Le “eterne” buche di Roma: responsabilità e risarcimento danni

Le “eterne” buche di Roma: responsabilità e risarcimento danni

Come se ci trovassimo a seguire un interminabile serial televisivo del quale siamo vittime senza scampo, ogni giorno leggiamo articoli sui giornali nazionali o locali che si occupano della cronaca di Roma, incentrati sulle drammatiche condizioni in cui versa il manto stradale della capitale, oppure ci imbattiamo in denunce più o meno colorite di persone che danno sfogo alla frustrazione che la situazione genera, sui maggiori Social web.

Chi vive questa città (ora a quanto pare meno eterna di quanto non ci si sia vantato in passato), sia in modo continuo in quanto residente o frequentante abituale sia in modo temporaneo in quanto turista, non manca di porsi lo stesso identico quesito e cioè “a chi deve essere ragionevolmente e logicamente attribuita la responsabilità di questa situazione?”. Ed ancora, “il Comune, come Istituzione, quanto è consapevole della sua implicazione diretta con riguardo agli incidenti stradali o ai danni ai veicoli ed alle conseguenze che patiscono persone e cose per la trascuratezza della attività di manutenzione delle strade?”

Come ormai ben sappiamo le denunce fioccano a ripetizione ogni giorno a scandire un interminabile rosario di eventi negativi generati da buche sparse per le strade come trappole di un campo minato -spesso veri e propri crateri- che fanno sembrare la rete viaria di Roma più un suolo lunare o per chi preferisce una metafora alimentare, una indigesta groviera, piuttosto che quello che dovrebbe in realtà essere e cioè il sistema di viabilità di una città all’altezza del suo nome e della sua importanza nel panorama delle metropoli mondiali.

Il dissesto stradale dunque finisce puntualmente nelle aule di giustizia contribuendo ad aumentare il già pesantissimo carico di lavoro del corpo giudicante.

E’ inevitabile giungere alla conclusione come sia proprio la cattiva od addirittura omessa manutenzione ordinaria e preventiva del manto stradale che provoca la formazione delle tanto temute buche, le quali costituiscono un pericolo costante per ogni veicolo a quattro o due ruote, comprese ovviamente le biciclette.

E’ difatti onere del proprietario della strada che ne ha la custodia, l’esercitare quella doverosa diligenza manutentiva, anche e forse soprattutto preventiva, idonea ad evitare eventi che possano rivelarsi pregiudizievoli per la fruizione in  sicurezza della stessa.

Tale principio trova in effetti pieno riscontro nell’art. 2051 cc, in forza del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, deve essere inteso come l’evento atto ad interrompere il nesso causale tra la cosa tenuta in custodia ed il danno patito da terzi in ragione della condizione in cui versa la cosa custodita.

Solo se il danno è stato, quindi, procurato da un evento improvviso, imprevisto ed imprevedibile può considerarsi affrancata la responsabilità del custode.

Si deduce, di conseguenza, che il caso fortuito consiste in tutto ciò che non dipende dalla volontà o dall’incuria o dall’inadempienza del custode e che non è da questi evitabile né prevedibile.

Va da se però che risulta essere alquanto difficile individuare, nella problematica materia delle “buche stradali”, il caso fortuito idoneo ad esentare da responsabilità il custode cui spetta la gestione e corretta manutenzione delle strade cittadine.

La materia è molto controversa, si pensi a titolo esemplificativo, ad una improvvisa voragine che si apre sull’asfalto e che trascina dentro di se tutto ciò che in quel preciso istante si trova in quel punto, in questo caso il Comune gestore e custode del tratto stradale, potrebbe, ad una prima superficiale analisi, considerarsi mallevato in quanto si trova nella impossibilità sia di prevedere l’evento che di governare  tempestivamente la situazione di pericolo associata.

Non sono però singolari o remoti i casi in cui un tale accadimento non si sarebbe verificato qualora la realizzazione della pavimentazione stradale fosse avvenuta adottando e rispettando i canoni della buona ingegneria in fase di progetto e di verifica geologica necessari per l’esecuzione di un’opera secondo le corrette regole dell’arte.

Di più, se al momento della realizzazione del manto stradale venisse garantita la corretta composizione, dimensionamento e corretta posa dei diversi strati e substrati che lo compongono (base, binder e tappeto d’usura), attraverso la scelta di materiali idonei e di qualità in grado di durare nel tempo e di sopportare il continuo passaggio di veicoli compresi i mezzi pesanti come avviene normalmente sulle strade ad alto tasso di transito (tutti accorgimenti che il Comune come custode dovrebbe imporre alle varie società addette alla progettazione e materiale esecuzione dei lavori su strada per suo conto), il problema dell’usura dell’asfalto sarebbe di certo ridimensionato.

Va però osservato come, per quanto riguarda l’eventuale risarcimento dei danni cagionati dalla cattiva gestione e manutenzione delle strade, una parte della giurisprudenza si sia orientata nella direzione di ritenere che la concessione dello stesso debba essere limitato a quei danni scaturiti da situazioni di pericolo non facilmente evitabili dai guidatori utilizzando l’ordinaria diligenza di guida, situazioni che si riassumerebbero quindi, in sintesi, nel riconoscimento del fatto di non essere evitabili in quanto rappresentabili sotto le definizioni di “insidie o trabocchetti”.

Tale sarebbe, a mero titolo di esempio, una buca o ad un dissesto localizzato immediatamente dopo una curva, quindi invisibile al conducente del veicolo e non evitabile.

E’ chiaro come in questo caso il guidatore che deciderà di portare le sue ragioni nelle aule di giustizia otterrà agevolmente il risarcimento dei danni subiti.

Tornando infine sulla specifica tematica delle grandi voragini che recentemente sono apparse proprio in città, è comunque abbastanza complicato per il Comune, quale Istituzione-custode, smarcarsi dalla responsabilità invocando l’imprevedibilità di un dissesto stradale  improvviso, in quanto, è spesso agevole per un preparato tecnico di parte valutare e rappresentare al giudice come non di rado sia l’inaccuratezza e la poca profondità delle analisi progettuali che determinano in time lapse problemi di questa natura; si pensi alle conseguenze  che in un tempo successivo, un lavoro di scavo profondo per vaste fondazioni di un nuovo edificio o la realizzazione di un tunnel di metropolitana o anche di deviazione di un corso d’acqua, può generare sulle condizioni di stabilità e coerenza dei terreni adiacenti o anche relativamente distanti, per le modifiche che subisce l’andamento della normale quota di falda acquifera della zona, sicché una progettazione non convenientemente approfondita con riguardo alla condizione geologica oltre che del sito di specifico intervento anche di quelli a quello adiacenti, diventa spesso causa primaria di dissesti differiti nel tempo, improvvisi, anche distanti ma in stretto nesso causale con il primo intervento.

Essendo, come noto, l’assetto del territorio e le sue modifiche rientranti nei poteri decisionali di competenza del Comune Istituzione-custode, si comprende come non sia per nulla facile invocare, in tali casi, da parte dei suoi amministratori il difetto di responsabilità.

Per completezza di analisi va detto, però, che una quota significativa della costellazione di buche, depressioni, spaccature e crepacci che rende così imprevedibile e rischiosa la mobilità su ruote per le strade della Capitale andrebbe, a buon titolo, attribuita agli scavi operati dalle varie società appaltatrici dei lavori di realizzazione e/o manutenzione dei cosiddetti “sottoservizi”, quali sono le linee di distribuzione a rete di luce, gas, telefono, fognature etc.,

Le imprese che realizzano o mantengono  tali reti, operano per conto del Comune di Roma o delle altre Autorità pubbliche e private che detengono la gestione e la distribuzione dei servizi, che, come ben noto, sono essenziali per i cittadini e che in molti casi misurano ed accompagnano la crescita della curva del benessere economico e dello sviluppo di una società (basti pensare ai lavori di predisposizione della fibra ottica che sono in corso in varie parti della città e che consentono di portare dovunque la banda larga, tanto importante per l’informatizzazione di tutti gli strati della società).

Troppo spesso le dette Imprese appaltatrici, al compimento dei lavori, anziché curare secondo le regole dell’arte la ricostituzione dei vari strati componenti le strade e provvedere ad un accurato livellamento dell’ultimo strato di usura dell’asfalto, concludono il loro intervento con frettolosi e rabberciati rattoppi che, inesorabilmente ed in tempi abbastanza brevi, provocano dislivelli, fratture, sconnessioni molto pericolose soprattutto per gli amanti delle due ruote, per i quali divengono trappole dalle quali può essere molto difficile sottrarsi.

Lavori quindi non eseguiti a regola d’arte come invece previsto nei capitolati d’appalto e nel “regolamento scavi” del Campidoglio, documento che contiene tutte le prescrizioni tecniche che il Comune di Roma fornisce circa i materiali da utilizzare per il ripristino della pavimentazione stradale a seguito delle varie opere di scavo effettuate dalle predette società.

Occorrerebbe allora una maggiore puntualità da parte del Comune, o delle altre Autorità Pubbliche od ancora delle grandi Società Private gestori di servizi pubblici che affidano gli appalti, nell’esercitare un approfondito controllo sia in corso d’opera che in fase di collaudazione affinchè siano sempre rispettati i vincoli tecnici di Capitolato.

Occorrerebbe inoltre definire con massimo dettaglio ed enfasi tutte le varie clausole apposte nei contratti di appalto che garantiscano una concreta esenzione di responsabilità del Comune/Autorità pubbliche/Società Private che affidano gli appalti e un parallelo chiaro quadro di condizioni che rovescino sull’appaltatore le responsabilità per i difetti occulti che non possano essere stati evidenziati in sede di controllo lavori e di collaudo, e dunque in tutti i casi in cui al termine dei lavori le imprese  non restituiscano il suolo pubblico su cui hanno operato perlomeno nello status quo ante il loro intervento.

La minuta puntualizzazione, nei contratti di appalto, delle condizioni che portano ad evocare immediatamente la responsabilità degli appaltatori, oltre a costituire un evidente deterrente contro gli inadempimenti, darebbe agio al Comune od gli altri Organismi Appaltanti di invocare le necessarie tutele di fronte alle innumerevoli richieste di risarcimento danni che con altissima frequenza vengono loro recapitate.


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