Le donazioni indirette: casistica e recente giurisprudenza

Le donazioni indirette: casistica e recente giurisprudenza

Sommario: 1. Le liberalità non donative – 2. Donazioni indirette: definizione e casistica – 3. Ipotesi dubbie di donazione indiretta

1. Le liberalità non donative

Il concetto di liberalità comprende non soltanto la donazione tipica prevista e disciplinata dagli artt. 769 e ss c.c. ma si estende anche a tutta una serie di atti che producono i medesimi effetti della donazione (il depauperamento del donante con il conseguenziale arricchimento del donatario) pur non costituendo donazioni sotto l’aspetto tecnico-giuridico.

Nell’alveo delle liberalità non donative la figura socialmente e giuridicamente più rilevante è quella della c.d. donazione indiretta. Ma la categoria non si esaurisce con essa: vi rientrano, infatti, anche le liberalità d’uso – per tali intendendosi le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi, come ad esempio le mance lasciate ai camerieri ovvero i premi fuori contratto elargiti ai dipendenti di una società in occasione delle festività natalizie – ed anche la costituzione del fondo patrimoniale con beni di proprietà di un terzo o di uno solo dei coniugi.

Il nostro legislatore parla espressamente le liberalità non donative e lo fa attraverso due disposizioni:

– Art. 809 c.c., rubricato “Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità”, il quale estende a tali liberalità le disposizioni che il legislatore detta per la donazione tipica, in particolare la disciplina afferente la revocazione delle donazioni per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli e quella relativa alla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Benché non espressamente previsto nel suddetto articolo, si ritiene che anche le liberalità non donative possano essere soggette ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e che dalle stesse, al pari della donazione tipica, sorga l’obbligo a carico del donatario di prestare gli alimenti al donante ai sensi dell’art. 437 c.c. Balza agli occhi – ed è questo il tratto saliente della disciplina oggetto del presente articolo – il mancato richiamo, nell’art. 809 c.c., alla forma solenne propria della donazione: come appresso si avrà modo di evidenziare, infatti, le liberalità non donative non richiedono la forma (atto pubblico in presenza di due testimoni) prescritta ai sensi dell’art. 782 c.c. per le donazioni tipiche; per esse è sufficiente il rispetto del requisito formale dell’atto di cui le parti si avvalgono per produrre i medesimi effetti scaturenti da una donazione.

– Art. 737 c.c., rubricato “Soggetti tenuti alla collazione”, il quale estende l’applicabilità dell’istituto della collazione non solo alle donazioni “dirette” ma anche, come testualmente asserito, a quelle “indirette”.

2. Donazioni indirette: definizione e casistica

La teoria ad oggi prevalente qualifica le donazioni indirette come collegamenti negoziali. In particolare, si rinviene in tali fattispecie l’esistenza di due negozi diversi, tra loro collegati: l’uno (negozio-mezzo), produttivo degli effetti normali, prescelto dalle parti quale strumento per il raggiungimento dell’ulteriore risultato; l’altro, accessorio e integrativo, intimamente connesso al primo, con il quale le parti, d’accordo tra loro, colmano la differenza tra il risultato del negozio-mezzo e lo scopo ulteriore da loro voluto. In sintesi: il negozio indiretto (nel caso de quo la donazione indiretta) non sarebbe ne il primo ne il secondo negozio, ma il frutto della loro combinazione.

a) Acquisto di bene immobile con denaro altrui

L’esempio di scuola è quello del genitore che versa il corrispettivo per l’acquisto del bene immobile intestandolo al figlio. Secondo giurisprudenza consolidata questa ipotesi configura una donazione indiretta (del bene immobile e non del denaro utilizzato per acquistarlo) fatta dal genitore in favore del figlio intestatario. In tal caso la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario producendo, indirettamente, gli effetti tipici della donazione. Si configura, quindi, una donazione indiretta che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita, come detto, viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (Cass. n. 1986/2016). Peraltro, si ha donazione indiretta anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, dovendosi in tal caso individuarsi l’oggetto della liberalità nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Cass. n. 10759/2019).

b) Negotium mixtum cum donatione

Il caso largamente più diffuso del negotium mixtum cum donatione (che rientra nell’alveo delle donazioni indirette) è l’ipotesi di vendita di un bene ad un prezzo volutamente inferiore di gran lunga rispetto al prezzo di mercato (si pensi alla vendita di un immobile di valore pari a €. 500.000,00 che viene venduto ad un prezzo di €. 100.000,00). Tuttavia, perché si configuri una donazione indiretta, è necessaria non solo una evidente ed effettiva sproporzione tra le prestazioni, ma anche la consapevolezza, da parte dell’alienante, dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all’arricchimento della controparte acquirente (Cass. n. 10614/2016). Nel negotium mixtum cum donatione, quindi, deve prevalere l’intento liberale, altrimenti si verserebbe comunque nell’ambito della compravendita vera e propria, nella quale una sproporzione di non significativa entità costituisce un elemento privo di rilevanza giuridica, tenuto conto del fatto che il legislatore si preoccupa dello squilibrio delle prestazioni solo in determinate ipotesi, come nei casi di contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno, dove la sproporzione esorbita dall’alea normale del negozio per via di fattori che minano la libera autodeterminazione del contraente e la lucida contrattazione dello stesso. Se, invece, il prezzo convenuto tra le parti è irrisorio (quindi talmente basso da non poter costituire neppure elemento costitutivo della vendita), si versa nella diversa ipotesi di vendita dissimulante una donazione, della quale tratteremo a breve. In ogni caso il negotium mixtum cum donatione, costituendo una donazione indiretta, non richiede la forma dell’atto pubblico richiesta per la donazione, essendo invece sufficiente la forma prescritta per lo schema negoziale adottato.

c) Cointestazione di conto corrente, a firma e disponibilità disgiunte, con versamento da parte di uno solo dei cointestatari

L’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari può essere qualificata come una donazione indiretta purché sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al tempo della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 4682/2018). Un problema può porsi laddove la cointestazione venga effettuata in considerazione del convincimento, da parte del donante, che il donatario-beneficiario si prenderà cura del donante stesso. Tale circostanza, però, non può valere a qualificare l’operazione come una donazione rimuneratoria (per tale intendendosi la donazione effettuata per gratitudine o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione): in primo luogo, infatti, il prendersi cura di un proprio parente (ove tra i cointestatari sussista un rapporto di parentela) costituisce un dovere di solidarietà sociale costituzionalmente previsto all’art. 2 Cost.; in secondo luogo, la dottrina tende a negare l’ammissibilità di una donazione rimuneratoria fatta per “gratitudine futura”, ossia per i servizi che – si presume – verrano resi dal donatario. Le differenze dell’una piuttosto che dell’altra qualificazione sono notevoli: la donazione rimuneratoria richiede la forma solenne della donazione tipica ma non è revocabile per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, mentre la donazione indiretta, come detto più volte, non presuppone la forma della donazione ma è comunque revocabile, al pari di quest’ultima, sia per ingratitudine che per sopravvenienza di figli.

d) Attribuzioni tra coniugi in regime di comunione legale dei beni

Quando il coniuge in regime di comunione legale dei beni acquista un bene mediante il prezzo della vendita di suoi beni personali o con il loro scambio (c.d. beni personali per surrogazione ex art. 179, lett. f, c.c.) e omette, a scopo donativo, di rendere la dichiarazione della provenienza personale del corrispettivo, il bene acquistato cade in comunione legale e si realizza una donazione indiretta. Il carattere liberale dell’operazione, invece, è da ritenersi escluso laddove il coniuge acquisti il bene mediante i propri redditi personali, i quali sono destinati a cadere nella c.d. comunione de residuo.

e) Contratto a favore di terzo ed adempimento del terzo

La principale figura di negozio che produce effetti diretti nei confronti del terzo è il contratto a favore di terzo, ammesso e disciplinato dal legislatore come figura generale agli artt. 1411 ss. c.c. Tale contratto si ha quando uno dei contraenti (promittente) si obbliga in confronto dell’altro (stipulante) ad eseguire una prestazione in favore di un terzo. Esso non ha una causa costante, perché non è altro che un ordinario tipo di contratto (vendita, permuta, locazione, etc.), munito di una clausola accessoria che determina la deviazione degli effetti a favore di un soggetto diverso rispetto alle parti contraenti. Il contratto a favore di terzo configura nella sua fattispecie tipica un’ipotesi di negozio indiretto, perché in esso bisogna distinguere una causa interna, quella propria del contratto che si conclude, ed una esterna, quella relativa all’attribuzione fatta al terzo. Se questa seconda causa consiste nell’arricchimento del beneficiario, ricorrerà la figura della donazione indiretta tra stipulante e beneficiario medesimo.

Come è noto, l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo non obbligato, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Anche qui può individuarsi una causa interna (la realizzazione dell’interesse del creditore) ed una causa esterna che riguarda i rapporti tra terzo e debitore. Qualora l’adempimento del terzo (negozio-mezzo) abbia lo scopo di beneficiare il debitore, ricorrerà una ipotesi di donazione indiretta.

f) Rinuncia

La rinuncia viene definita come il negozio giuridico con il quale il titolare del diritto soggettivo dismette il diritto stesso senza trasferirlo ad altri. La figura più importante è la remissione del debito (art. 1236 c.c.), che dalla dottrina prevalente viene considerata una vera e propria rinuncia al credito. Non v’è dubbio che con tale istituto si vuole, nella stragrande maggioranza dei casi, raggiungere il medesimo scopo della donazione, tant’è che una parte della dottrina più risalente ha sostenuto che la remissione costituisca sempre e tipicamente una donazione (Pellegrini, Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, in Comm. Cod. Civ., I libro, Firenze, 1948, 133). In realtà la donazione (indiretta) ricorre solo quando il remittente vuole anche avvantaggiare il debitore: infatti, non può escludersi che si possa rimettere il debito altrui per altri scopi, ad esempio per ragioni fiscali. Altri casi analoghi possono concernere, ad esempio, la rinuncia alla propria quota di proprietà su un determinato bene, ovvero la rinuncia ad un diritto reale di godimento.

3. Ipotesi dubbie di donazione indiretta

a) Vendita dissimulante una donazione

Nel caso in cui due parti convengano il trasferimento di un bene con l’accordo di non effettuare alcun passaggio di denaro e, dunque, senza prevedere il pagamento del prezzo si ricade non già in una donazione indiretta, quanto piuttosto nella diversa fattispecie della vendita dissimulante una donazione. L’esempio di scuola è rappresentato dalla vendita dell’immobile da padre a figlio senza pagamento del prezzo. E’ evidente che, in tal caso, alle spalle della vendita si cela una vera e propria donazione, in quanto le parti hanno voluto esteriorizzare un contratto di compravendita ma la reale intenzione espressa nell’accordo simulatorio interno al negozio è quella di produrre gli effetti di una donazione (arricchimento del donatario a fronte del depauperamento del donante). Nello specifico si tratta di una simulazione relativa, la quale si differenzia dalla simulazione assoluta perché con quest’ultima le parti pongono in essere un negozio con l’accordo di non mutare la situazione giuridica preesistente ad esso, mentre con la prima intendono dar vita ad un negozio con l’intenzione sottesa di produrre, in realtà, gli effetti di un altro negozio, diverso da quello esteriorizzato. Perché la fattispecie negoziale realmente voluta – mascherata in quella che appare all’esterno – possa produrre effetti tra le parti è necessario che ne rispetti i requisiti di forma e di sostanza (questo significa che se le parti hanno voluto porre in essere una donazione, la vendita che la maschera deve rispettare i requisiti di forma – oltre che di sostanza – della donazione). In caso di vendita dissimulante una donazione le conseguenze sul piano giuridico-processuale sono assai diverse da quelle scaturenti dalle donazioni indirette: mentre la donazione indiretta può essere revocata per ingratitudine e per sopravvenienza di figli e può essere ridotta dai legittimari lesi o pretermessi, ovvero sottoposta a revocatoria ex art. 2901 c.c. da parte dei creditori, la vendita dissimulante una donazione può essere impugnata solo con l’azione di simulazione o, parimenti alla donazione, con l’azione ex art. 2901 c.c. Vediamo dette azioni più nel dettaglio:

– L’azione di simulazione può essere esperita sia dagli eredi che dai creditori. In essa acquista notevole rilevanza il peculiare regime probatorio. Se la domanda è proposta dagli eredi o da una delle parti contraenti, la simulazione deve essere provata attraverso la controdichiarazione, che è il documento scritto nel quale è consacrato l’accordo simulatorio; la prova testimoniale non è ammessa, salvo nel caso in cui sia stata smarrita senza colpa la controdichiarazione ovvero si agisca per far valere l’illiceità del negozio. Viceversa, se la domanda è proposta dai creditori, dai terzi e dagli eredi legittimari, la simulazione può essere provata con qualsiasi mezzo (dimostrando ad esempio il mancato passaggio di denaro ovvero i rapporti di parentela tra le parti, etc.). E’ bene ricordare che detta azione, se finalizzata a far accertare una simulazione relativa, soggiace al termine prescrizionale ordinario decennale ed in tal caso l’accoglimento “disvela” il negozio realmente voluto dalle parti; se finalizzata, invece, a far accertare una simulazione assoluta, l’azione è imprescrittibile e l’accoglimento della stessa determina la nullità del negozio.

– L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere esperita dai creditori a salvaguardia della garanzia costituita dal patrimonio del debitore. In tal caso il regime probatorio è più gravoso rispetto a quello previsto in caso di revocatoria di una donazione indiretta. Perché? Per la revocazione di atti a titolo gratuito (come la donazione, sia pure indiretta), l’attore deve unicamente provare il c.d. eventus damni (ossia il carattere pregiudizievole per le ragioni creditorie dell’atto posto in essere del debitore) e la sola c.d. scientia fraudis del debitore (vale a dire la consapevolezza di quest’ultimo della diminuzione della garanzia generica del creditore causata dall’atto oggetto dell’azione). Viceversa, per la revocazione di atti a titolo oneroso (come la vendita dissimulante una donazione), oltre ai suddetti presupposti, è necessario altresì dimostrare il c.d. consilium fraudis, per tale intendendosi la consapevolezza anche del terzo acquirente del carattere pregiudizievole – per le ragioni creditorie del debitore – dell’atto posto in essere con quest’ultimo.

b) Liberalità effettuate attraverso titoli di credito (o con mezzi analoghi)

Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore (per tali donazioni, infatti, la legge non prescrive alcun requisito formale), perché realizzato non tramite una operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante una intermediazione gestoria dell’ente creditizio. Infatti, l’operazione bancaria tra il donante e il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro (Cass. S.U. n. 18725/2017).

c) Rendita vitalizia impropria (o contratto di mantenimento)

Il contratto di mantenimento si differenzia dal contratto tipico di rendita vitalizia disciplinato dall’art. 1872 c.c. per il carattere più marcato dell’alea (che assurge ad elemento essenziale di tali fattispecie negoziali), correlata non solo alla durata della vita del beneficiario, ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni assistenziali che connotano il contratto, le quali sono suscettibili di modificarsi secondo i bisogni del beneficiario, nonché in relazione all’età dello stesso ed al suo stato di salute. Possiamo esemplificare le due tipologie di contratto: la rendita vitalizia si ha quando una parte si obbliga ad effettuare una prestazione periodica per tutta la vita del vitaliziato (che può consistere anche nel pagamento di una somma di danaro da corrispondere periodicamente) quale corrispettivo della vendita di un immobile o della cessione di un capitale; il contratto di mantenimento, invece, si ha quando una parte si obbliga a fornire prestazioni alimentari e assistenziali per tutta la vita del vitaliziato quale corrispettivo della vendita di un immobile o della cessione di un capitale. Il contratto di mantenimento si differenzia dalla donazione in virtù dell’alea che lo caratterizza. Difatti, è ben possibile che il valore dell’immobile non sia perfettamente corrispondente al valore delle prestazioni alimentari e assistenziali rese dal vitaliziante. Tuttavia, se tra le prestazione sussiste una sproporzione talmente marcata da recidere l’alea del contratto, ciò vale a ricondurre la fattispecie negoziale nell’ambito delle donazioni tipiche, ed in particolare nelle donazioni modali (gravate da onere). Sempre che, inutile dirlo, sussista l’animus donandi, altrimenti il contratto sarebbe nullo per mancanza dell’alea. E’ bene precisare che alle donazioni modali si applicano le norme previste per la donazione tipica e, dunque, anche la prescrizione della forma solenne.

d) Comodato

Secondo l’opinione prevalente in dottrina ed avallata da recente giurisprudenza (Cass. n.27259/2017), in tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi – da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato – non è qualificabile come donazione (e quindi non è operazione soggetta a collazione), atteso che l’utilità per il comodatario consiste nell’uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l’obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono evidentemente incompatibili con l’illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione. Di conseguenza, le fattispecie configuranti il contratto di comodato esulano da qualsivoglia discorso afferente le donazioni.


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