Le attività investigative giudiziarie e stragiudiziali delle forze di pubblica sicurezza

Le attività investigative giudiziarie e stragiudiziali delle forze di pubblica sicurezza

La polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari è  coordinata, nell’attività investigativa, dal pubblico ministero.

Tra le attività della polizia giudiziaria, dietro autorizzazione del magistrato che per primo iscrive la notizia di reato nel registro, si annoverano: ispezioni su beni mobili e immobili, perquisizioni personali, sequestro del corpo del reato, intercettazioni ambientali.

Entro quarantotto ore dalla presentazione di una denuncia le forze di polizia devono riferire alla procura del luogo perché il magistrato di turno possa procedere con l’iscrizione della notizia di reato e avvii le indagini preliminari. Peraltro, se le forze dell’ordine sono rese edotte di un’ipotesi di reato ovvero ne vengono direttamente a conoscenza (ad esempio perché fuori servizio) sono obbligati a riferire all’autorità giudiziaria nel termine di quarantotto ore.

Come è noto, le forze dell’ordine possono svolgere anche attività investigativa autonoma per la prevenzione e la repressione di illeciti penali. In virtù della gerarchia di ogni amministrazione di polizia o armata, gli ufficiali apicali coordinano le indagini eseguite in autonomia attraverso la collaborazione dei sotto ufficiali. Se questi ultimi non adempiono all’ordine ricevuto, l’ufficiale di grado superiore impartirà il comando per iscritto. In tal caso, se il sotto ufficiale riterrà che quell’ordine è illecito penalmente potrà rifiutare di darvi esecuzione.

Si accenna, di seguito, ad alcune attività  stragiudiziali delle singole forze dell’ordine.

La Carta costituzionale, nell’articolo 17, garantisce la libertà di manifestare pacificamente e senza armi in luogo pubblico, ma è necessario che i cittadini diano preavviso di almeno tre giorni all’ autorità competente: sarà il Questore a disporre le misure utili a garantire la presenza di forze di polizia durante la manifestazione al fine di assicurare una riunione pacifica. Il Questore ha, infatti, il potere di ordinanza in merito alle manifestazioni o agli eventi che possano turbare l’ordine pubblico e stabilisce, pertanto, le modalità di svolgimento dei servizi e le forze da impiegare.

La persona residente sul territorio nazionale può essere sottoposta a controllo stradale dalle forze di polizia (Polizia di Stato o Guardia di Finanza) o dalla forza armata dei Carabinieri. Se gli ufficiali in servizio, all’esito del controllo, rilevano armi o sostanze stupefacenti o denaro di dubbia provenienza, procedono con l’arresto se sussistono gravi elementi a carico dell’individuo  ovvero il pericolo di fuga e riferiscono all’autorità giudiziaria non oltre quarantotto ore, previo sequestro del corpo del reato che sarà eventualmente convalidato dal magistrato di turno. Quest’ultimo all’esito dell’interrogatorio dell’ arrestato può, infatti, disporre il dissequestro dei beni e che l’individuo sia rimesso in libertà. Se  durante il controllo da parte degli ufficiali, la persona non si identifica ovvero fornisce dati falsi sulla propria identità si procederà penalmente per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Gli ufficiali che ricevono informazioni false sull’identità di una persona devono procedere con il fermo di indiziato conducendo il soggetto presso i locali della singola amministrazione per la sua identificazione.

In caso di flagranza di reato, gli ufficiali procedono a perquisizione quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona sono occultate cose e  procedono con l’arresto obbligatorio al fine di evitare che le cose siano occultate o distrutte: la ratio dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato consiste nell’evitare conseguenze ulteriori nocive per la collettività e l’occultamento ovvero la distruzione di cose che costituiscono il corpo del reato.

Peraltro, sia i reparti della Polizia di Stato sia della Guardia di Finanza sia dell’Arma dei Carabinieri possono svolgere attività investigative domiciliari previa autorizzazione del pubblico ministero, ovvero in autonomia su disposizione degli ufficiali apicali presso i luoghi di lavoro. In quest’ultimo caso, ad esempio, il Comandante regionale della Guardia di Finanza e il Comandante del reparto dei NAS, in autonomia investigativa, autorizzano l’accesso presso il titolare dell’azienda e l’eventuale sequestro probatorio dei beni illeciti ivi repertati.


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