazioni al paziente sul programma diagnostico-terapeutico, tempi, modalità e tecniche che siano acconsentite dal medico; – Somministrazione di terapie parenterali; – Esecuzione del cateterismo vescicale; -Preparazione della terapia infusiva; – Somministrazione terapia enterale (dunque orale o topica); – Somministrazione e controllo terapia peridurale (con possibilità di rifiutare la delega medica); – Somministrazione terapie vacciniche; – Esecuzione prelievi per esami ematochimici; – Raccolta e conservazione dei materiali biologici; –Preparazione/somministrazione dell‟emotrasfusione (con possibilità di rifiutare la delega medica); – Applicazione sondino nasogastrico; – Posizionamento del catatetere venoso centrale (con possibilità di rifiutare la delega medica); – Rimozione sondini e cateteri; – Contenzione

    2. Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da errori in terapia farmacologica, Raccomandazione n. 7, Marzo 2008; Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “look -alike / sound-alike”, Raccomandazione n. 12, Agosto 2010

    3. Com’è stato rilevato dalla dottrina, v. L. BENCI, Il medico sbaglia dosaggio del farmaco e il paziente muore. Responsabile anche l’infermiera che glielo ha somministrato senza accorgersi dell’errore nella prescrizione, in Quotidiano Sanità, Maggio 2016, “possiamo suddividere competenze e relative responsabilità in modo teoricamente netto: la competenza e la conseguente responsabilità medica relativa alla prescrizione dei farmaci e la competenza e conseguente responsabilità infermieristica relativa alla somministrazione dei farmaci. Negli ultimi tempi questo schema è più volte saltato con una caratteristica comune: l‟errore di prescrizione medica che determina anche la responsabilità infermieristica”

    4. SIMEU, IRC, Policy Statement Trattamento farmacologico da parte degli infermieri nell’emergenza territoriale, 5 – 7 novembre 2015; C. LUCIANO, G. MARTUCCI, I. DI GIANNI, I. CIOBANU, V. LABELLA, Responsabilità professionale e raccomandazioni ministeriali: il caso della prevenzione degli errori in terapia,2^ edizione

    5. La corte opera il richiamo alla normativa già esposta, ovvero alla Legge 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, alla Legge 43/2006“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, al D.M . 739/1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, al Codice Deontologico degli Infermieri vigente all’epoca del fatto (il Codice Deontologico 1999), alla Raccomandazione del Ministero della Salute del Marzo 2008

    6. L. D’APOLLO, La responsabilità del medico, afferma inoltre che “non si profila alcun inadempimento del medico nell’ipotesi in cui il danno sia stato generato da errori ascrivibili unicamente al paziente o al sanitario [infermiere] incaricato, in quanto attinenti esclusivamente alla preparazione della terapia (assunzione di farmaci manipolati, mal preparati o male associati, oppure scaduti o mal conservati) o alla sua somministrazione (assunzione qualitativamente o quantitativamente diversa rispetto alla prescrizione). Queste categorie di errori presuppongono, infatti, una prescrizione medica non erronea (posto che, in caso contrario, l‟errore tornerebbe a cadere sulla prescrizione), e dunque escludono un comportamento del medico contrario alla diligenza professionale”

    7. Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico, Raccomandazione n°2, Marzo 2008 che si propone l’obiettivo di fornire un modello operativo utilizzabile in tutte le strutture sanitarie italiane e secondo la quale il conteggio dei materiali dovrebbe essere effettuato prima di iniziare l’intervento, durante l’intervento e prima di chiudere una cavità all’interno di un’altra cavità, prima di chiudere la ferita, alla chiusura della cute. Il conteggio ed il controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto, preposti all’attività. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale delle garze usate rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l’intervento

    8. L. MALDONATO, Nota a Cass. Pen., Sez. IV, n. 7346 del 8 luglio 2014; L. CORNACCHIA, Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe, in Riv. it. medicina legale, fasc. 3, 2013, pag. 1219 per cui “sembra emergere, soprattutto con riguardo alle posizioni apicali, un paradigma di tipo olistico, di responsabilità indivisa e a rischio totale (desunto da una indebita dilatazione dell’art. 113 c.p .), ai sensi del quale è sufficiente che l’altrui condotta scorretta fosse almeno prevedibile per essere chiamati a rispondere: di fatto, il rimprovero è per il fatto di essere membri dell’équipe medica. Ovvero, l’appartenenza all’équipe corrisponde alla partecipazione all’illecito altrui, sulla base di ciò che è conosciuto o comunque può esserlo”

 


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