Le condizioni dei migranti irregolari in Italia: il caso Khlaifia e il rapporto di Amnesty International sugli Hotspot

Le condizioni dei migranti irregolari in Italia: il caso Khlaifia e il rapporto di Amnesty International sugli Hotspot

Risultano sempre più frequenti, nei fatti di cronaca, le ondate di sbarchi di migranti irregolari presso le coste italiane, giunti spesso in condizioni di estrema indigenza su imbarcazioni fatiscenti, incapaci di contenere il sovrannumero di disperati soccorsi in mare e condotti presso i centri di identificazione e di accoglienza istituiti presso i principali punti di approdo, le cui condizioni di vivibilità sono state oggetto di analisi e di aspre critiche da parte di più associazioni internazionali preposte alla tutela dei diritti umani.

I fatti da cui ha preso origine il caso Khlaifia e altri c. Italia n. 16483/12, di cui la recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 15 dicembre 2016, sono legati proprio all’arrivo di migranti sulle coste siciliane nel 2011, in conseguenza dei gravi disordini politici dei quali erano a quel tempo teatro diversi Paesi nord-africani (cosiddetta “primavera araba”).

Nel caso di specie, i tre ricorrenti, cittadini tunisini, erano giunti nel Centro di soccorso e di prima accoglienza di Lampedusa, Contrada Imbriacola; le condizioni, a detta degli stessi, disumane e degradanti ivi presenti sono state causa della successiva rivolta sfociata nell’incendio scoppiato nel Centro.

I conseguenti danni causati alla struttura avevano, quindi, indotto le Autorità italiane a sistemare gli oltre mille migranti presenti sull’isola a Palermo, su tre navi attraccate al porto, per diversi giorni. Infine, dall’aeroporto palermitano, i migranti erano stati rimpatriati in Tunisia previo un sommario accertamento della loro identità avanti al console tunisino, in applicazione dell’accordo italo-tunisino del 5 aprile 2011.

Avuto riguardo alle circostanze di fatto, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 3 CEDU a causa delle condizioni in cui avevano vissuto sia nel Centro di accoglienza che nelle navi ormeggiate al porto di Palermo; violazione dell’art. 4 protocollo n. 4 CEDU per essere stati vittima di un’espulsione collettiva; violazione dell’art. 5 CEDU per l’illegittima privazione della libertà personale in mancanza di una effettiva giustificazione e per non aver avuto, altresì, la possibilità di contestare la legalità di tale trattamento; violazione dell’art. 13 CEDU perché, in considerazione dei precedenti profili di censura, i rimedi giurisdizionali interni sono risultati del tutto inefficaci.

La Grande Camera, in parziale riforma della pronuncia resa dalla seconda sezione, ha confermato la violazione dell’art. 5 ritenendo configurabile un’illegittima detenzione dei migranti trattenuti contro la loro volontà. Secondo le argomentazioni della Corte, pur riconducendo le misure adottate dalle Autorità nell’ambito di applicabilità della lettera f paragrafo 1 dell’articolo citato (detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione), rileva la mancanza di una normativa interna che preveda espressamente la possibilità di trattenere i migranti irregolari all’interno dei Centri di accoglienza; allo stesso modo anche l’accordo italo-tunisino dell’aprile 2011, sulla cui base erano stati eseguiti i rimpatri non conteneva alcun riferimento alla privazione di libertà.

Ed ancora, in assenza di elementi probatori atti a dimostrare la comunicazione di informazioni circa le modalità e la durata del trattenimento, la Corte accoglie gli ulteriori motivi di doglianza di cui all’ art. 5 CEDU sostenendo che dalla carenza informativa discende come logica conseguenza la violazione del diritto a un ricorso effettivo, rendendo superfluo accertare se i rimedi interni eventualmente esistenti ma non portati alla conoscenza dei migranti possedessero le caratteristiche per soddisfare i requisiti di tempestività ed efficacia di cui all’art. 5 paragrafo 4.

Di diverso avviso la Grande Camera, invece, per quanto attiene le condizioni disumane e degradanti presso il Centro di accoglienza ventilate dai ricorrenti e in prima istanza ritenute sussistenti dalla seconda sezione. La Corte, ripercorrendo l’iter giurisprudenziale sotteso all’art. 3 CEDU, ai fini della valutazione delle condizioni lamentate dalla parte attrice, fa leva sulla configurabilità di molteplici fattori la cui eventuale concomitanza renderebbe di fatto intollerabili le condizioni di vivibilità: il sovraffollamento (secondo una percentuale superiore al 75%), l’appartenenza ad una delle categorie vulnerabili (richiedenti asilo, anziani, bambini), la durata del trattenimento (3 – 4 giorni nel caso di specie), il ricorso a violenze e maltrattamenti (del tutto assenti).

Ebbene, alla luce dei parametri richiamati, la Corte rigetta il motivo di doglianza sostenendo che il trattamento subìto dai ricorrenti non abbia raggiunto quella minima soglia di gravità necessaria per la declaratoria della violazione, sia presso il Centro di accoglienza che, in fase successiva, presso le navi ove erano stati ospitati.

Per quanto riguarda l’espulsione collettiva di cui la presunta violazione dell’art. 4 protocollo n. 4 CEDU, la Corte, rigettando il suddetto motivo di doglianza, osserva come la normativa “non implica in ogni circostanza un vero e proprio diritto ad un colloquio individuale, ma solo che allo straniero venga offerta una possibilità reale ed effettiva di far valere gli argomenti contrari all’espulsione, e che questi siano esaminati in modo adeguato dalle autorità. Possibilità che, oltre che durante il soggiorno nel centro di Lampedusa, sarebbe stata fornita anche nel corso dell’incontro con il console tunisino.” (1)

D’altronde i ricorrenti non hanno fornito elementi, in sede giudiziale, atti a comprovare che, a fronte di un eventuale esame individuale, avrebbero ottenuto la sospensione dell’espulsione e la permanenza in Italia.

Proprio in considerazione dell’assoluta mancanza di alcun organo cui i migranti avrebbero potuto indirizzare doglianze relative alle condizioni del trattenimento, la Corte conferma la violazione dell’art. 13 CEDU (inefficacia dei rimedi giurisdizionali interni) in riferimento all’art. 3 CEDU; esclude, invece, la violazione dell’art. 13 in riferimento all’art. 4 prot. 4 CEDU rilevando la sussistenza di idonei sistemi di tutela interni rappresentati dal ricorso al Giudice di Pace competente a disporre la sospensione dei provvedimenti di respingimento, valutato il rischio di maltrattamenti o di danno alla persona derivanti dal rimpatrio.

Infine, la questione relativa alla presunta violazione dell’art. 13 in riferimento all’art. 5 CEDU appare non configurabile poiché lo stesso art. 5 al paragrafo 4 prevede un vincolo procedurale capace di approntare un sistema di tutela identico a quello stabilito dall’art. 13 CEDU. La Corte, qualificando come lex specialis l’art. 5 paragrafo 4 rispetto all’art. 13 CEDU, esclude l’applicabilità del disposto normativo da ultimo citato.

La pronuncia della Grande Camera, pur modificando parzialmente l’esito della sentenza dell’1 settembre 2015 della sezione semplice, conferma l’esistenza in Italia di un sistema privo di qualsivoglia base legale e, dunque, allo stato dei fatti, illegittimo e contrario all’art. 13 della Costituzione, tramite il quale i migranti in arrivo sulle coste italiane sono privati della libertà personale al momento dello sbarco sul territorio nazionale, prima ancora che sia applicabile il regime giuridico previsto dalla legge per i migranti irregolari o che sia valutato il diritto degli stessi di richiedere la protezione internazionale.

La detenzione illegale dei migranti, lungi dal trovare fonte normativa, si è, invece, tradotta nel cosiddetto approccio Hotspot, adottato dall’Italia nel quadro delle azioni immediate previste dall’Agenda europea per le migrazioni (Circ. Min. Interno 06.10.15), ha l’obiettivo di canalizzare i flussi migratori in arrivo in determinati porti al fine di identificare e fotosegnalare i migranti e operare quindi la distinzione tra migranti c.d. economici e richiedenti asilo; un sistema di recente formazione che, occorre ricordare ancora una volta, è sorto nel totale vuoto legislativo nazionale.

Secondo il rapporto datato 3 novembre 2016 di Amnesty International sugli Hotspot in Italia (2), presso tali centri vengono quotidianamente e costantemente commesse gravissime violazioni dei diritti umani a partire dalla fase di identificazione.

Tra il 2015 e il 2016, la polizia italiana ha fatto ricorso a metodi violenti per costringere le persone a fornire le impronte digitali, incluso l’uso di forza fisica e la detenzione prolungata. Di seguito la testimonianza di Castro, 19 anni, scappato dal Darfur e arrivato in Italia nel mese di luglio del 2016:

“Sono arrivato con un’imbarcazione dalla Libia, una grande nave tedesca è venuta a soccorrerci. Ci ha portato al porto di Bari…poi a gruppi di 22 siamo stati portati con un autobus in un ufficio di polizia. Ci sono voluti circa 45 minuti… la polizia ci ha chiesto di dare le impronte digitali. Mi sono rifiutato, come tutti gli altri, comprese alcune donne. Dieci poliziotti sono arrivati e mi hanno preso per primo, mi hanno picchiato con un manganello sia sulla schiena sia sul polso destro. Nella stanza c’erano 10 poliziotti, tutti in divisa. Alcuni mi tenevano la mano dietro, alcuni mi tenevano la faccia. Hanno continuato a colpirmi per forse 15 minuti. Poi hanno usato un manganello elettrico, l’hanno messo sul mio petto e mi hanno dato una scarica. Sono caduto, potevo vedere ma non riuscivo a muovermi. A quel punto mi hanno messo le mani nella macchina. Dopo di me, ho visto altri migranti venire picchiati con il manganello. Poi un altro uomo mi ha detto che anche a lui avevano dato la scarica elettrica sul petto. Poi mi hanno semplicemente lasciato per strada, mi hanno detto che potevo andare dove volevo. Sono rimasto lì tre giorni, senza quasi riuscire a muovermi.”

Dall’elevato numero di testimonianze contenute nel rapporto di Amnesty International si evince come l’episodio di cui è stato vittima Castro non risulta essere affatto isolato e il ricorso a vere e proprie “squadre” di agenti pronti ad utilizzare manganelli o manganelli elettrici appare un modus operandi piuttosto comune anche nei riguardi di minori (3).

Si segnalano, ancora, l’uso eccessivo della forza fisica per ottenere le impronte e la detenzione prolungata ed arbitraria presso gli Hotspot a scopo intimidatorio. Nessuno degli intervistati, tuttavia, ha denunciato gli abusi subìti sia per mancanza di fiducia sia perché ciò impedirebbe loro di spostarsi in altri Paesi.

Ulteriori profili di criticità del sistema denunciato da Amnesty International, in fase di identificazione, riguardano l’indebito potere, non stabilito da nessuna normativa, delle forze di polizia in ordine all’individuazione dei richiedenti asilo, consistenti in interrogatori effettuati immediatamente dopo lo sbarco, spesso su individui in comprensibile stato confusionale, nonché la carenza di informazioni legali circa la durata del trattenimento e il proprio status ovvero in relazione alla procedura di richiesta d’asilo; carenza informativa che, come nel caso Khlaifia sopra esaminato, legittima la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ad accogliere i motivi di doglianza lamentati.

Sulla scorta delle pressioni di derivazioni comunitaria, molteplici sono stati i decreti di respingimento sinora emessi, anche collettivi, comunemente definiti “dei sette giorni”, termine entro cui deve aver luogo l’allontanamento dal territorio dello Stato ovvero la presentazione del ricorso. Spesso, in esito ai decreti di respingimento, i migranti vengono condotti presso le stazioni ferroviarie dove vengono abbandonati a loro stessi, privi di una qualche forma di assistenza. Di seguito la testimonianza di Batch, scappato dal Gambia e destinatario di un provvedimento di espulsione:

“Ce l’hanno dato senza altre spiegazioni, lo abbiamo letto. Poi ci hanno portato in pullman alla stazione ferroviaria, ci hanno detto ‘andate’ e sono andati via. Siamo rimasti lì, un uomo ci ha detto di chiamare la polizia. Così abbiamo fatto e i poliziotti ci hanno consigliato di andare a Palermo. Chiedevamo solo un posto dove dormire, ci hanno detto di dormire alla stazione. Il giorno dopo, sono arrivato a Palermo…Abbiamo presentato ricorso contro il decreto di respingimento, che è stato sospeso da un giudice. Così a fine gennaio sono andato alla polizia per presentare domanda d’asilo, ma mi hanno fissato un appuntamento solo per il 25 marzo.” (4)

Il rapporto menzionato è stato preso in visione dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato il 15 novembre scorso ed Amnesty International preme per un incontro col Ministro dell’Interno tuttora disatteso.

Il Capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Viminale ha descritto la documentazione prodotta come un insieme di “cretinaggini” e di “falsità” costruite a Londra e non in Italia.

Anche il capo della polizia Franco Gabrielli smentisce Amnesty: “Le informazioni di cui si avvale il rapporto fanno riferimento a presunte testimonianze raccolte in forma anonima di migranti che non risiedevano in alcun hot spot. Pertanto, a tutela dell’onorabilità e della professionalità dei tanti operatori di polizia che con abnegazione e senso del dovere stanno affrontando da lungo tempo questa emergenza umanitaria, smentisco categoricamente che vengano utilizzati metodi violenti sui migranti sia nella fase di identificazione che di rimpatrio”. (5)

Di certo, il rapporto dell’associazione apre verso terribili realtà di cui si attende una chiara e precisa risposta degli organi istituzionali. Sul sito dell’ADIF (Associazione Diritti e Frontiere) (6) si segnalano le numerose associazioni firmatarie delle istanze poste da Amnesty.

Senza dubbio urge un intervento normativo che disciplini un intero settore di aiuti umanitari totalmente fuori dall’orbita del diritto nazionale. Insomma, resta un inquietante interrogativo di fondo: cosa fa il Legislatore?


[1] Andrea Giliberto, “La pronuncia della Grande Cameradella Corte EDU sui trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa nel 2011, su Diritto Penale Contemporaneo, 23 dicembre 2016, consultabile su http://www.penalecontemporaneo.it/d/5123-la-pronuncia-della-grande-camera-della-corte-edu-sui-trattenimenti-e-i-conseguenti-respingimenti-di

[2] Per una lettura integrale del rapporto si rinvia al sito ove è possibile il download gratuito in formato pdf: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/hotspotitalia.pdf

[3] Numerose le testimonianze contenute nel rapporto, pp. 16 -23

[4] p. 43

[5] Il Fatto Quotidiano, “Migranti, Morcone: “Rapporto Amnesty su abusi in Italia? Cretinaggini”. Ue: “Nessuna violazione”, 3 novembre 2016 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/03/migranti-morcone-rapporto-amnesty-su-abusi-in-hotspot-italiani-cretinaggini-ue-nessuna-violazione/3166022/

[6] http://www.a-dif.org/la-verita-sul-sistema-hot-spot-violazioni-e-illegalita-a-lampedusa/


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Marco Testai

Dottore in Giurisprudenza nell'A.A. 2012/2013 con la tesi di Laurea in diritto penale sul sequestro di persona ottenendo il voto di 110/110, ha intrapreso l'attività di pratica forense presso lo Studio Legale dell'Avv. Marco Verghi ultimata nel 2015.

Articoli inerenti