L’azione di rescissione come rimedio all’iniquità contrattuale

L’azione di rescissione come rimedio all’iniquità contrattuale

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 si è reso necessario interrogarsi, tra le altre cose, sugli effetti che la pandemia ha generato in materia contrattuale.

Tuttavia, pare che l’attenzione sia stata maggiormente riposta sui contratti preesistenti alla diffusione del coronavirus, senza tener conto del fatto che, invece, una delle conseguenze giuridiche provocate dalla pandemia è stata proprio quella di indurre le persone alla stipulazione di nuovi contratti, i quali, però, non sempre rispecchiano condizioni di equità tra le parti.

È in tale contesto che viene, dunque, in rilievo l’azione di rescissione, che costituisce, nel nostro ordinamento, uno dei principali istituti equitativi e che consente di evocare il concetto di giustizia contrattuale.

Per questa ragione, appare utile soffermarsi sull’istituto anzidetto analizzandone i profili di maggiore interesse.

Orbene, un contratto si dice invalido quando si pone in contrasto con le prescrizioni legali previste nel nostro ordinamento.

L’invalidità dev’essere ben distinta dalla nozione di inefficacia: la prima, difatti, designa l’irregolarità giuridica del contratto privo di un elemento costitutivo ed essenziale o contrario a norme imperative, la seconda, invece, attiene al piano degli effetti, indicando in generale l’impossibilità del contratto di produrre effetti giuridici.

La categoria dell’invalidità ricomprende la nullità, l’annullabilità e la rescissione.

Invero, la natura giuridica della rescissione è da sempre molto dibattuta in dottrina: alcuni autori, difatti, dubitando della rescissione come forma di invalidità, propendono per la tesi dell’inefficacia o dell’impugnabilità, quest’ultima intesa come autonoma categoria dogmatica.

Tali orientamenti muovono da un duplice assunto, e cioè quello secondo cui da un lato l’esigenza che sta a fondamento di tale istituto non è quella di tutelare la volontà dei soggetti, bensì di accordargli un rimedio contro l’iniquità delle condizioni contrattuali accettate in stato di pericolo o di bisogno, dall’altro la circostanza secondo cui il contratto rescindibile non risulterebbe né privo di elementi strutturali, né inficiato da alcun vizio.

D’altra parte, la dottrina prevalente continua oggi a guardare alla rescissione come una forma di invalidità negoziale non solo ponendo l’attenzione sulla collocazione sistematica delle norme, ma altresì evidenziando che nel contratto rescindibile la volontà di uno dei contraenti risulta essere viziata in ragione dello stato di pericolo o di bisogno in cui il medesimo si trova; sussisterebbe, dunque, un vizio genetico che andrebbe ad inficiare il corretto procedimento di formazione contrattuale.

Ciò premesso, il codice civile prevede due ipotesi in cui una parte può chiedere la rescissione del negozio: ex art. 1447 c.c., laddove il contratto sia stato concluso in stato di pericolo, ed ex art. 1448 c.c. per lesione ultra dimidium.

In particolare, in quest’ultimo caso si parla di azione di rescissione per lesione, la quale ha ad oggetto il contratto in cui la sproporzione tra la prestazione di una parte, in evidente stato di bisogno, e la prestazione dell’altra parte sia tale da determinare una lesione eccedente la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata.

Gli elementi costitutivi della fattispecie sono dunque: lo stato di bisogno di una parte, l’approfittamento della controparte di tale circostanza, la sproporzione tra le prestazioni ed infine la lesione ultra dimidium.

Una volta esercitata l’azione di rescissione, la quale, si noti, si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto, quest’ultimo è provvisoriamente efficace, ma soggetto alla rimozione giudiziale a causa della sua invalidità.

Orbene, la ratio di tale istituto non è quella di sopprimere l’iniquità del contratto in sé considerata, ma, diversamente, quella di sanzionare l’abusivo approfittamento di una persona la cui libertà negoziale risulti alterata a causa dello stato di bisogno in cui essa si trova.

In ciò si distingue la rescissione per lesione prevista in tema di divisione, la quale prescinde dallo stato di bisogno della parte danneggiata ponendo l’attenzione sulla sola lesione.

Premesso che ai sensi dell’art. 1116 c.c. le norme sulla divisione ereditaria si applicano anche alla divisione di cose comuni, il riferimento va all’art. 763 c.c. il quale stabilisce che la divisione è soggetta a rescissione quando taluno dei coeredi provi di aver subito una lesione oltre il quarto; tale azione, inoltre, si prescrive nel più ampio termine di due anni da quando è stata compiuta la divisione.

Ciò posto, una questione particolarmente meritevole di attenzione in tema di azioni di rescissione, sia essa quella di quella di cui art. 1448 c.c. o quella ex art. 763 c.c., è quella relativa all’ammissibilità della transazione.

In particolare, la dottrina si è interrogata sulla possibilità che un contratto rescindibile possa essere oggetto di una transazione tra le parti.

È opportuno premettere che la transazione altro non è che un contratto con il quale le parti si accordano allo scopo o di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una possibile lite.

Elemento essenziale affinché la transazione non sia dichiarata nulla è la capacità a transigere delle parti, ovverosia la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, così come previsto dall’art. 1966 c.c.

Orbene, la giurisprudenza ha ammesso la transazione avente ad oggetto un contratto rescindibile facendo leva sull’autonomia della transazione stessa rispetto all’oggetto del contratto.

Tale orientamento non è stato tuttavia condiviso dalla maggior parte della dottrina che ancora oggi nutre forti dubbi sull’argomento.

Nella specie, la perplessità nasce dall’appurato presupposto che il diritto alla rescissione sia sottratto alla disponibilità delle parti.

Difatti, l’art. 1451 c.c. nel prevedere l’inammissibilità della convalida, sancisce implicitamente l’impossibilità per la parte lesa di disporre del diritto ad esercitare l’azione di rescissione.

La ratio di tale norma è rinvenibile secondo alcuni nell’inidoneità della convalida a rimuovere la lesione e di conseguenza ciò che determina l’iniquità del contratto, secondo altri nella tutela della stessa parte lesa, la quale si ritiene che, nel breve tempo in cui è chiamata ad esercitare l’azione, permanga nello stato di bisogno in cui si trovava al momento della stipula del contratto.

Pertanto, è sulla base di tale argomentazione che la dottrina tende a riconoscere che il diritto alla rescissione non possa essere oggetto né di convalida, né di rinuncia, né di transazione.

Discorso in parte diverso dev’essere fatto per la rescissione ex art. 763 c.c.

A tale riguardo, infatti, non sussiste dubbio alcuno sull’inammissibilità della transazione, atteso che la stessa è sancita dall’art. 764, comma 2 c.c.

In tal caso il tenore letterale della norma è chiaro: l’azione di rescissione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine o è stata prevenuta una lite insorta a causa della divisione.

La transazione divisoria, appena esplicata, dev’essere tenuta ben distinta dalla cosiddetta divisione transattiva, cioè quando le parti operano la divisione sulla base delle loro quote e al contempo risolvono problemi relativi alle operazioni divisionali; in tale ipotesi, difatti, non è applicabile l’art. 764, comma 2 c.c.

Per quanto concerne, invece, la convalida o la rinuncia alla rescissione, che come anzidetto la legge non ammette con riferimento all’azione ex art. 1448 c.c., essa può al contrario essere accordata in tema di divisione.

Ebbene, se si riconosce che il divieto di cui all’art. 1451 c.c. è stato posto prevalentemente a tutela della parte lesa, la quale altrimenti potrebbe essere portata a convalidare o rinunciare alla recessione in ragione del suo permanere in uno stato di bisogno, ben si comprende allora come tale tutela sarebbe totalmente inutile in materia di divisione, attesa che lo stato di bisogno non rappresenta un elemento essenziale ai fini della rescissione ex art. 763 c.c.

Infine, considerato il divieto di convalida di cui all’art.1451 c.c., risulta opportuno soffermarsi altresì sull’unico rimedio giudicato idoneo dall’ordinamento ad evitare la rescissione: la riconduzione del contratto ad equità.

La relativa disciplina è dettata dall’art. 1450 c.c. secondo cui il contraente non leso può ovviare alla rescissione proponendo una modifica contrattuale idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni e, conseguentemente, la lesione della parte.

L’offerta altro non è che un atto unilaterale recettizio, il quale, ai sensi dell’art. 1334 c.c., produce i suoi effetti dal momento in cui lo stesso perviene a conoscenza del destinatario.

Dibattuto in dottrina è, tuttavia, la sua natura giuridica.

Secondo alcuni l’offerta si configura come una proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c. a cui deve necessariamente seguire l’accettazione della controparte qualora si voglia considerare validamente concluso il contratto.

Diversamente, altra parte della dottrina tende a considerare l’offerta un vero e proprio potere di modifica unilaterale, giustificato dal fatto che la stessa è volta a beneficiare la parte lesa eliminando l’iniquità contrattuale; tale tesi sarebbe peraltro corroborata dalla circostanza secondo cui qualora la congruità dell’offerta venga contestata sarà il giudice a pronunciarsi sulla questione.


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