Le condizioni di procedibilità nel diritto militare, in particolare l’art. 260 c.p.m.p.

Le condizioni di procedibilità nel diritto militare, in particolare l’art. 260 c.p.m.p.

La richiesta di procedimento è l’atto con cui l’autorità pubblica chiede l’instaurazione di un procedimento penale per l’accertamento di un determinato reato. Essa è disciplinata dall’art. 260 c.p.m.p.

La ratio di tale norma è riconducibile alla mancata previsione nei Codici Militari della perseguibilità dei reati da parte della persona offesa. Si ritiene, infatti, che l’azione penale militare sia diretta in via esclusiva a tutelare il servizio e la disciplina militare oltre all’interesse dello stato e perciò si esclude che il suo esercizio possa dipendere dalla persona offesa o da quella danneggiata.

Per questi motivi, l’art. 260 del c.p.m.p. prevede che i reati per i quali la legge stabilisce la pena non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione militare, sono puniti a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole.

La facoltà di procedimento di cui all’art. 260 spetta esclusivamente al comandante di Corpo di appartenenza organica anche quando il militare sia temporaneamente aggregato presso altro corpo. Ciò comporta, quindi, che la sottoscrizione della predetta richiesta da parte del Comandante interinale renda illegittimo l’intero procedimento.

Si sottolinea, inoltre, che nel diritto militare non è preclusa la richiesta di procedimento penale da parte del Comandante di corpo quando, per lo stesso fatto, sia già stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

La Corte Costituzionale, nella sent. n. 406/2000, ha ritenuto, infatti, che “la consegna di rigore non ha un contenuto afflittivo omologo alla sanzione penale in quanto, lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale, essa si traduce in un mero obbligo giuridico di rimanere, fino a 15 giorni, entro un apposito spazio militare o nel proprio alloggio”.

La richiesta di procedimento non necessita di motivazione, in quanto, secondo la dottrina e pacifica giurisprudenza, è atto di natura processuale e pertanto è sottratta all’applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 (non è richiesta “la motivazione”) ed è irrevocabile (art. 129 c.p.).

La richiesta deve essere proposta da:

  • il Ministro, da cui il militare dipende per reati militari espressamente indicati (ad esempio, quelli commessi in territorio estero, al di fuori dei casi di occupazione, soggiorno o transito delle Forze armate dello Stato);

  • il Comandante di corpo o di altro Ente superiore, per i reati di danneggiamento di edifìci militari e di distruzione o deterioramento di cose mobili militari e per tutti gli altri reati militari per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (ad esempio, allontanamento illecito, omessa presentazione in servizio, lesioni personali lievi).

Il termine di presentazione è quello di un mese dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto. La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta.

La richiesta di procedimento non va confusa, inoltre, con la denuncia, cioè con la comunicazione di reato.

Si ricordi, infatti, che anche se il Comandante decida di procedere solo disciplinarmente, deve darne ugualmente comunicazione alla Procura Militare, sussiste, come detto, l’obbligo della comunicazione di reato.

ll Comandante di corpo ha, quindi, il potere discrezionale, circa il perseguimento della via disciplinare o di quella penale davanti al Giudice militare, per le fattispecie di reati militari punibili con un massimo di 6 mesi di reclusione.

La mancata richiesta di procedimento, nei casi in fattispecie, determina l’archiviazione dei procedimenti penali avviati dalla Procura Militare in base alla sola segnalazione di reato.

Per concludere, possiamo dire che la richiesta di procedimento si applica a quei reati militari “minori” che, a causa della scarsa rilevanza dell’interesse militare leso, sono perseguiti penalmente solo a richiesta dal Comandante di Corpo.

La pena che deve essere considerata ai fìni dell’applicazione dell’istituto è quella edittale, senza tener conto dell’aumento o della diminuzione derivanti da circostanze aggravanti o attenuanti, salvo che, per effetto della circostanza, 1a pena sia determinata dalla legge in modo autonomo.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Antonella Votta

Roma
Avvocato del Foro di Roma Collaboro con lo Studio Legale Daidone in Roma. Svolgo attività di sportello legale presso l'associazione dei consumatori CODICI. Mediatrice, esperta in ADR e appassionata di comunicazione efficace.

Articoli inerenti